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L’approvazione (maggio
1998) da parte dell’Unione Europea, della direttiva sulla protezione legale
delle invenzioni riguardanti le biotecnologie, ha allineato l’Europa al
trend internazionale. Tuttavia molti problemi restano insoluti.
La differenza, ad esempio, tra l’articolo 53 della
"European patent convention" (EPC) che proibisce di brevettare varietà
di piante ed animali, e la direttiva che afferma che si possono brevettare
quelle invenzioni non applicabili tecnicamente ad una sola specie vegetale
o animale (art. 12).
Inoltre l’interpretazione della specificità
delle specie vegetali ed animali e quella contenuta nel "Threatening public
order and morality" (che proibisce la brevettabilità) può
avere dubbie interpretazioni in conseguenza delle differenti leggi presenti
nei paesi dell’Unione Europea (la Danimarca, ad esempio, non ammette
la brevettabilità degli animali transgenici).
Nonostante le difficoltà oggettive, le applicazioni
delle biotecnologie alla medicina, veterinaria, ed agricoltura,
sono in continua crescita.
La valutazione bioetica delle applicazioni della biotecnologia
e dei loro effetti collaterali è obbligatoria al fine di collegare
gli interessi della scienza e della produzione industriale con l’etica
.
Questo è il significato iniziale dato da van
Potter alla parola bioetica, come ponte verso il futuro.
Introduzione
Nel 1944 la Repubblica
di Venezia votò la protezione di qualsiasi miglioramento di interesse
pratico o commerciale.
Questa è probabilmente la prima disposizione
legislativa di uno stato riguardante la possibilità di ottenere
un brevetto.
Appare quindi evidente come anche prima della rivoluzione
industriale fosse apprezzata la necessità di garantire con
l’opportuna legislazione le proprietà intellettuali, gli investimenti
ed i risultati così ottenuti.
Non conosciamo i tempi necessari all’epoca per emanare
le norme di legge, tuttavia sappiamo che l’Europa ha impiegato anni per
raggiungere una posizione comune sulla brevettabilità delle straordinarie
innovazioni tecnologiche ottenute nelle decadi passate.
Infatti dopo più di 10 anni di dibattiti e voti
negativi il parlamento europeo ha approvato una disposizione comune nel
Maggio del 1998 (EC n. 19/98) sulla protezione legale delle invenzioni
biotecnologiche.
La direttiva europea 98/44/CE dovrebbe ora essere recepita
dalla legislazioni nazionali.
La logica della direttiva è di distinguere in
natura quello che non è brevettabile, ed il processo di modifica
o conoscenza scientifica (al fine di produrre varietà animali,
o isolare sequenze del genoma etc.), e i loro prodotti (varietà
di animali, piante, rDNA e correlate proteine...)
I processi ed i prodotti sono brevettabili. Vanno escluse
quelle invenzioni che sono contrarie all’ordine pubblico ed alla moralità.
In effetti i vari articoli trattano sia l’esclusione
dalla possibilità di ottenere brevetti, sia le caratteristiche
che ne consentono l’ammissibilità:
I. invenzioni
non brevettabili: varietà di piante
ed animali e "processi biologici essenziali per la produzione di piante
ed animali" (art. 4.1); invenzioni contrarie alla morale e all’ordine
pubblico (art 6.1); processi per la clonazione di esseri umani, uso di
embrioni umani a fini industriali o commerciali, processi per modificare
l’identità genetica di animali che possono causare la loro sofferenza
senza alcun beneficio medico per l’uomo o per l’animale, e anche animali
che derivino da questi processi (art. 6.2);
II. invenzioni
brevettabili:
invenzioni che riguardano piante o animali se la fattibilità
tecnica non è limitata ad una particolare varietà di pianta
o di animale (art.4.2).
Ciò comprende anche il prodotto ottenuto attraverso
questi processi (art. 4.3); un elemento isolato dal corpo umano o prodotto
attraverso un processo tecnico, comprendendo anche la sequenza di un gene
anche se la struttura dell’elemento è identica a quella dell’elemento
naturale (art. 5.2); l’applicazione industriale di un sequenza intera
o parziale di un gene (art. 5.3).
