Abstract
L'Autore presenta un resoconto
più che trentennale della propria condotta di anestesista-rianimatore,
ispirata a rigorose conoscenze di medicina legale.
Ripercorre la propria carriera
ospedaliera, fino a divenire primario “per sentenza”, attraverso le varie
riforme che si sono succedute, evidenziandone i pregi e i difetti in relazione
alle norme giuridiche esistenti.
Parlare della responsabilità
del medico ospedaliero è come richiamare il gioco delle scatole
cinesi, in cui, apertane una, ne trovi un'altra, che ne racchiude una terza
e così via. Questo perché la responsabilità del medico
ospedaliero é sempre aumentata da cinquant'anni a questa parte
in maniera esponenziale in rapporto al progresso scientifico, che ha innalzato
la soglia della prestazione definita di media qualità.
Ricordo che negli anni Cinquanta
il medico si muoveva sul principio che la scientia non petit vincula; raramente
i colleghi di quel tempo venivano coinvolti in procedimenti giudiziari
utili a chiarire la loro responsabilità professionale, mentre c'era
una vigilanza attenta da parte dell'ordine di categoria.
Poi, dopo gli anni Cinquanta,
nascono le specialità mediche e una prima distribuzione della responsabilità
per competenza. L'attribuzione razionale delle funzioni del medico ospedaliero
in rapporto alle specialità e al grado gerarchico, indipendentemente
dal tipo di ospedale, avviene solo con il D.P.R. 128/69 o riforma Mariotti.
Dieci anni dopo, con la
legge 833/78, che decreta l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale,
la responsabilità del
medico ospedaliero aumenta
ancora perché il suo rapporto di lavoro si identifica con quello
del pubblico dipendente. Mentre il paziente ha un rapporto contrattuale
con l'amministrazione che risponde dell'operato del dipendente. Al medico
ospedaliero rimane solo una responsabilità verso il malato
di tipo extra contrattuale del neminem ladere.
Il rapporto diretto tra medico
ospedaliero e malato si riduce, mentre la sua responsabilità penale
aumenta, soprattutto perché legata al rilievo pubblicistico delle
prestazioni, specie per comportamenti omissivi scaturiti spesso da carenze
strutturali dell'ambiente ospedaliero o dalla organizzazione logistica.
Si arriva ai giorni nostri,
cioé ai decreti De Lorenzo 502/92 e Garavaglia 517/93, con la creazione
dell'Azienda Ospedaliera e la concentrazione del potere nella persona del
Direttore Generale.
La posizione del medico ospedaliero
si indebolisce ancora tra un potere politico-amministrativo in espansione
e un malato sempre più esigente per lo stesso progresso scientifico
pubblicizzato quotidianamente dai mass media.
Si deve sempre ricordare
che dopo la riforma Mariotti, l'ingerenza politica nelle vicende sanitarie
è andata sempre più aumentando, con fasi alterne legate al
colore del partito egemone: questo a scapito di una diffusione omogenea
del progresso scientifico anche in termini organizzativi.
| Tabella
1 - Leggi della responsabilità professionale del medico
......................Cost.
Art. 27
Cod. C. Art. 5
......................Cost
Art. 32
Cod. C. Art. 1173
......................Cod.
P. Art. 43
Cod. C. Art. 1174
......................Cod.
P. Art. 50
Cod. C. Art. 1176
......................Cod.
P. Art. 51
Cod. C. Art. 1346
......................Cod.
P. Art. 54
Cod. C. Artt. 2229-2238
......................Cod.
P. Art. 593
Legge
9 agosto 1954 n. 653
|
Se vogliamo infatti considerare
l'aspetto politico delle varie riforme sanitarie non possiamo fare a meno
di evidenziare che ognuna di esse è stata preceduta dai consueti
slogan pubblicitari in uso nella propaganda elettorale per condizionare
l'opinione pubblica.
Si può infatti ricordare
che la 833/78 è stata preceduta dalla promessa politica di
una sanità gratuita per tutti i cittadini.
Questa odierna riforma invece
è stata attuata all'insegna della abolizione degli sprechi
e di conseguenza di un controllo più attento dell'operato del medico
ospedaliero.
