Il
25 marzo si è costituita l'Unione economica europea. Mentre
in Italia si continua a parlare con enfasi e trionfalismo dell'avvenimento,
gli altri paesi, che pure hanno tutte le carte in regola per essere ancor
più orgogliosi di noi, lasciano passare quasi sotto silenzio l'evento.
Forse sono convinti che questa prima fase non è quella determinante.
Il tempo solo potrà
dire se è stato veramente un bene effettuare l'unione dell'Europa
in campo economico prima che fosse stato costitutito lo stato europeo,
come è avvenuto in passato (Stati Uniti, Italia unita, unificazione
delle due Germanie etc.)
Per quanto riguarda la sanità,
continua la danza macabra - macabra perché si tratta della
vita delle persone - sulla cura del professor Di Bella, riguardo al quale
vi proponiamo integralmente il tanto discusso Decreto legge n. 23 del 17
febbraio 1998.
Non entriamo nel merito
del decreto ma la forma e il lessico utilizzati nella relazione esplicativa
del decreto stesso stanno ad indicare lo spirito con il quale è
stata redatta. Chiunque sia l'autore dovrebbe rivedere un po' il proprio
italiano. “Pazienti tumorali” o pazienti con patologie oncologiche? “Hanno
preteso di essere curati” o hanno diritto ad essere curati? Veniamo poi
al “trattamento (oggi commercialmente definito MDB) alternativo a
quello convalidato dai dati scientifici”. L'aggettivo “alternativo” - secondo
il vocabolario Devoto Oli - significa primariamente “che procede alternativamente”,
ma, di contro, il sostantivo “alternativa” sta a significare “Scelta possibile
o necessaria, tra due soluzioni: quasi 'dilemma'”.
Crediamo sia abbastanza
sintomatico dell'approccio al problema e spiegi1 i dubbi del professor
Di Bella sull'obiettività della sperimentazione. Eccovi dunque il
decreto legge seguito dalla relazione esplicativa.
Decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998.
“Disposizoni urgenti
in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure
in materia sanitaria”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare,
in via eccezionale, la sperimentazione clinica del “multitrattamento Di
Bella” e l'impiego di medicinali per indicazioni terapeutiche non autorizzate,
per far fronte a una situazione di carattere straordinario determinatasi
nel Paese a seguito del frequente ricorso da parte dei medici, per il trattamento
di patoogie oncologiche, a farmaci autorizzati con diverse indicazioni
terapeutiche ed alla conseguente pretesa degli interessati di ottenere,
attraverso rimedi giurisdizionali, l'erogazione gratuita dei farmaci prescritti;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri e del Ministero della sanità, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione conomica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disciplina speciale della
sperimentazione clinica del MDB)
1. Al fine di verificare
l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati secondo
il “multitrattamento Di Bella” (MDB), quale definito in atti sottoscritti
e depositati presso il Ministero della sanità, il Ministro della
sanità concorda con le regioni e le province autonome un programma
coordinato di sperimentazioni cliniche, anche in deroga alle disposizioni
vigenti.
2. Le sprimentazioni di
cui al comma 1 sono condotte, su pazienti che abbiano reso il proprio consenso
informato, secondo protocolli approvati alla Commissione oncologica nazionale,
sentita la Commissione unica del farmaco,presso gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ad indirizzo oncologico, nonché presso
strutture ospedaliere e universitarie, individuate dalle regioni e dalle
province autonome, su richiesta del Ministro della sanità e ritenute
idonee, ai fini di tali sperimentazioni, dalla Commissione oncologica nazionale.
Sui protocolli viene acquisito l'avviso di un comitato etico nazionale
appositamente istituito con decreto del Ministro della sanità.
3. All'Istituto superiore
di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano
la sperimentazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione
dei farmaci da sperimentare e l'istituzione di un centro di informazione
al pubblico. L'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze provvede
alla preparazione dei medicinali inclusi nel MDB che non corrispondono,
per formulazione, a specialità medicinali regolarmente in
commercio.
