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Soffermandoci sulla
prima incriminazione completata dal Titolo XI del Libro V del cod. civ.
ovverosia il delitto di false comunicazioni sociali di cui all’art.
2621 n. 1 cod. civ., la norma commina la pena della reclusione da uno
a cinque anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni.
Soggetti attivi del reato in esame possono essere i promotori, soci
fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori,
i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali
fraudolentemente espongono fatti non corrispondenti al vero sulla costituzione
o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o
in parte fatti concernenti le condizioni medesime. E’ opportuno precisare
che, benché la lettera della norma faccia espressa menzione degli “amministratori”,
è ritenuta attività tipica punibile ex art. 2621 c. 1 c.c., anche quella
dell’amministratore unico, dell’amministratore delegato e dei componenti
del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (cfr. in dottrina
ZUCCALA’. Le false comunicazioni sociali. Problemi antichi e nuovi,
in Riv. Trim. dir. Pen. 1989, II, p. 717). Com’è noto la posizione civilistica
degli amministatori e le conseguenze sul piano penale sono profondamente
diverse a secondo del tipo di società soggetta a registrazione. Per
brevità mi soffermerò sulle società per azioni. Qui la gestione può
essere affidata anche ai non soci e, quando si tratta di più persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione il quale, funzionando
e deliberando quale organo collegiale può delegare alcune delle proprie
attribuzioni ad un comitato esecutivo od ad uno o più amministratori
delegati. In questa tipologia sociale, dunque, l’organo amministrativo
assume di regola veste collegiale con attribuzioni di deleghe.
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