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I
- Una questione preliminare: diritto penale dell'impresa e individuazione
del soggetto penalmente responsabile
Lo studio del c.d. diritto
penale dell'impresa pone l'interprete di fronte al delicato problema
dell'individuazione dei soggetti penalmente responsabili.
In gioco, infatti,
v'è la necessità di conciliare il rispetto del principio costituzionale
della personalità della responsabilità penale con la realtà aziendale
che impone per l'efficienza della sua stessa organizzazione la ripartizione
di funzioni tra più soggetti.
La vexata quaestio ha
dato luogo a diverse soluzioni interpretative.
Tra queste quella in
prevalenza seguita da dottrina e giurisprudenza sin dai primi anni Settanta,
si sostanzia nel criterio di imputazione della responsabilità penale
che si fonda sulla affermazione della responsabilità del soggetto personalmente
obbligato all'adempimento della norma penale (Cass. 9 marzo 1973, Faro,
in Cass. Pen. 1975, p. 412).
Il richiamato indirizzo
interpretativo nasce dalla considerazione che "in ogni norma si può
distinguere un elemento materiale, e cioè il contenuto del precetto,
ed un elemento personale, ovverosia il destinatario del precetto.
Quando il destinatario
è una persona giuridica si tratta di sapere chi dobbiamo stare ad osservare
per controllare che la norma sia ottemperata" (così A. D'AMATO, Diritto
penale dell'impresa, Giuffré Ed., Milano, 1998, p.87) A tal fine assumono
rilevanza quelle norme (ordinamento interno e normativa di organizzazione)
che individuano, appunto, le persone fisiche tenute al comportamento
richiesto.
E' stato peraltro osservato
da alcuni autori che l'accoglimento del descritto criterio, che imputa,
ripetiamo, la responsabilità penale al soggetto personalmente obbligato
al rispetto della norma, fa sorgere il problema dei limiti in cui abbia
rilevanza, ai fini penali la normativa interna di organizzazione.
Si osserva infatti che
"è ovvio che alla medesima non può essere dato sempre un valore assoluto,
altrimenti si finirebbe con il rendere gli obblighi penali disponibili
dai loro destinatari, che potrebbero variare a piacimento l'ambito soggettivo
delle fattispecie incriminatrici" (A. D'AMATO, op. cit., p.87).
II
- La responsabilità penale dell'amministratore per i c.d. reati societari.
L'efficacia scriminante della delega di funzioni e della preposizione
nelle fattispecie penali commissive ed omissive.
La principale fonte
normativa in materia societaria penale è costituita dal titolo XI del
Libro V del codice civile, rubricato: "Disposizioni penali in materia
di società e consorzi". Tutti i reati contemplati dal corpo normativo
in oggetto, ed in particolare dagli artt. 2621 e 2642 incluso c.c. appartengono
alla categoria dei c.d. reati propri o esclusivi. I predetti illeciti
penali possono essere infatti realizzati solo da determinati soggetti,
quali, principalmente, gli amministratori ovvero il consiglio di amministrazione,
designati dall'atto costitutivo e dall'assemblea dei soci.
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