Inoltre è opportuno osservare
come vi sia una discrepanza tra la direttiva e la convenzione europea
concernente i brevetti, che contiene le norme che regolano l’European
Patent Office (EPO, Munich, Germany).
L’articolo 53b dell’EPC proibisce la brevettabilità di varietà
di piante ed animali mentre la direttiva afferma che "le invenzioni che
riguardano animali o piante possono essere brevettate se la fattibilità
dell’invenzione non è tecnicamente confinata ad una particolare
pianta o varietà animale" (art.1b-ii).
La differenza evidenziata è importante perché
il processo per produrre animali transgenici nelle varie specie può
essere brevettato secondo le direttive europee, mentre ciò è
dubbio per l’EPO (infatti la procedura per registrare in Europa il brevetto
dell’onco-topo presentato da Phil Leder, University of Harvard, è
a tutt’oggi pendente: dopo che vi è stato un primo rifiuto, è
in essere il ricorso in appello presso la commissione preposta dell’EPO.
Aspetti legali
e controversie che riguardano
la direttiva dell’Unione Europea sulla possibilità
di brevetto delle biotecnologie
L’Italia e l’Olanda
hanno presentato appello contro alcuni aspetti della direttiva (il problema
è la protezione della diversità delle piante e i metodi
naturali di selezione in relazione all’uso di piante transgeniche).
La corte Europea di giustizia (Lussemburgo) sta esaminando
l’appello.
In ogni caso tre problemi, legali, scientifico-legali,
etico-legali vanno sottolineati:
I.
la discrepanza tra la direttiva EU (art. 4.2) e l’EPC (art. 53 b) circa
la brevettabilità- non brevettabilità delle varietà
animali e vegetali
Le industrie desiderano
l’approvazione delle norme della direttiva europea, che tutelano l’innovazione
scientifica e la tecnologia derivata secondo gli standard americani; in
secondo luogo vorrebbero la cancellazione dell’art. 53.b.
Tuttavia ogni nuova convenzione richiede l’approvazione
dei parlamenti degli stati membri; naturalmente ciò è complesso
da ottenere dato che ogni stato può avere posizioni diverse su
punti essenziali, ad esempio la brevettabilità di animali transgenici
(1).
Tuttavia è possibile integrare l’EPC, con una
regolamentazione supplementare che naturalmente dovrebbe essere approvata
dal comitato che governa l’EPC: ovviamente la regolamentazione aggiuntiva
non può modificare regole essenziali.
Un’altra possibilità di modifica è la
Conferenza Diplomatica tra gli stati che hanno sottoscritto la convenzione.
I lunghi negoziati (3-5 aa.) e l’incerto risultato
sottolineano le difficoltà esistenti nel risolvere il problema.
II. aspetti legali
ed etici
La direttiva 98/44CE ha un testo più semplice
rispetto a quello bocciato nel 1995, tuttavia il concetto di sofferenza
inadeguata (da parte degli animali) e di pericolo per l’ordine pubblico
e per la morale sono presenti anche nel nuovo testo: questi concetti suggeriscono
di valutazioni differenti tra i diversi stati (animali trans genici proibiti
in Danimarca e permessi in altri stati, o xenotrapianti permessi in Spagna
e senza legislazione negli altri paesi).
Per questi motivi esiste la fondata possibilità
di procedimenti legali.
La conflittualità non riguarda ad esempio casi
in cui la moratoria è totale come la clonazione di esseri umani,
ma il problema di clonare un insieme di cellule, gli xenotrapianti etc.
Il dibattito su queste tematiche cresce quotidianamente
e la soluzione dipende dalle diverse posizioni etiche (2,4).
Tendenze
di sviluppo industriale
in biotecnologia
Quali sono gli obiettivi
di sviluppo per le biotecnologie?