4. Il Ministro della sanità
verifica la disponibilità delle aziende produttrici dei medicinali
a fornire gratuitamente i medicinali da sottoporre alle sperimentazioni
di cui al comma 1 e adotta, in ogni caso, misure dirette a contenere gli
oneri per la fornitura dei medicinali e per la loro distribuzione ai centri
ai quali è affidata la sperimentazione.
5. I medicinali oggetto
delle sperimentaioni cliniche di cui al presente articolo, sia considerati
individualmente, sia nel loro insieme, non sono sottopsti agli accertamenti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.
6. Gli oneri relativi alla
fornitura, alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte
dall'Amministrazione sanitaria centrale, ivi comprese quelle affidate all'Istituto
superiore di sanità, sono a carico del Ministero della sanità
per un ammontare complessivo non superiore a lire 10 miliardi per l'anno
1998. Gli ulteriori oneri necessari per l'effettuazione delle sperimentazioni,
compresi quelli per la copertura assicurativa dei pazienti sottoposti al
trattamento sperimentale, sono a carico degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico e delle altre strutture presso le quali si effettuano
le sperimentazioni, gravando , rispettivamente , sui finanziamenti erogati
dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
lettera a), n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e alle asseganzioni ordinarie del Fondo sanitario
nazionale.
7. Alla copertura degli
oneri derivanti dal primo periodo del comma 6, pari a 10 miliardi di lire
per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per lo stesso anno, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
8. Sono validi ed efficaci
i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della sperimentazione
clinica del MDB, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, purché conformi alla disciplina del presente articolo.
9. I risultati ottenuti
dalle sperimentazioni eseguite in conformità di quanto previsto
dal presnete articolo sono sottoposti alla Commissione unica del farmaco
per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648.
Art. 2
(Conferma delle competenze
della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648)
1. La effettuazione di sperimentazioni
ai sensi dell'articolo 1 non costituisce riconoscimento della utilità
di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648. Resta ferma, pertanto, la competenza della Commissione
unica del farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici dalla stessa
adottati, se ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina
prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun caso, comunque,
possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 4,
del citato decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali per i quali non siano
già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda.
Art. 3
(Osservanza delle indicazioni
terapeutiche autorizzate)
1. Fatto salvo il disposto
dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale
o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni
terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste
dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero
della sanità.
2. In singoli casi il medico
può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione
del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale
prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione
o una modalità di soministrazione o di utilizzazione diversa
da quella autorizzata, ovvero riconsociuta agli effetti dell'applicazione
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga,
in base ad elementi obiettivi, che il paziente non possa essre utilmente
trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione
terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché
tale impiego sia consolidato e conforme a linee-guida o lavori apparsi
su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.
3. Sono fatti salvi gli
atti con i quali il medico, sotto la sua diretta responsabilità,
e limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato od impieghi, sino
al termine della sperimentazione di cui all'art. 1, i medicinali a base
di octreotide e di somatostatina, al di fuori delle indicazioni terapeutiche
approvate, qualora il medico stesso abbia ritenuto o ritenga, sulla base
di elementi obiettivi, che il paziente non potesse o non possa essere utilmente
trattato con medicinali già autorizzati per quella determinata patologia
da trattare e purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso,
dal quale risulti di essere stato adeguatamnete informato circa l'assenza,
allo stato, di risultati scientifici dimostrativi dell'efficacia dei medicinali
impiegati.
4. In nessun caso il ricorso,
anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e
3 può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione
dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'ipotesi
disciplinata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
5. La violazione, da parte
del medico, delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito
disciplinare, da perseguire ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello stato 13 settembre 1946, n. 233. In caso di violazione del disposto
del comma 3, la sanzione minima irrogabile è la sospensione dall'esercizio
dell'attività professionale.
Art. 4
(Cessione al pubblico di
specialità medicinali facenti parte del MDB)
1. Per agevolare il trattamento
dei pazienti nell'ipotesi di carattere eccezionale disciplinata dal comma
3 dell'articolo 3, il Ministro della sanità concorda con le
aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio
o con l'associazione di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio
sanitario nazionale di specialità medicinali o, senza pregiudizio
della tutela brevettuale, di medicinali generici a base di somatostatina
e di octreotide.
