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Anno XVI -No. 06 - 2000

 

 

 

 

 

 

Ettore Jorio

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1. LE ORIGINI

Il percorso verso l'attuazione di un sistema sanitario improntato a criteri aziendalistici e manageriali è segnato da due tappe fondamentali, costituite dalle grandi leggi di riforma del 1992 e del 1999.

Tuttavia il dibattito sull'organizzazione e formalizzazione delle strutture sanitarie italiane è ben più remoto e il lavoro legislativo in materia ha attraversato tormentati momenti di revisione e di adeguamento rispetto a nuove, e sempre in evoluzione, dinamiche politiche, sociali ed economiche.

Fino al 1968 la tutela del diritto alla salute - sancito dall'art. 32 della Carta Costituzionale - era affidato a vari enti mutualistici-assicurativi e assistenziali che garantivano, ma con gravi carenze, l'assistenza sanitaria ai lavoratori iscritti, senza operare interventi di tipo diagnostico-preventivo e costringendo lo Stato a coprire i sempre frequenti disavanzi economici, soprattutto per la spesa ospedaliera.

Con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, vennero istituiti gli enti ospedalieri, con una gestione affidata al Consiglio di Amministrazione nominato dagli enti locali: Regione, Provincia e Comune. Gli enti avevano autonomia organizzativa ma non finanziaria. Il meccanismo di finanziamento era quello del "recupero della spesa" (il C.d.A. di ciascun ente aveva il compito di fissare la retta giornaliera di degenza che veniva messa a carico degli enti mutualistici), il che non implicava responsabilità da parte dell'ente. La conseguenza di questa impostazione fu la progressiva lievitazione della spesa, peraltro senza che venissero migliorati i servizi. Con l'entrata in vigore nel 1970 dell'Ente Regionale, vennero attuate mini-riforme tendenti a realizzare il dettato costituzionale sia in merito al diritto alla salute per tutti i cittadini - largamente contraddetto da un sistema sanitario di tipo mutualistico-assistenziale scoordinato e carente - sia in merito alle autonomie regionali, con il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni, in vista di una trasformazione degli enti mutualistici, per i quali si procedette alla liquidazione, in enti strumentali della Regione (1).

2. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Con la grande legge di riforma 23 dicembre 1978 n. 833 veniva istituito il Servizio Sanitario Nazionale : il complesso di funzioni, strutture, servizi, attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Era un sistema unitario garantistico che costituiva la reazione, elaborata tra molte difficoltà, alla confusione ed all'inefficacia del vecchio modello mutualistico-assicurativo e assistenzialista, incapace di soddisfare l'utenza, altamente gravoso dal punto di vista finanziario, caratterizzato da un'estrema lentezza dovuta alla complessità delle procedure burocratiche. L'intento era di porre al centro del sistema sanitario il cittadino, dotato di un diritto assoluto alla salute che comprendesse non solo la cura delle malattie ma anche la loro prevenzione ed il loro controllo, aspetti dei quali il sistema sanitario precedente non aveva tenuto conto. Inoltre al cittadino veniva garantita una maggiore partecipazione anche attraverso tutti gli organi, centri, istituzioni, servizi, associazioni di volontariato, ai quali era riconosciuto un ruolo attivo nel settore sociale (2).

Il passaggio al nuovo sistema di assistenza sanitaria era segnato dalla creazione dell'Unità Sanitaria Locale, strumento operativo del S.S.N. che, diffuso capillarmente su tutto il territorio, provvedeva alla tutela della salute in modo uniforme (l. 833/78, art. 10, v. 1), fornendo tutte le prestazioni sanitarie attraverso strutture ad essa collegate (ospedali, poliambulatori, ecc.). Benché dotate di una certa autonomia, le USL erano enti operativi dei Comuni, quindi ancora strettamente vincolate ad una gestione di natura politica (i Comitati di Gestione, organo principale dell'USL, sono infatti espressi dai Comuni).

Il finanziamento delle prestazioni erogate dal S.S.N. era quasi tutto a carico dello Stato centrale, che vi provvedeva attraverso l'istituito Fondo Sanitario Nazionale, annualmente determinato in sede di approvazione della legge di approvazione del Bilancio dello Stato. Le somme, quindi, stanziate per il F.S.N. venivano ripartite fra le Regioni incaricate di coordinare, sviluppare e programmare l'attività delle USL, previa definizione del bisogno sanitario da soddisfare e dei livelli di servizi da garantire.

 

 

 

 

 

 

Francesco De Lorenzo

 

Rosy Bindi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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