La
medicina del lavoro italiana nasce all'inizio del secolo come disciplina
clinica, con un'attenzione particolare alle patologie tipiche del
mondo del lavoro. Con la Finanziaria del 1988 è stato restituito
all'INAIL il compito di erogare le prestazioni medico-legali ai lavoratori.
L'esigenza di realizzare condizioni di lavoro sempre più soddisfacenti
sul piano della sicurezza ha reso improrogabile il riconoscimento della
necessità del controllo dell'ambiente, il monitoraggio biologico
e la sorveglianza sanitaria.
Da queste tematiche è
nato il D.Lgs. 626/94, che recepisce la direttiva quadro 83/391/CEE e le
direttive ad essa collegate. Tra i principi fondamentali espressi, meritano
particolare attenzione:
- l'estensione a tutti gli
ambienti, e quindi a tutti i lavoratori, delle norme contenute nel decreto;
- la verifica attraverso
le medesime procedure dei potenziali rischi cui il lavoratore può
essere esposto;
- l'integrazione delle competenze
individuali e delle problematiche aziendali.
La normativa in tema di
sicurezza ed igiene del lavoro ha ribadito che la fase preliminare per
avviare un'adeguata opera di prevenzione in ambiente lavorativo è
costituita dalla valutazione del rischio, che consente l'elaborazione di
un piano di sicurezza. In dettaglio tale fase comporta un'analisi del ciclo
lavorativo, dei materiali impiegati, del funzionamento dei macchinari,
dei prodotti intermedi e finali, nonché dell'organizzazione del
lavoro (turni, rotazione del personale) e dei dispositivi di sicurezza
o delle misure già adottate per il contenimento dei rischi.
Il compito specifico
della sorveglianza sanitaria, secondo la normativa vigente, è affidata
ad un laureato in medicina specializzato in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica, tossicologia industriale o specializzazioni equivalenti.
Secondo l'art. 16 del D.
Lgs. 626/94 la sorveglianza sanitaria comprende accertamenti preventivi
(esami clinici, biologici ed indagini strumentali) intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro nei lavoratori, cioé a
valutare lo stato di salute degli stessi in relazione ai rischi cui sono
esposti. L'art. 17 dello stesso decreto legislativo investe il medico competente
di alcune particolari funzioni:
- istruire ed aggiornare,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria
di rischio da custodire presso il datore di lavoro, con salvaguardia del
segreto professionale;
- effettuare eventuali visite
mediche richieste dal lavoratore (oltre alle normali visite previste dall'art.
16), qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- collaborare con il datore
di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione
ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità
psicofisica dei lavoratori;
- collaborare all'attività
di formazione e informazione dei lavoratori;
- visitare almeno due volte
l'anno gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- collaborare con il datore
di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- fornire informazioni ai
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- informare ogni lavoratore
interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello
stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare ai rappresentanti
per la sicurezza i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici
e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato dei risultati.
Il D. Lgs. 626/94 ha letteralmente
scosso il mondo del lavoro che era stato spesso poco attento agli sviluppi
ed alle evoluzioni delle discipline - mediche e non - che avevano come
obiettivo la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute dei
lavoratori.
Con tale decreto sono state
adeguate al progresso tecnologico le precedenti normative in materia
di sicurezza e prevenzione e sono state identificate nuove figure professionali
per l'attuazione delle suddette norme.
Alcuni provvedimenti hanno
riscosso la piena approvazione da parte dei medici del lavoro, specie quelli
che hanno esaltato la professionalità del medico competente, attribuendogli
responsabilità ed autonomia operativa nel pieno rispetto delle norme.
In merito alla obbligatorietà
della sorveglianza sanitaria il D.Lgs. 626/94 rimanda alla legislazione
vigente, ma non si può non rimarcare come il D.P.R. 305/56 mostri,
sotto molti aspetti la sua datazione. Nell'arco di 40 anni le tipologie
industriali, le tecnologie, i materiali e le stesse lavorazioni hanno subito
una indiscussa evoluzione che non può essere ignorata dal legislatore.
Da queste considerazioni
- che non vogliono certo sminuire la validità del citato D.P.R.
