|
|
N. 5/2000
|
|
|
Questo
nostro secolo rimarrà nella storia per gli eventi epocali che si sono
verificati, per le conquiste tecnologiche e scientifiche, con la
globalizzazione dell'informazione che ha prodotto anche fenomeni di massa che
prima erano arginati negli stretti confini di regni, paesi e villaggi e ora
viaggiano tra est, ovest, nord e sud. Che
cosa c'entra tutto questo con l'inchiesta che portiamo avanti anche questo mese
sul plagio o manipolazione mentale che dir si voglia? Con l'affermazione in
questo secolo del materialismo, con l'attuazione dell'ateismo, con lo
smarrimento all'interno delle religioni ufficiali di quel senso del sacro che
sa arginare le inquietudini più profonde dell'uomo, con gli effetti distorti
di un certo approccio alla spiritualità. E'
difficile preservarsi dal fascino della dimensione magica, dalla
tranquillizzante sensazione di protezione del gruppo, dalla semplificazione
di domande e risposte finalizzate ad aprire le porte della mente e della
psiche a tanta gente altrimenti spersa in questa civiltà dove è così
difficile orientarsi. Confusione.
Troppa confusione. E'
nella confusione e nella paura che ha terreno fertile l'erba gramigna del lavaggio
del cervello, se esercitato soprattutto sulle menti più fragili e più
esposte, con effetti devastanti. Abbiamo chiesto di fare un punto sulla
legislazione all'avvocato Guariente Guarienti, noto penalista, e al dottor
Paolo Guarienti, suo collaboratore, dopo l'abolizione del reato di plagio e
la soppressione della relativa normativa. Il
dr. Giuseppe Spinetti, da parte sua, si occupa delle medesime tematiche con
l'approccio del medico psichiatra che è abituato ad addentrasi nei meandri
della mente. E'
un terreno scivoloso, ma affascinante, quello che affrontiamo, supportati
dall'aiuto di noti professionisti e di altri esperti nella complessa materia. INTERVISTA
ALL’AVVOCATO GUARIENTE GUARIENTI
Avvocato, perché è stato abolito il reato di plagio? I
motivi di incostituzionalità della norma sono stati individuati dalla Corte
nella eccessiva genericità della descrizione della fattispecie costitutiva
del reato, genericità che contrasta con il principio di tassativitàdella
fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale di
cui al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. (n. 1) Come
è noto, vigente l'art 603 c.p., erano stata elaborate in via interpretativa
tre diverse concezioni di plagio cronologicamente succedutesi nell'ordine
seguente: 1)
Una prima concezione secondo la quale il plagio consiste nella instaurazione
di un dominio fisico-materiale sostanzialmente equivalente (di fatto) alla
schiavitù. (n. 2) 2)
Una seconda concezione (prevalentemente seguita dalla giurisprudenza) secondo
la quale esso consiste nella instaurazione di un dominio psichico, indotto
mediante suggestione con conseguente eterodirezione della volontà e, secondo
alcuni, determinazione di uno stato di incapacità di intendere e di volere
(identica o meno, a seconda delle diverse tesi, a quella di cui
all'art. 85 c.p.) (n. 3) 3)
Una terza concezione, secondo la quale il plagio consiste in un
condizionamento psicologico con deterioramento della personalità a seguito
della riduzione in completostato di isolamento dagli altri, ponendosi il
plagiante come esclusivo interlocutore del plagiato. (n. 4) Come si possono difendere il cittadino o i familiari
del soggetto che ha subito questo tipo di esperienza? La
Corte Costituzionale, con la sentenza 9 aprile 1981, n. 96, ha infatti
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 del Codice Penale,
che prevedeva e puniva il plagio, e cioè il fatto di chiunque sottoponesse
una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di
soggezione. L'abolizione
di tale reato, che ben si adattava a punire le tecniche di manipolazione e di
lavaggio del cervello poste in essere da sette a sfondo religioso o
politico–rivoluzionario, ha indotto la giurisprudenza e la dottrina a
ricercare nel codice penale altre fattispecie di reato che potessero
applicarsi ai casi in oggetto, con risultati, bisogna dirlo, spesso
deludenti, al punto che de iure condendo si sta discutendo sull'opportunità
di introdurre la nuova fattispecie di reato “aggressione alla libertà
