| (II
parte)
Eventi “sentinella”
La sorveglianza sanitaria
costituisce un valido osservatorio per rilevare i cosiddetti “eventi sentinella”,
ossia la comparsa di una patologia, di invalidità o morte prematura
che giustifichino una ricerca scientifica sulle cause determinanti dell'evento
che possono essere modificate.
La strategia della ricerca
di eventi sentinella nasce in particolare in epidemiologia ambientale;
in medicina del lavoro tali eventi indicano la presenza di condizioni di
lavoro o esposizioni a fattori di rischio inaccettabili che richiedono
approfondite valutazioni sanitarie e tecniche.
Contenuto e obiettivi
della sorveglianza sanitaria
Screening genetici
Con l'ampliamento delle conoscenze
e delle metodiche si estende sempre più la possibilità dell'indagine
in campo genetico e l'identificazione degli individui a rischio per lo
sviluppo di determinate patologie, in primo luogo tumorali.
E' naturale che tale bagaglio
culturale venga utilizzato nell'ambito della medicina del lavoro: molti
progetti di ricerca hanno lo scopo di valutare i risvolti sociali ed etici
dell'utilizzo dei risultati scientifici di questo settore.
Predisporre uno screening
è un lavoro molto complesso per l'attenzione da prestare affinché
le metodiche utilizzate non contrastino con l'eventuale applicazione di
tecniche in grado di migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro, con
i principi di eguaglianza sociale in cui si opera e affinché i soggetti
esaminati non siano obbligati a dare informazioni personali non strettamente
necessarie allo screening.
Il D. Lgs. 626/94 non fornisce
indicazioni in merito al contenuto della sorveglianza sanitaria, lasciando
al medico competente piena facoltà di decisione in merito.
Tale libertà, che
consente praticamente sempre di attuare programmi in linea con le più
recenti acquisizioni scientifiche, può però essere causa
di difformità nei protocolli applicati per eguali rischi professionali
in diverse realtà produttive.
Molti enti, istituzioni,
società scientifiche hanno elaborato dei protocolli in un tentativo
di fornire un quadro omogeneo di riferimento per gli operatori del settore.
Per alcune esposizioni professionali
è possibile trovare a tale riguardo nella normativa esistente indicazioni
specifiche: si veda ad esempio il D. Lgs. 277/91 riguardo all'esposizione
a piombo (art. 15) ed al rumore (art. 44), il D. Lgs. 1124/65 e il
D.M. 21 gennaio 1987 per quanto attiene all'esposizione professionale ad
amianto.
La sorveglianza sanitaria
costituisce una delle fonti di informazione epidemiologica per le neoplasie
da lavoro (art. 71, comma I del D. Lgs. 626/94) e per i decessi e malattie
da agenti biologici (art. 88, comma 2 dello stesso decreto).
Nel caso dell'esposizione
ad agenti cancerogeni e biologici il decreto in esame introduce inoltre
i registri di esposizione degli esposti (artt. 70 ed 87, rispettivamente
per gli agenti cancerogeni e per le esposizioni ad agenti biologici): questa
modalità di archiviazione e controllo di dati relativi a particolari
esposizioni compare già nel D. Lgs. 277/91 per l'esposizione a piombo,
amianto e rumore e rispettivamente negli artt. 21, 35 e 49.
Funzioni e responsabilità
del medico competente
L'operatore sanitario al
quale la legge affida in via esclusiva il compito di effettuare la sorveglianza
dei lavoratori è definito nel decreto “medico competente” (artt.
16, comma 2 e 17, comma I, lett.. b)).
Tale figura professionale,
peraltro già presente nell'art. 33 del D.P.R. 303/56 ancorché
senza chiarimenti circa il reale significato della specifica aggettivazione,
viene definita all'art. 2, così come in seguito modificato, sulla
base del possesso di precisi titoli accademici (specializzazione, docenza
o libera docenza in una delle discipline elencate ai nn.1 e 2 della lettera
d)) ovvero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di medico
competente rilasciata dall'Assessorato alla sanità territorialmente
competente ai sensi dell'art. 55 del citato D. Lgs. 277/91. Al riguardo
si segnala come la validità di tale ultimo requisito sia stata di
recente confermata anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 30/95)
e come sia stato previsto anche un eventuale successivo ampliamento dell'elenco
delle specializzazioni riconosciute idonee con decreto del Ministero della
sanità di concerto con il Ministero dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Rispetto al precedente decreto
il D. Lgs. 626/94 chiarisce finalmente le problematiche in merito al tipo
di rapporto giuridico intercorrente con il datore di lavoro. Infatti i
dubbi sorti in merito all'interpretazione ed alla concreta applicazione
dell'art. 3, lett. c) del D. Lgs. 277/91 sembrano finalmente superati dai
commi 5 e 7 del citato art. 17, laddove si stabilisce che il medico competente,
purché non impegnato in attività di vigilanza presso una
struttura pubblica, può comunque svolgere la sua attività
in qualità di:
- dipendente di una struttura
esterna pubblica o privata, purché “convenzionata” con l'impresa;
- libero professionista;
- dipendente dell'impresa.
