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La natura di reato proprio
di tutti i suindicati delitti, non esclude peraltro che anche gli altri
soggetti non ricompresi nell'indicazione edittale possano rispondere
penalmente a titolo sia di concorso con il soggetto qualificato - dando
luogo a quella figura, creata dalla più recente e ben nota prassi giurisprudenziale
del concorso dell'extraneus - sia in qualità di amministratore di fatto.
Prima di esaminare queste particolari figure è opportuno ripercorrere,
seppur sinteticamente i compiti ed i doveri gravanti sugli amministratori.
Ad essi spetta l'esecuzione
delle decisioni dell'assemblea e la gestione dell'attività economica
dell'impresa con poteri molto ampi e spazianti in tutte le operazioni
riconducibili all'oggetto sociale. Gli stessi hanno poteri di rappresentanza
e sono gravati dall'onere della tenuta dei libri e delle scritture,
della redazione del bilancio ecc.
Gli amministratori sono
altresì destinatari dell'obbligo di non concorrenza, di astenersi da
eventuali conflitti di interesse e di svolgere i loro compiti con la
diligenza del mandatario. E' esattamente nell'ambito di tali doveri
e compiti che si pongono le diverse sanzioni penali previste a carico
degli amministratori. Le più importanti fattispecie criminose si sostanziano
nei seguenti delitti:
- false comunicazioni
sociali (art. 2621 n. 1);
- illegale distribuzione
di utili (art. 2621 n. 2), che limita la propria sfera di operatività
soggettiva solo agli amministratori ed ai direttori generali;
- utilizzazione o divulgazione
di notizie sociali riservate (art. 2622 c.c.) relativo agli amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori.
Ai soli amministratori
è invece dedicato l'art. 2623 c.c. che, sotto la rubrica "Violazione
di obblighi incombenti agli amministratori", delinea tre distinte figure
di reato:
1) riduzione di capitale
o fusione con altra società in violazione degli artt. 2306 c.c., 2445
c.c. e 2503 c.c.;
2) restituzione ai
soci, in modo palese o sotto forme simulate, dei conferimenti ovvero
liberazione dei soci dall'obbligo di eseguirli, fuori dal caso di riduzione
di capitale;
3) è infine punito,
sempre con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
quattro milioni a due milioni, l'amministratore che impedisce il controllo
della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti
dalla legge, da parte dei soci.
Sempre ai soli amministratori
è dedicato l'art. 2624 c.c. che punisce con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni il fatto
dell'amministratore che contragga prestiti sotto qualsiasi forma, sia
direttamente sia per interposta persona, con le società che amministra
o con una società che questa controlla, o da cui è controllata, o che
si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri.
Gli altri delitti previsti
anche a carico degli amministratori sono:
- manovre fraudolente
sui titoli delle società (art. 2628 c.c.), c.d. aggiotaggio societario,
relativo agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;
- valutazione esagerata
dei conferimenti in natura o del patrimonio societario (art. 2629 c.c.)
- irregolare emissione
di azioni o attribuzione di quote (art. 2630, I comma, n. 1 c.c.);
- vietato acquisto di
azioni (art. 2630, I comma, n. 2 c.c.)
- conflitto di interessi
(art. 2631 c.c.)
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