2. Il prezzo concordato
costituisce, in deroga alla normativa vigente, anche il prezzo di vendita
al pubblico dei medicinali a base di octreotide e di somatostatina prescritti
dai medici ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
3. Sulla base di accordi
stipulati dal Ministro della sanità con le associazioni delle farmacie
pubbliche e private, le farmacie consegnano al cliente, in nome e per conto
delle aziende USL, senza alcuna remunerazione o rimborso per la propria
attività professionale, i medicinali di cui al comma 2, previa
presentazione di ricetta medica, che deve essere tattenuta dal farmacista.
La ricetta deve contenere l'annotazione “Prescrizione effettuata ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23”, sottoscritta
dal medico. I clienti, all'atto del prelievo dei suddetti medicinali, corrispondono
il prezzo di cui al comma 2, che viene incassato dalle farmacie in nome
e per conto delle aziende USL.
4. I farmacisti sono tenuti
a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale,
copia delle ricette di medicinali a base di somatostatina e octreotide
trattenute ai sensi del comma 3.
5. La violazione, da parte
del farmacista, delle disposizioni delò presente articolo costituisce
illecito disciplinare, da persegure ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
Art. 5
(Prescrizione di preparazioni
magistrali)
1. Fatto salvo il disposto
del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente
a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione
europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è
autorizzato il commercio in Italia, o in altro Paese dell'Unione europea.
2. E' consentita la prescrizione
di preparazioni magistrali a base di principi attivi già conteuti
in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in
commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti
ai rischi di impiego del principio attivo.
3. Il medico deve specificare
nella ricetta le esigenze eccezionali che giustificano il ricorso alla
prescrizione estemporanea e ottenere il consenso del paziente, nonché
il consenso ottenuto devono essere dichiarati sulla ricetta.
4. Le ricette di cui al
comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista
all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera,
che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche,
anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 8, del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
5. Le disposizioni dei commi
3 o 4 non si applicano quando il medicinale è prescritto per indicazioni
terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati
a base dello stesso principio attivo.
6. la violazione, da parte
del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo costituisce
illecito disciplinare, da perseguire ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra
in vigore.
Relazione esplicativa
“E' noto che, negli ultimi
mesi, molti pazienti hanno preteso di essere curati, a carico del Servizio
sanitario nazionale, con un trattamento (oggi commercialmente definito
MDB) alternativo a quello convalidato dai dati scientifici. In numerosi
casi, l'autorità giudiziaria ordinaria, intervenendo a seguito di
ricorsi proposti ex articolo 700 del codice di procedura civile, ha accolto
le richieste degli interessati, pur in presenza di autorevoli prese di
posizione degli organi sanitari competenti, che segnalavano la mancata
dimostrazione dell'attività di alcuni farmaci facenti parte del
MDB (in particolare della somatostatina o del suo analogo octreotide) nel
trattamento dei diversi tumori e, comunque, l'inesistenza di dati sperimentali
concernenti l'impiego congiunto i tutti i medicinali inclusi nel trattamento.
Le decisioni di alcune autorità
regionali di erogare a titolo gratuito la somatostatina anche indipendentemente
dagli interventi pretorili o di procedere a sperimentazioni cliniche del
MDB del tutto autonome rispetto a quelle pronunciate dal Ministero della
sanità d'intesa con le regioni, e la vasta eco che, talora con gravi
inesattezze, l'insieme delle vicende legate alla terapia del professor
Di Bella ha avuto attraverso i mezzi di comunicazioni di massa, hanno determinato
una situazione di assoluta eccezionalità, caratterizzata da estrema
incertezza e confusione, da fronteggiare urgentemente e con risolutezza.
Il Governo ha, pertanto,
ritenuto indispensabile emanare il presente decreto-legge, da un lato per
disciplinare la sperimentazione clinica del multitrattamento Di Bella,
che sarà concretamente avviata nei prossimi giorni, dall'altro per
colmare quelle lacune normative in materia di prescrizione di medicinali
la cui pericolosità per la salute pubblica è stata messa
in luce con assoluta evidenza proprio dalle vicende di questi ultimi mesi.
