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Anno XVI -No. 06 - 2000

 

 

 

 

 

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La natura di reato proprio di tutti i suindicati delitti, non esclude peraltro che anche gli altri soggetti non ricompresi nell'indicazione edittale possano rispondere penalmente a titolo sia di concorso con il soggetto qualificato - dando luogo a quella figura, creata dalla più recente e ben nota prassi giurisprudenziale del concorso dell'extraneus - sia in qualità di amministratore di fatto. Prima di esaminare queste particolari figure è opportuno ripercorrere, seppur sinteticamente i compiti ed i doveri gravanti sugli amministratori.

Ad essi spetta l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea e la gestione dell'attività economica dell'impresa con poteri molto ampi e spazianti in tutte le operazioni riconducibili all'oggetto sociale. Gli stessi hanno poteri di rappresentanza e sono gravati dall'onere della tenuta dei libri e delle scritture, della redazione del bilancio ecc.

Gli amministratori sono altresì destinatari dell'obbligo di non concorrenza, di astenersi da eventuali conflitti di interesse e di svolgere i loro compiti con la diligenza del mandatario. E' esattamente nell'ambito di tali doveri e compiti che si pongono le diverse sanzioni penali previste a carico degli amministratori. Le più importanti fattispecie criminose si sostanziano nei seguenti delitti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 n. 1);

- illegale distribuzione di utili (art. 2621 n. 2), che limita la propria sfera di operatività soggettiva solo agli amministratori ed ai direttori generali;

- utilizzazione o divulgazione di notizie sociali riservate (art. 2622 c.c.) relativo agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.

Ai soli amministratori è invece dedicato l'art. 2623 c.c. che, sotto la rubrica "Violazione di obblighi incombenti agli amministratori", delinea tre distinte figure di reato:

1) riduzione di capitale o fusione con altra società in violazione degli artt. 2306 c.c., 2445 c.c. e 2503 c.c.;

2) restituzione ai soci, in modo palese o sotto forme simulate, dei conferimenti ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguirli, fuori dal caso di riduzione di capitale;

3) è infine punito, sempre con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattro milioni a due milioni, l'amministratore che impedisce il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Sempre ai soli amministratori è dedicato l'art. 2624 c.c. che punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a quattro milioni il fatto dell'amministratore che contragga prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con le società che amministra o con una società che questa controlla, o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri.

Gli altri delitti previsti anche a carico degli amministratori sono:

- manovre fraudolente sui titoli delle società (art. 2628 c.c.), c.d. aggiotaggio societario, relativo agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;

- valutazione esagerata dei conferimenti in natura o del patrimonio societario (art. 2629 c.c.)

- irregolare emissione di azioni o attribuzione di quote (art. 2630, I comma, n. 1 c.c.);

- vietato acquisto di azioni (art. 2630, I comma, n. 2 c.c.)

- conflitto di interessi (art. 2631 c.c.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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