Il ruolo del medico all'interno
dell'azienda produttiva risulta ora certamente molto più attivo
ed incisivo: i soli compiti di carattere generale previsti dall'art. 17
per il medico competente risultano in effetti assai numerosi e complessi,
articolati in ben 11 punti (lettere a-m).
Anche se molte incombenze
erano già state previste nel D. Lgs. 277/91 e quindi non rappresentano
delle novità, il nuovo sistema sanzionatorio previsto dall'art.
92 per la loro violazione (che prevede anche pene detentive fino ad un
massimo di due mesi) rende ragione della necessità di un approfondito,
seppure schematico, commento.
Contravvenzioni commesse
dal medico competente
In caso di violazione delle
norme, il medico competente va incontro alle seguenti sanzioni:
a) arresto fino a due mesi
o ammenda da uno a sei milioni di lire per violazione degli articoli 17,
comma 1, lettere b),d), h), e l); 69, comma 4; 86, comma 2 bis;
b) arresto fino a un mese
o ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del
comma 3.
Per quanto concerne la sfera
clinico-diagnostica e medico-legale, le lettere b) e c) del comma 1 dell'art.
17 fanno esplicito riferimento a quanto disposto dal precedente art. 16,
laddove sono ribaditi i principi generali della sorveglianza sanitaria.
In pratica, viene ricordato come il fine primario della sorveglianza sanitaria
sia quello di accertare l'idoneità lavorativa specifica del singolo
lavoratore tramite:
- accertamenti sanitari
preventivi mirati alla rilevazione di eventuali controindicazioni al lavoro
cui il lavoratore deve essere adibito;
- accertamenti sanitari
periodici mirati al controllo dello stato di salute del singolo lavoratore
con l'utilizzo di tutti gli esami clinici e le indagini diagnostiche ritenute
necessarie dal medico competente.
La mancata effettuazione
di tali accertamenti viene punita.
Con le medesime pene è
punibile il medico che:
- ometta di istituire e/o
aggiornare la cartella sanitaria e di rischi del singolo lavoratore (art.
17 lett. d));
- ometta di visitare, congiuntamente
al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, gli
ambienti di lavoro almeno due volte l'anno (art. 17 lett. h));
- ometta di collaborare
con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
(art. 17 lett. l)).
E' punita invece con la
pena dell'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a 3 milioni la condotta del medico che:
- non fornisce informazioni
ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e sulla necessità
di sottoporvisi anche dopo la cessazione dell'attività nel caso
di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine (art. 17 lett. e));
- ometta di informare il
lavoratore sugli esiti degli accertamenti sanitari preventivi di cui all'art.
16 (art. 17 lett. f)).
E' punita invece con la
pena dell'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1 a 6 milioni
di lire chi:
- ometta di comunicare,
in occasione delle riunioni con i rappresentanti della sicurezza, i risultati
degli accertamenti anonimi collettivi fornendo indicazioni sui risultati
(art. 17 lett. f));
- ometta di effettuare le
visite mediche richieste dal lavoratore quando tale richiesta sia correlata
al rischio professionale del singolo (art. 17 lett. i));
- ometta di informare per
iscritto il datore ed il lavoratore in casi in cui venga espresso un giudizio
di inidoneità parziale o temporanea del lavoratore (art. 17, comma
3).
Ferma restando l'obbligatorietà
e la propedeuticità della visita medica preventiva (la cui importanza
è a pieno titolo ribadita ed ancor meglio esplicitata anche in altre
parti del decreto in questione: cfr. art. 55, comma I per i lavoratori
addetti ai VDT), per quanto riguarda le visite mediche periodiche il decreto
del 1994, contrariamente a quanto accaduto con il D. Lgs. 277/91 per i
lavoratori esposti a piombo e rumore, non ha sostanzialmente modificato
alcuno dei termini cronologici previsti dalla normativa vigente (cfr. tabella
allegata al D.P.R. 303/56).
A tal fine il medico competente
è tenuto ad istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di
rischio individuale (art. 17, comma l, lett. d)), da custodirsi presso
il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
Il medico competente gode
della più ampia autonomia professionale nella effettuazione dei
citati accertamenti, potendo disporre gli esami clinico-strumentali più
idonei in funzione del rischio specifico (artt. 3, comma 1, lett. l) e
16, comma 3) e avvalersi, per motivate ragioni cliniche, della collaborazione
di specialisti scelti dal datore di lavoro (art. 17, comma 2) al fine di
formulare il prescritto giudizio d'idoneità specifica (art. 17,
comma 1, lett. c)).
(continua)
Daria Pesce
Avvocato Penalista |