Tutto questo però
non ha certo giovato ad alleviare il lavoro dell'operatore sanitario, ma
lo ha esposto ad un'analisi più critica e preconcetta dell'opinione
pubblica.
In questo contesto sono da
considerare le sempre più numerose iniziative giudiziarie di risarcimento
di danni e l'attivazione dell'ufficio reclami presente in ogni ospedale
e gestito da burocrati privi di competenza medica.
Ma se queste vicende politiche
sono servite ad allontanare sempre di più il medico dal malato,
non hanno sminuito o vanificato il carico delle responsabilità che
il medico deve sostenere in quanto, per l'art. 27 della Costituzione, la
responsabilità penale è ancora personale. Ed è
difficile nella pratica ospedaliera, in particolare nelle attività
potenzialmente a rischio per il paziente, che un danno riscontrato durante
le cure non contenga qualche aspetto di rilevanza penale per il medico.
Ciò che ha motivato
la serie di convegni appunto sulla responsabilità del medico ospedaliero,
raccogliendo le opinioni a confronto di autorevoli medici legali, primari
ospedalieri delle discipline a maggior rischio e giuristi delle corti
supreme, è stato il nobile intento di arrivare a ricucire la diaspora
sempre più evidente tra dottrina, pratica e legalità che,
nel campo della medicina, conducono al disordine gestionale. Ma tutto questo
è iniziato negli anni Ottanta, quando si è incominciato ad
anteporre gli interessi personali o di gruppo a quelli pubblici, trascurando
che un tale comportamento avrebbe nel tempo deviato e represso quei principi
culturali che spingono ogni cittadino a far rispettare il proprio diritto
e compiere il proprio dovere.
Il logo del bambino
nudo che si ripara dalla bufera sotto l'ombrello rende bene quello stato
di disagio che il medico ospedaliero soffre quando, a fronte delle richieste,
non viene tutelata e riconosciuta la necessità di un livello professionale
ottimale.
Mentre già dalla
prima riforma si richiedevano maggior controllo e forza istituzionale a
conforto e a sostegno di una sanità completamente pubblica.
Negli anni Settanta il sottoscritto,
in piena buona fede, abbracciava il miraggio di una sanità pubblica
efficiente e priva di interessi privati (la nascita del giornale “La Chimera”
avveniva solo negli anni Novanta). In una società
moderna la figura del medico
ospedaliero deve essere responsabilizzata nel rapporto con il malato non
più oggetto di cure ma come uomo sub specie iudicis.
A questa convinzione ci
si arrivava in seguito alla necessità sempre maggiore di una
informazione esauriente ed illuminata da parte del medico al malato.
Su tale base culturale, presentavo
al Congresso Nazionale della Società di Anestesia e
Rianimazione (l'Aquila, 1974)
la prima graduatoria di
responsabilità del medico riferita
all'atto chirurgico (tabella
2). Il fatto appariva
in quegli anni, e per
molti ancora,un'eresia perché, per
la prima volta, si
parlava di gradi di responsabilità del medico
riferiti al rischio che correva
il paziente. Si parlava cioè liberamente e in piena sintesi del
rischio di colpa del medico in riferimento ad interventi chirurgici
sul malato, ponendo in primo piano l'informazione e la valutazione dei
rischi al malato.
Tabella
2 - Graduatoria di responsabilità
______________________________________________________
....Tipo
di intervento
Tipo di rapporto
Grado di
..................................................
contrattuale....................responsabilita'
______________________________________________________
| Non
indispensabile |
Obbligazione
di risultato |
1)
Elevato |
|
|
|
Indispensabile
ma
procrastinabile |
Obbligazione di ...mezzi
|
2)
Medio |
|
|
|
Indispensabile
ed
urgente |
Nessuno
perché vige lo
stato
di necessità |
3)
medio |
|
Da questa graduatoria si
potrebbe fare una serie di deduzioni: la prima fra tutte è che la
responsabilità del medico si riduce o si annulla quanto più
il rischio si aggrava, come si verifica negli interventi eseguiti in stato
di necessità (art. 54 C.P.).
Il fatto può sembrare
paradossale in quanto tutti noi ci auguriamo di avere da parte del medico
e della struttura sanitaria un impegno tanto maggiore quanto maggiore
è la gravità della malattia.