psichica”. Quali sono gli ostacoli all'istituzione di un simile
reato? -
Violenza privata (art. 610 c.p.) (n. 5) -
Stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 643 c.p.) (n.7); -
Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui (art. 728
c.p.) (n. 8); -
Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.) (n. 9). E'
ovvio poi che le sette a sfondo religioso possono essere chiamate a
rispondere di altri tipi di reati direttamente connessi alle metodologie
attuate per limitare la libertà di autodeterminazione dei singoli “adepti”,
quali i reati di associazione per delinquere, di estorsione, di truffa, di
violenza sessuale, di riduzione in schiavitù e di sequestro di persona. A
tale proposito è importante sottolineare che in data 29 aprile 1998, dopo
circa due anni di indagine, l'allora Ministro degli Interni Giorgio
Napolitano ha inviato alla Commissione per gli Affari Costituzionali della
Camera dei Deputati un voluminoso rapporto redatto dal Dipartimento di
Pubblica Sicurezza intitolato “Sette Religiose e nuovi movimenti magici in
Italia”, nel quale viene riservato ampio spazio alla delicata tematica
relativa ai pericoli e alla possibile rilevanza penale di particolari
pratiche poste in essere dai suddetti movimenti. Il
rapporto evidenzia cinque particolari aspetti relativi all'attività dei
singoli gruppi: 1)
L'utilizzo, allo scopo di reclutare nuovi seguaci e mantenere quelli già
“caduti nella rete” di meccanismi subliminali di fascinazione e del
cosiddetto “lavaggio del cervello” (brainwashing) o altri consimili metodi
atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo; 2)
L'interesse, più che all'arricchimento spirituale degli adepti, a quello
materiale dei capi carismatici, che si realizza attraverso l'esazione dei
contributi, condotta con metodiche aggressive, e la vendita di merci (libri,
oggetti di culto, talismani) e servizi vari (in genere sedute
psicoterapeutiche e “corsi di perfezionamento”); 3)
Il celare, dietro un'apparenza talora rispettabile e al di là dei fini
dichiarati, comportamenti immorali o condotte illecite; 4)
La propugnazione di dottrine connotate da elementi fortemente irrazionali,
che potrebbero obnubilare gli adepti e spingerli a comportamenti devianti e
pericolosi per la sicurezza pubblica; 5)
Il perseguimento di obiettivi diversi da quelli dichiarati, se non
addirittura di piani eversivi o destabilizzanti dissimulati dal “pretesto
religioso”. Le
iniziative giudiziarie sorte a carico delle sette a sfondo religioso non
hanno mai avuto particolare fortuna e si sono spesso concluse con
l'assoluzione di tutti gli imputati (si veda in particolare il processo alla
setta “i bambini di Satana Luciferiani” che tanto scalpore ha suscitato per
le accuse di pedofilia mosse al “sommo sacerdote” Marco Dimitri). La
difficoltà di giungere alla condanna penale di tali sette sedicenti religiose
è legata sia, come già detto, alla mancanza del nostro codice di una precisa
fattispecie di reato che condanni inequivocabilmente la condotta di chi
sottopone una persona ad un vero e proprio “lavaggio del cervello”, sia al
fatto che spesso i difensori delle sette invocano (e i giudici danno loro
ragione) l'applicazione dell'art 51 c.p. che afferma che “L'esercizio di un
diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un
ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità”. La
punibilità delle condotte poste in essere dai movimenti pseudo religiosi
sarebbe quindi esclusa per il fatto che esse esercitano il diritto di
professare liberamente la propria religione come previsto dall'art. 8 della
carta costituzionale. (n. 10) La legislazione internazionale riconosce il potere di
questo tipo di tecniche di controllo mentale? In
tale documento il Consiglio d'Europa ha affermato che la libertà di coscienza
e di religione garantite dall'art. 9 della Convenzione Europea dei diritti
dell'uomo rende inopportuno il ricorso a una legislazione ulteriore per le
sette e che anzi i problemi posti da esse dovrebbero essere affrontati con
interventi di tipo educativo, comprendenti anche la diffusione di una
informazione concreta e obiettiva sulle maggiori religioni e le loro
