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Anno XVI -No. 06 - 2000

 

 

 

 

 

 

 Daria Pesce

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I - Una questione preliminare: diritto penale dell'impresa e individuazione del soggetto penalmente responsabile

Lo studio del c.d. diritto penale dell'impresa pone l'interprete di fronte al delicato problema dell'individuazione dei soggetti penalmente responsabili.

In gioco, infatti, v'è la necessità di conciliare il rispetto del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale con la realtà aziendale che impone per l'efficienza della sua stessa organizzazione la ripartizione di funzioni tra più soggetti.

La vexata quaestio ha dato luogo a diverse soluzioni interpretative.

Tra queste quella in prevalenza seguita da dottrina e giurisprudenza sin dai primi anni Settanta, si sostanzia nel criterio di imputazione della responsabilità penale che si fonda sulla affermazione della responsabilità del soggetto personalmente obbligato all'adempimento della norma penale (Cass. 9 marzo 1973, Faro, in Cass. Pen. 1975, p. 412).

Il richiamato indirizzo interpretativo nasce dalla considerazione che "in ogni norma si può distinguere un elemento materiale, e cioè il contenuto del precetto, ed un elemento personale, ovverosia il destinatario del precetto.

Quando il destinatario è una persona giuridica si tratta di sapere chi dobbiamo stare ad osservare per controllare che la norma sia ottemperata" (così A. D'AMATO, Diritto penale dell'impresa, Giuffré Ed., Milano, 1998, p.87) A tal fine assumono rilevanza quelle norme (ordinamento interno e normativa di organizzazione) che individuano, appunto, le persone fisiche tenute al comportamento richiesto.

E' stato peraltro osservato da alcuni autori che l'accoglimento del descritto criterio, che imputa, ripetiamo, la responsabilità penale al soggetto personalmente obbligato al rispetto della norma, fa sorgere il problema dei limiti in cui abbia rilevanza, ai fini penali la normativa interna di organizzazione.

Si osserva infatti che "è ovvio che alla medesima non può essere dato sempre un valore assoluto, altrimenti si finirebbe con il rendere gli obblighi penali disponibili dai loro destinatari, che potrebbero variare a piacimento l'ambito soggettivo delle fattispecie incriminatrici" (A. D'AMATO, op. cit., p.87).

II - La responsabilità penale dell'amministratore per i c.d. reati societari. L'efficacia scriminante della delega di funzioni e della preposizione nelle fattispecie penali commissive ed omissive.

La principale fonte normativa in materia societaria penale è costituita dal titolo XI del Libro V del codice civile, rubricato: "Disposizioni penali in materia di società e consorzi". Tutti i reati contemplati dal corpo normativo in oggetto, ed in particolare dagli artt. 2621 e 2642 incluso c.c. appartengono alla categoria dei c.d. reati propri o esclusivi. I predetti illeciti penali possono essere infatti realizzati solo da determinati soggetti, quali, principalmente, gli amministratori ovvero il consiglio di amministrazione, designati dall'atto costitutivo e dall'assemblea dei soci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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