Gli investimenti attuali nella scoperta di nuovi farmaci,
nuove strategie terapeutiche e tecnologie innovative ad alto rischio
possono essere analizzati sia per l’aspetto medico che per quello economico
e legale.
Le autorizzazioni rilasciate per prodotti destinati
alla biotecnologia medica dalla European Medicine Evaluation Agency (EMEA,
London) sono state indirizzate verso tre aree:
I. proteine
recombinanti DNA (ormoni, modificatori di risposte
biologiche, fattori di crescita, fattori della coagulazione)
follitropin-alfa, interferon-beta-ib, fattore settimo
a, insulina umana, follitropina beta, disirudina, retephasetPa, epoietin-beta,
interferon-beta, interferon beta 1a, benefix-coagulation factor
nono;
II. vaccini
Vaccini combinati contro l’epatite B, difterite, tetano
e pertosse; vaccino combinato per le epatiti A e B, vaccino pediatrico
combinato per l’epatite B, difteria e tetano;
iii. anticorpi monoclonali per scopi diagnostici e
terapeutici
mo Ab CEA-Scan, anti melanoma moAb, moAb Leukoscan,
imiglucerase (per la diagnosi della malattia di Gauche tipo 1), Rituximab
moAb per il linfoma follicolare non-Hodgkin, linfoma, moAb per la profilassi
del rigetto acuto nel trapianto di rene allogenico.
Le strategie attuali
delle industrie possono essere valutate attraverso l’analisi delle biotecnologie
mediche in sviluppo (tabella 1), mentre le tendenze su periodi medi possono
essere comprese attraverso gli investimenti per ricerca e sviluppo fatti
negli ultimi anni. Gli sforzi per la ricerca sulle applicazioni cliniche
a breve termine sono concentrati principalmente sui vaccini e sugli anticorpi
monoclonali mentre l’oncologia è il settore di maggior interesse.
Appare opportuno osservare che i capitali investiti
sono principalmente diretti verso la scoperta di nuovi farmaci e sulla
somministrazione di farmaci per le malattie più comuni (oncologia,
malattie cardiovascolari, neurologiche, ed immuno infiammatorie), con
un incremento significativo dal 1997 al 1998 per le ultime citate e per
l’ambiente agro-alimentare, ed una riduzione per i farmaci metabolici
ed i biomateriali. Il 50% degli investimenti è concentrato su tre
aree (scoperta di nuovi farmaci, oncologia e tecnologie di supporto) su
un totale di 20 aree di applicazioni (tabella 2.)
Un recente articolo ha analizzato le attuali
tendenze industriali al fine di osservare le loro potenzialità
e le difficoltà incontrate nel raggiungere le applicazioni cliniche
(6).
Le considerazioni maturate sono riassunte nella tabella
3: è opportuno notare che le difficoltà incontrate per la
diffusione di queste tecnologie sono dovute alla conferma (chimica di
combinazione, terapia genica,) così come alla difficoltà
di trasportare i modelli sperimentali alle applicazioni cliniche.
La ricerca biotecnologica è importante anche
nel settore della biodiversità (piante ed animali): la biodiversità
è il prodotto della millenaria selezione naturale e della diversificazione
così ottenuta, il che è senz’altro positivo per l’uomo.
In questa situazione i paesi industrializzati hanno
la tecnologia per selezionare le specie, per modificare singole piante
ed animali, per brevettare le procedure utili a questi fini.
I paesi sottosviluppati hanno una grande varietà
di piante e di animali che rischiano di essere ridotti da queste tecnologie.
I paesi industrializzati hanno le tecnologie per creare
invenzioni ed ottenere royalty, mentre quelli sottosviluppati hanno la
biodiversità di piante ed animali senza il diritto di percepire
alcun vantaggio economico dalle industrie che utilizzano questa biodiversità.
Esempi di quanto detto sono i "taxans", sostanze
antitumorali estratte dalle piante (ditirpene estratto dagli aghi e dalle
bacche del Taxus brevifolia). Un altro esempio è costituito dagli
"extremophiles", organismi capaci di sopravvivere in condizioni ambientali
estreme e di grandi potenzialità per l’industria.
