N. 5/2000
 
 

Gabriella De Marco, Luisa Miccoli

 
 

Questo nostro secolo rimarrà nella storia per gli eventi epocali che si sono verificati, per le conquiste tecnologiche e scientifiche, con la globalizzazione dell'informazione che ha prodotto anche fenomeni di massa che prima erano arginati negli stretti confini di regni, paesi e villaggi e ora viaggiano tra est, ovest, nord e sud.

Che cosa c'entra tutto questo con l'inchiesta che portiamo avanti anche questo mese sul plagio o manipolazione mentale che dir si voglia? Con l'affermazione in questo secolo del materialismo, con l'attuazione dell'ateismo, con lo smarrimento all'interno delle religioni ufficiali di quel senso del sacro che sa arginare le inquietudini più profonde dell'uomo, con gli effetti distorti di un certo approccio alla spiritualità. 

E' difficile preservarsi dal fascino della dimensione magica, dalla tranquillizzante sensazione di protezione del gruppo, dalla semplificazione di domande e risposte finalizzate ad aprire le porte della mente e della psiche a tanta gente altrimenti spersa in questa civiltà dove è così difficile orientarsi.

Confusione. Troppa confusione.

E' nella confusione e nella paura che ha terreno fertile l'erba gramigna del lavaggio del cervello, se esercitato soprattutto sulle menti più fragili e più esposte, con effetti devastanti. Abbiamo chiesto di fare un punto sulla legislazione all'avvocato Guariente Guarienti, noto penalista, e al dottor Paolo Guarienti, suo collaboratore, dopo l'abolizione del reato di plagio e la soppressione della relativa normativa. 

Il dr. Giuseppe Spinetti, da parte sua, si occupa delle medesime tematiche con l'approccio del medico psichiatra che è abituato ad addentrasi nei meandri della mente.

E' un terreno scivoloso, ma affascinante, quello che affrontiamo, supportati dall'aiuto di noti professionisti e di altri esperti nella complessa materia.

 

INTERVISTA ALL’AVVOCATO GUARIENTE GUARIENTI

 

Avvocato, perché è stato abolito il reato di plagio?

La Corte Costituzionale, con la sentenza 9 aprile 1981, n. 96 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale, che prevedeva e puniva il c.d. plagio, e cioè il fatto di “chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione”.

I motivi di incostituzionalità della norma sono stati individuati dalla Corte nella eccessiva genericità della descrizione della fattispecie costitutiva del reato, genericità che contrasta con il principio di tassativitàdella fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale di cui al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. (n. 1)

Come è noto, vigente l'art 603 c.p., erano stata elaborate in via interpretativa tre diverse concezioni di plagio cronologicamente succedutesi nell'ordine seguente:

1) Una prima concezione secondo la quale il plagio consiste nella instaurazione di un dominio fisico-materiale sostanzialmente equivalente (di fatto) alla schiavitù. (n. 2)

2) Una seconda concezione (prevalentemente seguita dalla giurisprudenza) secondo la quale esso consiste nella instaurazione di un dominio psichico, indotto mediante suggestione con conseguente eterodirezione della volontà e, secondo alcuni, determinazione di uno stato di incapacità di intendere e di volere (identica o meno, a seconda delle diverse tesi, a quella di cui all'art. 85 c.p.) (n. 3)

3) Una terza concezione, secondo la quale il plagio consiste in un condizionamento psicologico con deterioramento della personalità a seguito della riduzione in completostato di isolamento dagli altri, ponendosi il plagiante come esclusivo interlocutore del plagiato. (n. 4)

 

Come si possono difendere il cittadino o i familiari del soggetto che ha subito questo tipo di esperienza?

Il sistema giudiziarioitaliano attualmente non possiede strumenti adeguatiper contrastare il fenomeno di organizzazioni che “utilizzano meccanismi subliminali di fascinazione e il cosiddetto lavaggio del cervello o altri metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo e che nella fase di proselitismo e in quella di indottrinamento usano sistemi scientifici studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad atteggiamenti acritici e di obbedienza cieca” (definizione tratta dal Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni redatto nel febbraio 1998 ed intitolato “Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia”).

La Corte Costituzionale, con la sentenza 9 aprile 1981, n. 96, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 del Codice Penale, che prevedeva e puniva il plagio, e cioè il fatto di chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione.

L'abolizione di tale reato, che ben si adattava a punire le tecniche di manipolazione e di lavaggio del cervello poste in essere da sette a sfondo religioso o politico–rivoluzionario, ha indotto la giurisprudenza e la dottrina a ricercare nel codice penale altre fattispecie di reato che potessero applicarsi ai casi in oggetto, con risultati, bisogna dirlo, spesso deludenti, al punto che de iure condendo si sta discutendo sull'opportunità di introdurre la nuova fattispecie di reato “aggressione alla libertà psichica”.