- scaturisce la necessità di ricorrere (ed utilizzare a pieno) il
parere del medico competente in tutte le situazioni lavorative a potenziale
rischio; ciò in una più moderna e realistica pratica della
prevenzione nell'interesse prioritario del cittadino la cui tutela della
salute è, pertanto, un diritto sancito dalla Cassazione.
Il D. Lgs. 19 settembre
1994, n. 626, è stato modificato ed integrato con il decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, che ha portato sensibili cambiamenti nelle normative
in materia di sicurezza finalizzati ad una verifica costante dei fattori
di rischio e alla loro riduzione.
Ad operare con compiti specifici
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro sono più soggetti:
a) il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, inteso come “insieme di persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione
e protezione dai rischi professionali nell'azienda ovvero unità
produttiva” (art. 2 comma 1, lettera c), servizio con il vertice il responsabile;
b) il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza definito all'art. 2, comma 1, lettera f;
c) il medico competente,
il quale esercita l'attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria
in alcuni settori di lavoro in cui vi è una maggiore esposizione
del lavoratore a fattori di rischio per la salute e la sicurezza, come,
ad esempio, nei lavori che comportano una motivazione manuale dei carichi,
o l'uso di attrezzature munite di videoterminali o in cui sono presenti
agenti cancerogeni o biologici o agenti chimici, fisici e biologici (D.
Lgs. 15 agosto 1991, n. 277).
Sorveglianza sanitaria: accertamenti
preventivi e periodici. Il monitoraggio biologico
Il termine sanitary surveillance
riferito ad ambiti lavorativi appare per la prima volta alla metà
degli anni '70. In un manuale del NIOSH pubblicato nel 1973 sono contenuti
due capitoli che trattano della sorveglianza sanitaria; successivamente,
nel 1980 l'OSHA pubblica una serie di raccomandazioni per la sorveglianza
sanitaria nei luoghi di lavoro.
La sorveglianza sanitaria
si articola in accertamenti da effettuare in sede di assunzione (accertamenti
preventivi) e successivamente durante l'attività lavorativa (accertamenti
periodici).
I dati che vengono raccolti
in occasione del controllo preventivo hanno molteplici finalità:
valutare in primo luogo l'idoneità del soggetto all'attività
lavorativa che andrà a svolgere, verificando fra l'altro la funzionalità
di organi ed apparati con particolare attenzione verso quelli che costituiscono
possibili bersagli degli agenti nocivi presenti durante il lavoro; fornire
un quadro di riferimento strettamente individuale per una corretta valutazione
di possibili modifiche future (ad esempio funzionalità respiratoria
in un soggetto che sarà potenzialmente esposto ad irritanti respiratori);
dare indicazioni per una sorveglianza mirata in un soggetto che presenti
una situazione teorica di rischio maggiore.
In occasione dei controlli
periodici andranno valutate attentamente le modifiche del quadro esistente
nel momento del controllo preventivo e considerati i dati relativi al monitoraggio
biologico ed ambientale (livelli di concentrazione di inquinanti presenti
nell'ambiente di lavoro).
Il monitoraggio biologico
programmato in base ai rischi esistenti nell'attività lavorativa
“sorvegliata” consiste in una valutazione dell'esposizione a fattori presenti
nell'ambiente di lavoro attraverso la misura dei terminati in campioni
biologici prelevati negli esposti secondo precise modalità.
Il determinante può
essere rappresentato dalla sostanza chimica tal quale, da un suo metabolita,
da una modifica biochimica di tipo reversibile indotta dall'esposizione
all'agente nocivo.
I campioni biologici sono
costituiti in prevalenza dall'aria respirata, dalle urine, dal sangue.
In contrasto tuttavia con
queste disposizioni vi è il caso delle malattie infettive,
in particolare le restrizioni che il medico deve operare per quanto concerne
l'Aids, punto sul quale vi sono opinioni e posizioni discordanti. Mentre
un malato di tubercolosi polmonare può essere sottoposto alle analisi
cliniche necessarie, un malato di Aids, perché sia effettuato il
test, deve dare il consenso.
(segue)
Daria Pesce
Avvocato Penalista |