A simili osservazioni
si deve rispondere che la graduatoria fa riferimento alla responsabilità
di tipo civilistico e alle leggi relative (vedi tabella 1), per le quali
il paziente meno grave ha maggiore forza contrattuale e può
orientarsi verso le strutture che gli danno maggiore affidamento.
Il malato in pericolo di
vita invece, che non ha possibilità contrattuale, viene tutelato
in particolare dal codice penale, ovvero dai danni derivati da negligenza,
imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e regolamenti (art. 43 C.P.)
Se noi quindi riteniamo
che l'insuccesso verte sul danno non valutato, essendo il rischio la possibilità
di un danno (tabella 3) possiamo quantizzare il danno tra il valore 0 e
1 (vedi tabella 4).
Tabella
3 - Rapporto tra responsabilità e rischio operatorio
______________________________________________________
Probabilità
dell'insuccesso= p
(Rischio)
r = p x D
Danno
dell'insuccesso = D
(responsabilità)
R = 1- p) x D
_____________________________________________________
|
Così se la probabilità
di danno è 0, il rischio è uguale al danno, mentre, se la
probabilità del danno è al limite massimo, il rischio è
nullo.
Queste deduzioni soddisfano
anche una realtà importante, perchè dimostrano come l'anestesista
e il chirurgo in genere, indipendentemente dal tipo di specialità,
dal punto di vista civilistico, hanno una responsabilità solo
rapportata alla qualità dell'intervento.
Concetto spesso difficile
da far capire, perchè si ritiene che la responsabilità sia
maggiore nel medico che dà prestazioni di alta professionalità,
come il neurochirurgo o il cardiochirurgo, mentre dal punto di vista civilistico
il maggior rischio di risarcimento colpisce il chirurgo plastico o l'anestesista,
impegnati in un intervento che non coinvolge gli organi vitali.
Ma l'aspetto più
interessante di queste teorie è che si può arrivare, a posteriori,
a giudicare l'efficienza e l'economia di un reparto.
Infatti, se noi diamo a
p (probabilità di danno) un valore 0.1 del danno complessivo, la
responsabilità verterà sul danno non calcolato; se diamo
al danno complessivo un valore patrimoniale di 1000$, risulta che la responsabilità
verterà sul rimanente danno (un valore di 900$, vedi tabb. 6, 7).
| Tabella
6
Valutazione patrimoniale della R
.........r=
(1 - p) x D
.................................................................Per
esempio:
.................................................................p
= 0,1
.................................................................r
= 1000 $
.................................................................r
= 900 $
.................................................................D
= 1.000 $
|
Questa teoria ha un grande
significato indicativo, non solo per sollecitare indagini più ampie,
previa consultazione dei dati numerici in possesso dell'ANIA (Associazione
Nazionale Imprese Assicuratrici), ma potrebbe servire per verifiche a posteriori
dell'efficienza ed economia di un intero reparto. Infatti tanto più
la valutazione del rischio operatorio è aderente al risultato, tanto
più l'indice di efficienza si innalza, sempre che il risultato non
soddisfi un'eccessiva prudenza da parte del sanitario che valuta il rischio.
Questi miei principi, pubblicati
negli anni Ottanta, anticipavano in parte le vigenti disposizioni attuate
con il DRG (Diagnosis Related Groups).
In questi anni la 833/78
dava al medico ospedaliero una personalità pubblicistica e un'eventuale
verifica sull'operato sanitario doveva venire dalle stesse istituzioni
mediche, sindacato o ordine professionale che fossero.Ma ciò non
poteva avvenire, in quanto in quegli anni il problema fu del tutto trascurato,
perché chi gestiva la sanità non poteva che cercare di soddisfare
quel debito politico che gli aveva procurato la gestione della USL, che
poteva essere colmata solo da un'efficiente e compiacente politica clientelare.
Fu in quegli anni che i
principi e le teorie da me applicate quotidianamente non mi resero il riconoscimento
dovuto ma, come un eretico, dovetti difendere i miei meriti e la mia immagine
professionale nelle sedi giurisdizionali competenti, dimostrando però
che si poteva arrivare al vertice della carriera ospedaliera anche in quegli
anni di piombo, senza aderenze politiche, purché dotati di competenza
medico legale e notevole coraggio.
