NOTES

 

 

 

 

 

1. Così si è espressa la Corte Costituzionale: “L'art. 25 cost. impone alla legge penale di determinare le fattispecie criminose con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile sulla base di criteri che, allo stato delle attuali conoscenze, appaiono verificabili; pertanto l'art. 603 c.p., che punisce il reato di plagio, poiché per la sua imprecisione ed indeterminatezza non consente all'interprete l'individuazione di un contenuto oggettivo, coerente e razionale e si presta ad un'assoluta arbitrarietà nella sua concreta applicazione, potendo essere riferito a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da altro essere umano per motivi di sentimento amoroso, o di professione religiosa o di partecipazione a movimenti ideologici, è incostituzionale per contrasto con l'art. 25.”

 

2. Zuccalà, Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà, riv. it., 1972, 369

 

3. Nuvolone, Considerazioni sul delitto di plagio, Schw. Zeit. Str., 1969, 346 ss.

 

4. Flick, La tutela della personalità nel delitto di plagio, Milano, 1972, 127 ss.

 

5. Art. 610: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.”

 

6. Art. 613: “Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità di intendere e di volere, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 579 non esclude la punibilità.”

 

7. Art. 643: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni.”

Si noti la differenza tra l'ormai abolito reato di plagio e il reato di circonvenzione di incapace: il reato di plagio presupponeva un totale ed illimitato stato di soggezione, tanto che si qualificava nei delitti contro la persona (titolo XXII del libro II c.p.) ovvero tra i delitti contro la libertà individuale (capo III del titolo XXII) e, in particolare, tra i delitti contro la personalità individuale (sez. I del capo III sopraccitato), al pari della riduzione in schiavitù, della tratta, commercio, alienazione ed acquisto degli schiavi. Il reato di circonvenzione di incapace rientra tra i delitti contro il patrimonio e in particolare tra i delitti contro il patrimonio mediante frode (cfr. capo II del titolo XIII, libro II c.p.) al pari della truffa, dell'insolvenza fraudolenta, dell'usura, dell'appropriazione indebita, della ricettazione.

Ma a parte le differenze sostanziali sul piano giuridico, è importante rilevare che le differenze sono altrettanto sostanziali sul piano psicologico.

Il plagio, infatti, concerneva i casi di sottoposizione di una persona al proprio potere, mentre le ipotesi riconducibili alla circonvenzione di incapace non configurano un totale ed illimitato stato di soggezione, ma vari e diversi meccanismi di coazione della volontà e di cooptazione del consenso, volti ad indurre una persona a compiere un atto che comporti qualsiasi effetto giuridico per sé o per altri dannoso.

In altre parole, il reato di circonvenzione di incapace rappresenta una forma di aggressione al patrimonio, che passa attraverso il consenso del soggetto passivo, il cui potere critico è attutito dalla debolezza psichica, ma non del tutto assente.

 

8. Art. 728: Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o di ipnotismo, o esegue su di lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila ad un milione. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso,  a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

 

9. Art. 661: Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni. 

 

10. Si veda la Sentenza n. 1329 dell'8.10.1997 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, nell'ambito del procedimento in atto contro aderenti alla Chiesa di Scientology, che, con 41 centri e 7000 affiliati, rappresenta l'organizzazione più insidiosa tra le cosiddette “psico-sette”.

La Corte di Cassazione così respinge le accuse contro la Chiesa di Scientology, a fronte di un impianto accusatorio che individuava in tale organizzazione un sodalizio criminale finalizzato a commettere reati contro il patrimonio: “L'attività organizzata, sistematica e aggressiva di raccolta fondi non pregiudicherebbe da sé il riconoscimento del carattere di confessione religiosa in quanto anche le religioni tradizionali hanno da sempre imposto ai fedeli il pagamento di oboli (…) La crudezza delle metodiche operate appare assai meno eccessiva ove si considerino le metodiche di raccolta dei fondi in passato adoperate dalla Chiesa cattolica e che la vendita delle indulgenze si fondò essenzialmente su un'insopportabile e terrorizzante enfatizzazione delle sofferenze espiatorie riservate ai credenti nell'Aldilà”.

 

 

 

 Leadership Medica®
Mensile di scienza  medica e attualita`
 Copyright 1997© All Rights Reserved

 


 

Click Here!