 

Quali sono gli ostacoli all'istituzione di un simile reato? 

L'ostacolo principale è rappresentato dalla difficoltà di perseguire penalmente un condizionamento mentale su persone che, per quanto psicologicamente deboli ed influenzabili, sono giuridicamente capaci di intendere e volere; certo è che, se il condizionamento avviene mediante il ricorso a tecniche ipnotiche o suggestive, a somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti o ad altre forme di violenza si applicheranno differenti fattispecie di delitto o di contravvenzione, ed in particolare:

- Violenza privata (art. 610 c.p.) (n. 5)

- Stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 643 c.p.) (n.7);

- Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui (art. 728 c.p.) (n. 8);

- Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.) (n. 9).

E' ovvio poi che le sette a sfondo religioso possono essere chiamate a rispondere di altri tipi di reati direttamente connessi alle metodologie attuate per limitare la libertà di autodeterminazione dei singoli “adepti”, quali i reati di associazione per delinquere, di estorsione, di truffa, di violenza sessuale, di riduzione in schiavitù e di sequestro di persona.

A tale proposito è importante sottolineare che in data 29 aprile 1998, dopo circa due anni di indagine, l'allora Ministro degli Interni Giorgio Napolitano ha inviato alla Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera dei Deputati un voluminoso rapporto redatto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza intitolato “Sette Religiose e nuovi movimenti magici in Italia”, nel quale viene riservato ampio spazio alla delicata tematica relativa ai pericoli e alla possibile rilevanza penale di particolari pratiche poste in essere dai suddetti movimenti.

Il rapporto evidenzia cinque particolari aspetti relativi all'attività dei singoli gruppi:

1) L'utilizzo, allo scopo di reclutare nuovi seguaci e mantenere quelli già “caduti nella rete” di meccanismi subliminali di fascinazione e del cosiddetto “lavaggio del cervello” (brainwashing) o altri consimili metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo;

2) L'interesse, più che all'arricchimento spirituale degli adepti, a quello materiale dei capi carismatici, che si realizza attraverso l'esazione dei contributi, condotta con metodiche aggressive, e la vendita di merci (libri, oggetti di culto, talismani) e servizi vari (in genere sedute psicoterapeutiche e “corsi di perfezionamento”);

3) Il celare, dietro un'apparenza talora rispettabile e al di là dei fini dichiarati, comportamenti immorali o condotte illecite;

4) La propugnazione di dottrine connotate da elementi fortemente irrazionali, che potrebbero obnubilare gli adepti e spingerli a comportamenti devianti e pericolosi per la sicurezza pubblica;

5) Il perseguimento di obiettivi diversi da quelli dichiarati, se non addirittura di piani eversivi o destabilizzanti dissimulati dal “pretesto religioso”.

Le iniziative giudiziarie sorte a carico delle sette a sfondo religioso non hanno mai avuto particolare fortuna e si sono spesso concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati (si veda in particolare il processo alla setta “i bambini di Satana Luciferiani” che tanto scalpore ha suscitato per le accuse di pedofilia mosse al “sommo sacerdote” Marco Dimitri).

La difficoltà di giungere alla condanna penale di tali sette sedicenti religiose è legata sia, come già detto, alla mancanza del nostro codice di una precisa fattispecie di reato che condanni inequivocabilmente la condotta di chi sottopone una persona ad un vero e proprio “lavaggio del cervello”, sia al fatto che spesso i difensori delle sette invocano (e i giudici danno loro ragione) l'applicazione dell'art 51 c.p. che afferma che “L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità”.

La punibilità delle condotte poste in essere dai movimenti pseudo religiosi sarebbe quindi esclusa per il fatto che esse esercitano il diritto di professare liberamente la propria religione come previsto dall'art. 8 della carta costituzionale. (n. 10)

 

La legislazione internazionale riconosce il potere di questo tipo di tecniche di controllo mentale?

La data del 5 febbraio 1992 rappresenta il momento in cui il dibattito sull'inquietante fenomeno di proliferazione di sette e movimenti pseudo religiosi esce dagli stretti confini nazionali ed acquisisceun respiro europeo; in tale data, infatti, il Consiglio d'Europa, organismo fondato nel 1949 allo scopo di salvaguardare la democrazia in Europa e vigilare sul rispetto dei diritti umani nel continente europeo, adotta la Raccomandazione su Sette e Nuovi Movimenti Religiosi n. 1178.