Sull'onda della clamorosa
sentenza del Consiglio di Stato che mi nominava “Primario di diritto”;
oltre che per concorso pubblico, organizzai il 2o convegno su “La responsabilità
professionale del medico ospedaliero nel S.S.N.” che, attraverso il confronto
tra medici legali, giuristi e primari ospedalieri, portava a sottolineare
che la stessa responsabilità del sanitario ha un costo, funzione
della professionalità dell'operatore da una parte, e della competenza
gestionale dall'altra, e che ogni impegno mirante ad innalzare queste due
importanti variabili porta sicuramente ad incrementare il risparmio della
spesa sanitaria.
La stessa Corte di Cassazione
Penale (sezione VI), nella sentenza del 12.12.85, definisce la professionalità
del medico “l'insieme delle cognizioni e di esperienza che il sanitario
possiede”. Affermazione che sottolinea l'importanza dell'aggiornamento,
della competenza, per l'utilità di una più razionale scelta
degli interventi da effettuare, per la capacità di affidare i pazienti
alle strutture più appropriate, per una distribuzione razionale
delle unità operative sul territorio in rapporto al bisogno dell'utenza.
Ma per ampliare quell'ombrello
protettivo sulla responsabilità professionale del medico ospedaliero
non si poteva ignorare l'aspetto amministrativo sempre più burocraticizzato,
come se l'operatore sanitario meritasse un controllo costante.Nel terzo
convegno, appunto, del 23.9.1995, i cui atti sono editi dalla “New magazine”,
si è parlato delle recenti normative sanitarie (decreto De Lorenzo,
D.L. 502/92, e decreto Garavaglia, D.L. 517/93).In queste leggi si è
voluto accentrare il potere nella persona del Direttore generale, trascurando
di sottolineare le correlazioni che vi sono tra potere, responsabilità
e competenza. Per ovviare a questo eccessivo accentramento di potere, non
sempre sorretto da una corrispondente estesa competenza, si è passati
ad una sua ripartizione.
Questa tendenza ha l'inconveniente
di burocratizzare la sanità ospedaliera all'infinito, con aumento
del rapporto costo beneficio e con un danno sull'attività dell'operatore
sanitario già abbastanza sollecitato dalle giuste pretese del paziente.
Siamo così giunti (figg. 9-10) ad una trilogia costituita da tre
valenze: una prima di tipo “politico amministrativo” che vuole avere il
maggior potere in funzione di un aspetto pseudo privatistico della sanità
pubblica; una seconda “di tipo medico sanitario” a maggior responsabilità
personale; una terza di tipo “oggettivo” che è esposta al rischio
del danno.
Un accordo tra le parti
non è certamente facile anche perchè ad ogni momento la responsabilità
dovrebbe corrispondere ad un potere limitato alle proprie competenze.
Inoltre, poiché nella
sanità il danno coinvolge sempre l'integrità della persona,
la responsabilità ha spesso rilevanza penale e quindi personale.
Come si può
facilmente capire le contraddizioni sono presenti e possono portare inevitabilmente
a interpretazioni pericolosamente fuorvianti.
In questo contesto, lo stesso
processo disciplinare può essere strumentalizzato a fini economici
o di risparmio, inculcando nell'operatore sanitario un nuovo fattore di
merito, quello del risparmio delle cure con effetti sicuramente disastrosi
sulla salute del paziente.
In una situazione del genere,
un contratto privatistico a termine, come è stato proposto nell'attuale
accordo di lavoro, pone il medico ospedaliero in una posizione precaria
rispetto al potere amministrativo che, in situazione di congiuntura, ha
scopi di risparmio economico.
Gli obiettivi invece preconizzati
dall'attuale riforma impongono una gestione forte ma competente, per poter
fare delle scelte di risparmio basate sulla razionalità e non a
scapito del paziente.
Purtroppo il Direttore generale
dipende da un'autorità politica regionale che deve rispondere al
consenso di una popolazione non sempre informata su dove, come, cosa ha
bisogno.
Per questa dipendenza dal
potere politico che cerca un'espansione del consenso, si tende a propagandare
il risparmio della spesa in maniera ragionieristica allo scopo di salvaguardare
la funzione e il risultato del Direttore generale.