L'articolo 1 affida, innanzi
tutto, al Ministero della sanità il compito di concordare
con le regioni e le province autonome un programma coordinato di sperimentazioni
cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e precisa che
la sperimentazione ha lo scopo di verificare l'attività in campo
oncologico dei medicinali impiegati nel MDB.
Il comma 2 dello stesso
articolo, oltre a imporre ai fini della sperimentazione l'acquisizione
del consenso informato dei pazienti, precisa le sedi presso cui dovranno
essere condotti gli studi sperimentali (IRCCS ad indirizzo oncologico
e strutture ospedaliere e universitarie indicate dalle regioni e dalle
province autonome, su richiesta del Ministero della sanità), e individua
gli organi collegiali dell'Amministrazione sanitaria centrale coinvolti
nella procedura (Commissione oncologica nazionale, Commissione unica del
farmaco, Comitato etico nazionale).
Un ruolo specifico di coordinamento
è affidato all'istituto superiore di sanità, mentre all'istituto
chimico farmaceutico militare viene richiesto di preparare i medicinali
inclusi nel MDB non presenti in commercio come specialità medicinali
(comma 3).
Il comma 4 dell'articolo
1 demanda al Ministro della sanità l'adozione di misure per il contenimento
dei costi dei farmaci sottoposti a sperimentazione e il successivo comma
5 chiarisce che la sperimentazione del multitrattamento Di Bella non necessita
della preventiva esecuzione, da parte dell'Istituto superiore di sanità,
degli accertamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.
I commi 6 e 7 disciplinano
gli aspetti finanziari della sperimentazione, stabilendo che sono a a carico
del Ministero della sanità gli oneri relativi alla fornitura e alla
distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Amministrazione
sanitaria centrale.
I restanti oneri sono a
carico delle strutture che seguono la sperimentazione, gravando sugli stanziamenti
per la ricerca, per quanto attiene agli IRCCS, e sulle assegnazioni
ordinarie del fondo sanitario nazionale, per quel che riguarda le strutture
ospedaliere.
Per la copertura degli oneri
sopportati dal Ministero della sanità, previsti in misura non superiore
a 10 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
Il comma 8 fa salvi gli
atti già posti in essere, ai fini delle sperimentazioni di
cui trattasi, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge, purché
conformi alla nuova disciplina, mentre l'ultimo comma (9) richiama la necessità
di sottoporre alla CUF i risultati delle sperimentazioni ai fini delle
determinazioni di competenza di quell'organo collegiale sulla erogazione
a titolo gratuito dei medicinali sperimentati, in base al decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
L'articolo 2 conferma che
l'effettuazione delle sperimentazioni previste dall'articolo 1 non costituisce,
di per sé, riconoscimento della utilità di impiego del medicinale
agli effetti della sua erogazione a carico del servizio sanitario nazionale.
L'articolo 3 affronta il
delicato problema dell'osservanza, da parte dei medici, delle indicazioni
terapeutiche autorizzata dal Ministero della sanità per ciascun
medicinale industriale. Stabilito il principio della necessità di
tale osservanza (comma 1), l'articolo disciplina in modo dettagliato i
casi in cui si può derogare al principio stesso, esigendo che il
medico accerti, in relazione al caso concreto, la mancanza di alternativa
terapeutica e richiedendo in ogni caso che il trattamento proposto sia
almeno convalidato dalla letteratura scientifica internazionale (comma
2).
Una disposizione di carattere
speciale è contenuta nel comma 3, che consente, fino al termine
delle sperimentazioni previste dall'articolo 1 l'impiego in campo oncologico
di medicinali a base di octreotide e di somatostatina, al di fuori delle
indicazioni terapeutiche approvate, qualora il medico ritenga, sulla base
di elementi obiettivi, che il paziente non possa essere utilmente
trattato con medicinali già autorizzati per quella determinata patologia
e purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso, dichiarando
inoltre, di essere stato informato dell'assenza di risultati dimostrativi
dell'efficacia del trattamento che gli è stato proposto.