In tale documento il Consiglio d'Europa ha affermato che la libertà di coscienza e di religione garantite dall'art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo rende inopportuno il ricorso a una legislazione ulteriore per le sette e che anzi i problemi posti da esse dovrebbero essere affrontati con interventi di tipo educativo, comprendenti anche la diffusione di una informazione concreta e obiettiva sulle maggiori religioni e le loro principali varianti e sulla natura e le attività delle sette e dei nuovi movimenti religiosi.

In data 22 giugno 1999 lo stesso Consiglio d'Europa ha adottato il Rapporto 1999 in materia di sette nel quale ha ribadito la sostanziale validità della Raccomandazione n. 1178 del 1992 ed ha approfondito alcuni aspetti del problema. 

In particolare il Rapporto si sofferma sul nome da attribuire ai nuovi movimenti religiosi e consiglia alle autorità statali di evitare di utilizzare invece la definizione di “gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica”. In questo modo si eviterebbero tre errori:

- discriminare gruppi con dottrine strane ma assolutamente innocui;

- includere nei gruppi pericolosi organizzazioni perfettamente inserite nelle religioni maggioritarie;

- distinguere in modo arbitrario e discutibile le sette dalle religioni.

Relativamente a quest'ultimo aspetto è importante leggere questo passo del Rapporto: “Qualunque siano le credenze mantenute da certi gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale, si dovrebbero prendere in considerazione soltanto le attività svolte in nome di queste credenze. La libertà di religione e coscienza è garantita dall'art. 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, tuttavia le attività di questi gruppi devono mantenersi in linea con i principi delle nostre società democratiche.

Questi gruppi affermano di essere religioni e che di conseguenzalo Stato non ha diritto di agire contro di loro. Se lo Stato, messo a confronto con tali affermazioni, entra nel dibattito nel cercare di dimostrare che il gruppo in questione non è una religione fallisce nel suo compito di neutralità e partecipa direttamente alla controversia spirituale o religiosa. Il primo strumento di difesa di alcuni gruppi è cercare di dimostrare che il loro credo costituisce una religione, in modo da potere poi affermare di agire in accordo con esso se ciò implica la commissione di illegalità. Questo è il genere di dibattito in cui alcuni gruppi sistematicamente cercano di attrarre le autorità, e queste ultime devono cercare di evitarla”.

Il Rapporto, poi, ad ulteriore conferma della attenzione e della preoccupazione dei governi europei in relazione al fenomeno della diffusione delle sette, pur ribadendo l'impossibilità di addivenire alla creazione di una legislazione europea su tale tema, afferma che la libertà di credo, sancita dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, deve, in taluni casi, subire alcune restrizioni e, all'uopo, cita alcune sentenze emesse dal Tribunale Europeo per i Diritti Umani che stabiliscono, appunto, alcune restrizioni nell'applicazione dell'art. 9 ed in particolare:

- restrizioni del proselitismo: il proselitismo scorretto dovrebbe essere proibito in tutti quei casi in cui “prende la forma di attività che offrono profitti materiali o sociali con l'idea di guadagnare nuovi membri per la Chiesa, o esercita pressione impropria su persone in stato di disagio o necessità e a volte implica addirittura l'uso dellaviolenza e del lavaggio del cervello”;

- restrizioni nelle manifestazioni pubbliche di libertà religiosache devono essere in proporzione e corrispondere ad un interesse legittimo;

- incompatibilità tra attività religiosa e il mantenimento di incarichi di servizio civile: “gli ecclesiastici di una Chiesa nello Stato hanno sia obblighi religiosi che obblighi verso lo Stato. Se le esigenze dello Stato entrano in conflitto con le credenze, sono liberi di abbandonare il loro incarico, come privilegio ecclesiastico della Chiesa;

- limitazioni legate alle “conseguenze legali dell'indot­trinamento dei membridella setta”, spesso chiamata “manipolazione mentale”.



 

PSICHIATRIA E PLAGIO

 

Giuseppe Spinetti

 

Il 19 aprile 1981 la Corte Costituzionale giudicò illegittimo l'Art. 603 del Codice Penale, che puniva con la reclusione da 5 a 15 anni “chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da indurla in totale stato di soggezione”, in quanto tale norma a giudizio dell'Alta Corte conteneva una ipotesi di reato “non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato, non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione”.