principali varianti e sulla natura e le attività delle sette e dei nuovi
movimenti religiosi. In
data 22 giugno 1999 lo stesso Consiglio d'Europa ha adottato il Rapporto 1999
in materia di sette nel quale ha ribadito la sostanziale validità della
Raccomandazione n. 1178 del 1992 ed ha approfondito alcuni aspetti del
problema. In
particolare il Rapporto si sofferma sul nome da attribuire ai nuovi movimenti
religiosi e consiglia alle autorità statali di evitare di utilizzare invece
la definizione di “gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica”. In
questo modo si eviterebbero tre errori: -
discriminare gruppi con dottrine strane ma assolutamente innocui; -
includere nei gruppi pericolosi organizzazioni perfettamente inserite nelle
religioni maggioritarie; -
distinguere in modo arbitrario e discutibile le sette dalle religioni. Relativamente
a quest'ultimo aspetto è importante leggere questo passo del Rapporto:
“Qualunque siano le credenze mantenute da certi gruppi di natura religiosa,
esoterica o spirituale, si dovrebbero prendere in considerazione soltanto le
attività svolte in nome di queste credenze. La libertà di religione e
coscienza è garantita dall'art. 9 della Convenzione Europea sui Diritti
Umani, tuttavia le attività di questi gruppi devono mantenersi in linea con i
principi delle nostre società democratiche. Questi
gruppi affermano di essere religioni e che di conseguenzalo Stato non ha
diritto di agire contro di loro. Se lo Stato, messo a confronto con tali
affermazioni, entra nel dibattito nel cercare di dimostrare che il gruppo in
questione non è una religione fallisce nel suo compito di neutralità e
partecipa direttamente alla controversia spirituale o religiosa. Il primo
strumento di difesa di alcuni gruppi è cercare di dimostrare che il loro
credo costituisce una religione, in modo da potere poi affermare di agire in
accordo con esso se ciò implica la commissione di illegalità. Questo è il
genere di dibattito in cui alcuni gruppi sistematicamente cercano di attrarre
le autorità, e queste ultime devono cercare di evitarla”. Il
Rapporto, poi, ad ulteriore conferma della attenzione e della preoccupazione
dei governi europei in relazione al fenomeno della diffusione delle sette,
pur ribadendo l'impossibilità di addivenire alla creazione di una
legislazione europea su tale tema, afferma che la libertà di credo, sancita
dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, deve, in taluni casi,
subire alcune restrizioni e, all'uopo, cita alcune sentenze emesse dal
Tribunale Europeo per i Diritti Umani che stabiliscono, appunto, alcune
restrizioni nell'applicazione dell'art. 9 ed in particolare: -
restrizioni del proselitismo: il proselitismo scorretto dovrebbe essere
proibito in tutti quei casi in cui “prende la forma di attività che offrono
profitti materiali o sociali con l'idea di guadagnare nuovi membri per la
Chiesa, o esercita pressione impropria su persone in stato di disagio o
necessità e a volte implica addirittura l'uso dellaviolenza e del lavaggio
del cervello”; -
restrizioni nelle manifestazioni pubbliche di libertà religiosache devono
essere in proporzione e corrispondere ad un interesse legittimo; -
incompatibilità tra attività religiosa e il mantenimento di incarichi di
servizio civile: “gli ecclesiastici di una Chiesa nello Stato hanno sia
obblighi religiosi che obblighi verso lo Stato. Se le esigenze dello Stato
entrano in conflitto con le credenze, sono liberi di abbandonare il loro
incarico, come privilegio ecclesiastico della Chiesa; -
limitazioni legate alle “conseguenze legali dell'indottrinamento dei
membridella setta”, spesso chiamata “manipolazione mentale”.
PSICHIATRIA
E PLAGIO Giuseppe Spinetti Il
19 aprile 1981 la Corte Costituzionale giudicò illegittimo l'Art. 603 del
Codice Penale, che puniva con la reclusione da 5 a 15 anni “chiunque sottopone
una persona al proprio potere in modo da indurla in totale stato di
soggezione”, in quanto tale norma a giudizio dell'Alta Corte conteneva una
ipotesi di reato “non verificabile nella sua effettuazione e nel suo
risultato, non essendo né individuabili né accertabili le attività che
potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato
di soggezione”. L'Art.