Il comma 4 esclude che l'impiego
di un medicinale per indicazioni non autorizzate possa comunque legittimare
l'erogazione gratuita del farmaco, mentre il comma 5 impone di sottoporre
a procedimento disciplinare il medico che abbia violato le disposizioni
dell'articolo in esame.
L'articolo 4 detta una specifica
disciplina volta ad assicurare che nei casi, sia pur eccezionali, nei quali
il medico ritenga di dover prescrivere octreotide o somatostatina per patologie
oncologiche non previste fra le indicazioni terapeutiche autorizzate
per i due prodotti, i farmaci in questione possano essere ottenuti dal
paziente a un prezzo ridotto, concordato dal Ministro della sanità
con le aziende produttrici, senza alcun onere aggiuntivo per la distribuzione.
Il medico è tenuto
a specificare sulla ricetta che la prescrizione è effettuata ai
sensi del presente decreto-legge. La ricetta deve essere trattenuta dal
farmacista.
Il comma 4 dello stesso
articolo 4 prevede la periodica trasmissione, da parte dei farmacisti,
al Ministro della sanità di copia delle ricette in questione, ai
fini di un opportuno monitoraggio delle prescrizioni di octreotide e di
somatostatina in campo oncologico.
Il comma 5 prevede l'applicazione
di sanzioni disciplinari per il farmacista che violi le disposizioni richiamate.
L'articolo 5 disciplina
le prescrizioni da parte dei medici di preparazioni magistrali, stabilendo
che le stesse possono essere costituite soltanto da principi attivi descritti
nelle farmacopee dei paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali
prodotti industrialmente in cui è autorizzato il commercio in Italia
o in altro paese dell'Unione. Per evitare, peraltro, che siano sottratti
alla disponibilità della classe medica medicinali non più
in produzione per ragioni meramente commerciali, il comma 2 precisa che
la revoca dell'autorizzazione di una specialità medicinale disposta
per motivi non attenti ai rischi di impiego del principio attivo non impedisce
al medico d chiedere al farmacista di realizzare una preparazione magistrale
di identica composizione.
Il comma 3 impone
al medico di specificare nella ricetta le ragioni del ricorso alla prescrizione
estemporanea, nonché di ottenere il consenso del paziente al trattamento.
Il comma 4 disciplina le modalità con cui le ricette stesse
debbono pervenire al Ministero della sanità, per le valutazioni
di competenza. Opportunamente il comma 5, evitando inutili appesantimenti
burocratici, esclude che le specifiche disposizioni sulla ricetta magistrale
debbano applicarsi nel caso in cui il medicinale sia prescritto per indicazioni
terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati
a base dello stesso principio attivo. L'ultimo comma dell'articolo prevede
sanzioni disciplinari a carico del farmacista e del medico che violino
le disposizioni dell'articolo.
Relazione tecnica
La necessità di verificare
l'attività clinica di terapie anticancro non convenzionali è
stata sollevata recentemente dalla Commissione nazionale di oncologia.
Una proposta di uno studio
sperimentale multicentrico di fase II sull'attività della multiterapia
metodo Di Bella (MDB) è stata approvata dalla Commissione. La proposta
si articola in dieci diversi protocolli per diversi tipi di pazienti con
tumore. Le regioni hanno segnalato al Ministero i centri oncologici designati
a condurre questa sperimentazione, in aggiunta ai sette Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) a indirizzo oncologico.
Allo stesso tempo le regioni
hanno proposto l'attivazione di uno studio osservazionale su un numero
limitato di pazienti.
Infine è stato stabilito
di impiegare MDB sotto osservazione su un gruppo di 1.000 ammalati terminali
di cancro.
Questa relazione offre gli
elementi tecnici a fondamento del fabbisogno finanziario previsto dal decreto-legge
(articolo 1, commi 6 e 7).
2. Approvvigionamento e distribuzione
dei farmaci
Il Ministero della sanità
e l'Istituto superiore di sanità cureranno l'approvvigionamento
e la distribuzione gratuita dei farmaci per l'intera popolazione
di 2.600 pazienti.