In ultimo una ambiziosa piattaforma
di ricerca definita "proteo[no]mics" ha cercato di collegare
una sequenza genica ad un fenotipo espresso in vari stati fisiologici
e patologici: quando la sequenza di 3-4 miliardi di nucleotidi di dna
basato su cromosomi umani sarà completata l’informazione dovrebbe
essere correlata ai prodotti proteici: il proteome è stato definito
come il "totale complemento proteico del genoma" (7).
Aspetti bioetici inerenti le biotecnologie: il ruolo
delle istituzioni pubbliche e private
L’opinione comune
dei governi e delle industrie è che l’uso delle biotecnologie deve
essere studiato, nelle sue implicazioni etiche, sia per l’aspetto medico
che per quello alimentare.
La prima osservazione è che la strategia delle
industrie è ovviamente diretta ad un mercato ampio, quello
ad esempio delle malattie con maggiore incidenza (tabella 1).
Per questo negli Stati Uniti a partire dal 1983 è
stata definita la legislazione sugli "orphan drugs" (farmaci definiti
in funzione dell’incidenza della patologia).
Nel giugno del 1998 la Commissione Europea ha presentato
al Parlamento Europeo una legislazione basata su di un fattore di prevalenza
stabilito a 5 pazienti per 10.000 abitanti (9).
Nello stesso periodo la rivoluzione genetica della
biotecnologia applicata alla agricoltura suggerisce la possibilità
dell’insorgenza di problematiche inerenti alla loro diffusione.
Il parlamento Europeo ha pertanto adottato emendamenti
ad hoc alla direttiva 90/220/EC (10).
L’Unione Europea ed il Parlamento concordano nell’affermare
che ogni nuova applicazione di una biotecnologia debba essere approvata
da una Commissione ad Hoc.
Il Governo Americano, il Senato, il Servizio sanitario
e le Agenzie Governative eseguono sondaggi aventi per oggetto l’opinione
riguardo alle linee guida degli stati.
In particolare per i problemi emergenti quali l’etica
delle ricerche sull’embrione umano (1999 : http://www.senate.gov),
Come risultato di questi sondaggi si è notato
che tre quarti della popolazione americana è favorevole agli xenotrapianti,
se non vi è disponibilità di organi umani (11,12).
Altri argomenti trattati nei sondaggi sono stati: implicazioni
etiche nelle ricerche sulle cellule staminali umane (convegno organizzato
dall’US National Bioethics Advisory Commission-NBAC). I risultati del
convegno sono disponibili sul sito http://bioethics.gov/cgbin/bioeth-counter.p.
Il Presidente degli Stati Uniti diede il compito ai
membri dell’NBAC di fornire linee guida sul tema: "la problematica etica
delle ricerche sull’uomo.
Il rapporto fu pubblicato nel 1998 (13).
L’organizzazione europea delle industrie biotecnologiche
(EuropaBio) ha costituito una commissione composta da otto membri con
il compito di studiare diversi aspetti (etica, legge, medicina, veterinaria).
Pertanto è stata pubblicata una guida etica
utile per la cura della salute e produzione di alimentari (http://www.
europa-bio.be/publications/pg0 01. html).
Appare evidente che il futuro delle applicazioni e
della ricerca per la biotecnologia si fondi su un reale equilibrio tra
innovazione tecnologica, applicazioni industriali e il rispetto della
dignità dell’uomo e del mondo vegetale ed animale.
Partendo dalla di chiarazione dei Diritti umani di
Helsinki 1964 (11) fino alla definizione di bioetica di van Potter,
un ponte verso un futuro sostenibile è stato aperto.
Luigi Frati
Dipartimento di Medicina Sperimentale
e Patologia
Università "La Sapienza"
Roma
Robin Foà
Dipartimento di Scienze Biomediche
e Oncologia Umana
Università di Torino
Paola Frati
Facoltà di Legge
Università di Macerata
e IRCCS Neuromed
Pozzilli - Isernia |



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