603 intendeva riferirsi a quelle tipiche situazioni di dipendenza psichica,
che possono realizzarsi nel rapporto fra maestro ed allievo, fra medico e
paziente, fra religioso e credente, nelle relazioni sentimentali ed amorose,
nei rapporti di reciproca influenza. Secondo il parere espresso dalla Corte
Costituzionale pertanto non esisterebbero modalità oggettive di accertamento
di situazioni in cui si possa ottenere modalità psichiche di plagio, né “…è
dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano
essere capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di
una persona”. Secondo
Franco Granone, pioniere e decano dell'Ipnosi Medica e Presidente Onorario
del centro Italiano di Ipnosi Clinica e Sperimentale (si vedano in proposito
gli articoli sull'ipnosi, a firma del professore, pubblicati sui nn. 8/93,
1/95 e 2/96 di “Leadership Medica”) “...nei rapporti personali possono
insorgere particolari condizioni, ben conosciute in ipnosi vigile durante le
quali il soggetto non riesce a sottrarsi all'imperio di determinate idee
suggestive, andando incontro a monoideismi plastici e a parziale dissociazione
psichica; pur apparendo integra la sua coscienzae del pari, entro determinati
limiti, la capacità di riflessione e di critica…in questi casi può avvenire
un certo plagio del soggetto con un procedimento ipnotico, che difficilmente
viene riconosciuto dagli astanti, né dallo stesso operatore, se questi non è
edotto nella dinamica dei processi ipnotici, plagio che potrebbe spingere
persone neurolabili o predisposte a crimini o al suicidio”. Attualmente
la legge prevede unicamente il reato di circonvenzione di persone incapaci
(Art. 643 C.P.), previsto per chiunque, “per procurare a sé o ad altri un
profitto, abusando dei bisogni, delle passioni, o della inesperienza di una
persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica
di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere
un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso”: pertanto, e diviene quindi materia di accertamento specialistico,
verrà richiesto al perito di accertare se al momento del fatto era presente
un quadrodi deficienza psichica o di infermità di mente tali da indurre in
taluno uno stato di “suggestività”, come lo definisce Ugo Fornari, di tipo
“particolare o patologico, tale da compromettere la volontà del soggetto
passivo”. I
livelli di tale suggestibilità in un rapporto duale possono essere e sono
diversi, andando dal consenso consapevole e critico, all'indifferenza, al
rifiuto, ma prevedendo anche ovviamente ”…un consenso viziato da deficienza o
infermità di mente, senza le quali…non esiste circonvenibilità del soggetto
passivo” La
particolare dimensione del rapporto fra religioso e credente prima
menzionata, alla luce della rinnovata esigenza di Spiritualità verificatisi
alle soglie del Terzo Millennio, ci consente di focalizzare l'attenzione su
un aspetto particolare che merita attenzione. Infatti,
come ricorda Jean Vernette nella sua opera “Che cos'è il New Age?””…strada
facendo il Movimento dell'Acquario è stato talvolta recuperato dalla società
consumistica che esso denunciava e deviato in caricatura pseudo-religiosa: è
divenuto l'oggetto di un commercio nel quale mercanti senza scrupoli hanno
giocato sulla vulnerabilità e sulle attese di gente alla ricerca di mistica e
di guarigione dello spirito”; questo ha portato anche ad inquietanti episodi
come quelli della setta giapponese Aum Shinrikyo (Suprema Verità), o della
strage della setta dei Davidiani di Waco (Texas) nel 1993, o dell'Ordine del
Tempio Solare. Al
riguardo la sociologa canadese Susan Palmer ha affermato che la strategia
estrema adottata dai responsabili dell'Ordine del Tempio Solare, ed accettata
passivamente dalla quasi totalità degli Adepti, nella particolare “atmosfera”
di vita loro propria, serviva per confermare il nucleo del proprio messaggio
religioso: “se il mondo in cui viviamo ci corrompe e ci rende impuri e se non
esistono alternative credibili per sfuggire a questo destino sociale, non
resta che sperimentare una via alta di passaggio in un altro mondo”. CONCLUSIONI Questa
considerazione pone l'umanità sostanzialmente senza alcuna possibilità
concreta di contrastare il diffondersi delle sempre più numerose sette o
gruppi in cerca di adepti. L'unica
soluzione possibile, ma certamente una teorizzazione, è quella di educare le
prossimegenerazioni alla consapevolezza di sé, rafforzandone le difese
psicologiche e dando ad esse delle certezze interiori. Gabriella De Marco - Luisa Miccoli |
|
David Koresh
L’assalto
dei carri armati dell’esercito a Waco, roccaforte dei Davidiani di
Koresh
Il
“marchio” dei Bambini di Satana
Marco
Dimitri “sommo sacerdote” dei Bambini di Satana |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Leadership Medica®
Mensile di scienza medica e
attualita`
Copyright 1997© All Rights
Reserved