L'Istituto superiore di
sanità curerà inoltre i controlli di qualità
dei prodotti usati nella sperimentazione.
Il calcolo dei medicinali
necessari per i 2.600 pazienti arruolati nella sperimentazione è
stato effettuato calcolando il fabbisogno dei pazienti per i novanta
giorni di terapia, secondo i dosaggi prescritti.
L'intera quantità
di farmaci necessari per i 1.000 pazienti verrà gratuitamente fornita
dall'Associazione delle industrie farmaceutiche; il restante fabbisogno
per i 1.600 pazienti per novanta giorni è a carico dello Stato per
un totale stimato in circa sei miliardi di lire. Questa somma tiene conto
delle dosi necessarie per mille pazienti con applicazione dei prezzi scontati
che potranno conseguirsi con l'acquisto dei farmaci in unica soluzione.
La tabella allegata offre
un'esposizione di questi calcoli nel suo primo riquadro.
Una parte dei farmaci necessari
è sotto forma di galenici che verranno preparati dall'Istituto farmaceutico
militare di Firenze: l'entità delle spese vive di reagenti e attrezzature
che l'IFM deve affrontare può essere stimata in 95 milioni.
Analogamente l'ISS dovrà
affrontare spese straordinarie di farmaci e reattivi per approntare i necessari
controlli chimici sui farmaci: per questo è necessaria la spesa
di 20 milioni per materiali di consumo e 34 milioni per Adenosina e altri
prodotti, come indicato nel riquadro “Spese ISS” della tabella allegata.
3. Gestione della sperimentazione
L'attività di controllo
dei farmaci e di gestione della sperimentazione è particolarmente
gravosa e richiede un moderato sostegno straordinario per adempiere in
tempi molto brevi ai compiti assegnati: questo giustifica il bisogno di
alcuni mesi/uomo a contratto per rinforzare il gruppo di lavoro di ruolo
e, soprattutto, per far convergere in ISS quelle competenze cliniche e
diagnostiche indispensabili nella gestione della sperimentazione, ma non
reperibili nell'ISS che non ospita attività clinica. Spese dettagliate
nell'apposito riquadro della tabella allegata.
4. Gestione dei flussi informativi
Il coordinamento dei flussi
informativi avverrà presso l'ISS ma è raccomandabile l'identificazione
di un punto di coordinamento regionale per la sperimentazione.
L'attivazione di un centro
dedicato alla sperimentazione in ISS richiede modeste attrezzature tecniche
(25 milioni).
Una gran parte del lavoro
di gestione della sperimentazione consisterà nelle verifiche, controlli
ed attività di auditing nei centri clinici, insieme ad una intensa
attività dei comitati che le regole di buona pratica clinica (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997) impongono.
E' quindi necessario un
cospicuo fondo missioni, che includa missioni dall'estero per il comitato
internazionale di Garanti che supervisionerà tutta l'operazione
(255 milioni).
5. Attività informativa
A sostegno della intensa
attività informativa posta in essere nelle regioni preso i centri
clinici, nei prossimi giorni sarà attivato un numero verde nazionale
per la terapia oncologica che opererà presso le sedi degli IRCCS
di Milano, Roma, e Napoli ed offrirà un'attività di councelling
telefonico e di informazione sulla terapia oncologica.
Il numero verde sarà
coordinato e finanziato dall'ISS. Un corso di formazione per gli operatori
della linea verde è già programmato per la prossima settimana.
Le spese per l'impianto
telefonico nelle tre sedi, i computers necessari ed una stima del
traffico telefonico nei primi tre mesi sono indicate nel riquadro “telefono
verde” della tabella insieme al costo di 24 operatori, a contratto, che
risponderanno al servizio.
6. Conclusioni
Come risulta dalla tabella
allegata, il fabbisogno complessivo per i primi tre mesi di sperimentazione
è stimabile in 7 miliardi e 143 milioni.
La stima di 10 miliardi
indicata, in via prudenziale, dalla norma tiene conto della possibilità
di spese impreviste, anche i relazione all'andamento degli studi sperimentali.
|