Infatti il soggetto, sia
esso operatore sanitario o paziente, dovrà subire le regole del
mercato e del profitto.
Questo significa un notevole
arretramento sulla base dei diritti e delle garanzie dei soggetti
più deboli. Un riparo a questo pericolo è stato dato dal
D.P.R. 27.3.92, che regolamenta il soccorso sanitario nell'urgenza-emergenza
e dal recente D.P.R. del 14.1.97, che pone i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da
parte delle strutture pubbliche e private.
Il primo di questi due decreti
deve servire a tutelare il cittadino più debole, quello in pericolo
di vita che, come abbiamo detto, ha un limitato potere contrattuale, mentre
il secondo decreto serve ad evitare che nella “foga” del risparmio si finisca
per rimanere al di sotto di quel livello minimo di strutture e di organizzazione
che rendono indispensabile una situazione sanitaria moderna e ridurre il
malato ad un “anonimo oggetto” di contabilità aziendale.
Il pericolo quindi di trascurare
la qualità delle cure per rispondere meglio ad una richiesta amministrativa
di risparmio è un fatto reale che può essere contrastato
solo pretendendo un aumento della professionalità del medico ospedaliero
e plasmando l'organizzazione sanitaria in funzione del miglioramento del
risultato delle cure.
Abbiamo visto come la riforma
Mariotti (DPR 128/69) avesse abolito ogni sperequazione stipendiale tra
ospedali zonali, provinciali, regionali; oggi, con l'istituzione del Sistema
Sanitario Nazionale, anche le distinzioni tra ospedali sono state abolite,
perché si è stabilito giustamente che le prestazioni sanitarie
debbano essere erogate in termini di assoluta uguaglianza su tutto il territorio
nazionale, rispetto ad ogni cittadino.
In realtà le disposizioni
di legge diventano imperanti solo quando il cittadino che subisce il danno
per la mancata applicazione pretende il risarcimento.
Infatti la Corte dei Conti
(decisione n. 36/97), pronunciandosi positivamente su una richiesta di
rivalsa da parte dell'USL nei confronti del medico responsabile del danno,
ha stabilito che “la diligenza e la cura dell'operatore e dei suoi assistenti
deve essere spinta al massimo, come unico presidio utile, essendo insufficiente
qualunque altro mezzo di prevenzione”, ed ancora, pur ammettendo la libertà
del medico di seguire tra i metodi consigliati dalla scienza, quello
che ritiene più appropriato ed efficiente, “deve però
agire con la massima diligenza, prudenza, e perizia, in modo da evitare
ogni errore nella diagnosi e ogni errore tecnico nella materialità
dell'intervento chirurgico”.
Queste motivazioni hanno
trovato in passato pochi sostenitori perché la dottrina medico legale
ha quasi costantemente tenuto un atteggiamento di benevolenza nei
confronti dei colleghi. La citata decisione della Corte dei Conti
conferma invece il principio, d'altra parte largamente seguito in quasi
tutto il mondo occidentale, che la prestazione utile deve essere
quella massima possibile e che costituisce prestazione inaccettabile quella
che non corrisponde al requisito di prestazione massima possibile.
Da ciò la piena responsabilità
per il danno derivante da una prestazione non corrispondente al livello
massimo, sia nei confronti dell'Azienda sanitaria, ove non abbia predisposto
mezzi e personale sufficienti ad erogare la prestazione a livello ottimale,
che è quella massima possibile.
Potremmo concludere che sotto
il profilo giuridico il Servizio sanitario nazionale deve offrire “servizi
utili a chi ne ha più bisogno”, privilegiando le situazioni di urgenza
e di emergenza. Un miglioramento dell'assistenza domiciliare per i pazienti
cronici, per gli anziani, per gli invalidi serve non solo a risparmiare
sulle spese della degenza ospedaliera ma soprattutto ad orientare l'attività
degli ospedali a favore dei pazienti acuti così da ottenere “Un
servizio giusto al paziente giusto, al momento giusto, nel luogo giusto”.
Alfio Mastroianni
Primario Servizio Anestesia
e Rianimazione
Azienda provinciale
per i Servizi Sanitari
di Trento |