L'Art. 603 intendeva riferirsi a quelle tipiche situazioni di dipendenza psichica, che possono realizzarsi nel rapporto fra maestro ed allievo, fra medico e paziente, fra religioso e credente, nelle relazioni sentimentali ed amorose, nei rapporti di reciproca influenza. Secondo il parere espresso dalla Corte Costituzionale pertanto non esisterebbero modalità oggettive di accertamento di situazioni in cui si possa ottenere modalità psichiche di plagio, né “…è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano essere capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona”.

Secondo Franco Granone, pioniere e decano dell'Ipnosi Medica e Presidente Onorario del centro Italiano di Ipnosi Clinica e Sperimentale (si vedano in proposito gli articoli sull'ipnosi, a firma del professore, pubblicati sui nn. 8/93, 1/95 e 2/96 di “Leadership Medica”) “...nei rapporti personali possono insorgere particolari condizioni, ben conosciute in ipnosi vigile durante le quali il soggetto non riesce a sottrarsi all'imperio di determinate idee suggestive, andando incontro a monoideismi plastici e a parziale dissociazione psichica; pur apparendo integra la sua coscienzae del pari, entro determinati limiti, la capacità di riflessione e di critica…in questi casi può avvenire un certo plagio del soggetto con un procedimento ipnotico, che difficilmente viene riconosciuto dagli astanti, né dallo stesso operatore, se questi non è edotto nella dinamica dei processi ipnotici, plagio che potrebbe spingere persone neurolabili o predisposte a crimini o al suicidio”.

Attualmente la legge prevede unicamente il reato di circonvenzione di persone incapaci (Art. 643 C.P.), previsto per chiunque, “per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni, o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”: pertanto, e diviene quindi materia di accertamento specialistico, verrà richiesto al perito di accertare se al momento del fatto era presente un quadrodi deficienza psichica o di infermità di mente tali da indurre in taluno uno stato di “suggestività”, come lo definisce Ugo Fornari, di tipo “particolare o patologico, tale da compromettere la volontà del soggetto passivo”. 

I livelli di tale suggestibilità in un rapporto duale possono essere e sono diversi, andando dal consenso consapevole e critico, all'indifferenza, al rifiuto, ma prevedendo anche ovviamente ”…un consenso viziato da deficienza o infermità di mente, senza le quali…non esiste circonvenibilità del soggetto passivo”

La particolare dimensione del rapporto fra religioso e credente prima menzionata, alla luce della rinnovata esigenza di Spiritualità verificatisi alle soglie del Terzo Millennio, ci consente di focalizzare l'attenzione su un aspetto particolare che merita attenzione.

Infatti, come ricorda Jean Vernette nella sua opera “Che cos'è il New Age?””…strada facendo il Movimento dell'Acquario è stato talvolta recuperato dalla società consumistica che esso denunciava e deviato in caricatura pseudo-religiosa: è divenuto l'oggetto di un commercio nel quale mercanti senza scrupoli hanno giocato sulla vulnerabilità e sulle attese di gente alla ricerca di mistica e di guarigione dello spirito”; questo ha portato anche ad inquietanti episodi come quelli della setta giapponese Aum Shinrikyo (Suprema Verità), o della strage della setta dei Davidiani di Waco (Texas) nel 1993, o dell'Ordine del Tempio Solare.

Al riguardo la sociologa canadese Susan Palmer ha affermato che la strategia estrema adottata dai responsabili dell'Ordine del Tempio Solare, ed accettata passivamente dalla quasi totalità degli Adepti, nella particolare “atmosfera” di vita loro propria, serviva per confermare il nucleo del proprio messaggio religioso: “se il mondo in cui viviamo ci corrompe e ci rende impuri e se non esistono alternative credibili per sfuggire a questo destino sociale, non resta che sperimentare una via alta di passaggio in un altro mondo”.

 

CONCLUSIONI

Da quanto è emerso l'individuo, ma soprattutto i soggetti vittima di influenze assimilabili al plagio non sono praticamente tutelati dalla legge e, in un caso di condizionamento, nessuno può agire a difesa del soggetto dalle tecniche adottate per soggiogarlo.

Questa considerazione pone l'umanità sostanzialmente senza alcuna possibilità concreta di contrastare il diffondersi delle sempre più numerose sette o gruppi in cerca di adepti.

L'unica soluzione possibile, ma certamente una teorizzazione, è quella di educare le prossimegenerazioni alla consapevolezza di sé, rafforzandone le difese psicologiche e dando ad esse delle certezze interiori. 

 

Gabriella De Marco - Luisa Miccoli

 

 

  David Koresh
 

L’assalto dei carri armati dell’esercito a Waco, roccaforte dei Davidiani di Koresh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il “marchio” dei Bambini di Satana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Dimitri “sommo sacerdote” dei Bambini di Satana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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