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Anno XVI -No. 06 - 2000

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM BIBLIOGRAFIA

Lorita Tinelli

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Continua la nostra inchiesta sul controllo mentale e l’attività delle sette che si dedicano a queste pratiche. Su questo numero ospitiamo il contributo di due ricercatrici del CeSAP - il Centro Studi sugli Abusi Psicologici – e un’intervista di Luisa Miccoli ad una vittima del plagio, miracolosamente salvatasi dall’annientamento e tuttora sconvolta dalle esperienze passate. Man mano che si approfondisce l’indagine su queste problematiche, si apprendono particolari assai preoccupanti sulle dimensioni che tali fenomeni hanno nel nostro paese.

Definizione

Ci sono parole, azioni, comportamenti, interazioni che nessuna legge punisce, ma che possono risultare fortemente lesivi per una persona.

Questo tipo di violenza, definita psicologica (definizione vaga e per ora scarsamente codificata), riguarderebbe diverse situazioni, tanto di tipo carenziale, quanto di tipo attivamente lesivo, che colpiscono il benessere emotivo e psicologico della vittima. La provocazione continua, l'offesa, la disistima, la derisione, la denigrazione, la svalutazione, la coercizione, il ricatto, il silenzio, la privazione della libertà, la menzogna e il tradimento della fiducia riposta sono solo alcune forme in cui si manifesta la violenza psicologica.

Per parlare di abuso psicologico è necessario che una o più di queste dimensioni siano sufficientemente pervasive, da poter essere considerate caratteristiche delle interazioni e da far sorgere serie preoccupazioni in merito al funzionamento e alle condizioni emotive della vittima.

Ambiti di attuazione della violenza psicologica

La violenza di tipo psicologico si esplica in vari ambiti, domestico, lavorativo e sociale, ed è dunque caratterizzata da un tipo di relazionalità aggressiva che può essere o meno accompagnata da situazioni di maltrattamento fisico o sessuale, e che si connota per il carattere particolarmente minaccioso dell'approccio relazionale.

L'aspetto che distingue tale situazione da altre che per altro verso potrebbero essere definite nello stes-so mo-do, è rappresentato da un atteggiamento violentemente intrusivo da parte dell'aggressore nei confronti dell'aggredito, che può essere un partner debole o più frequentemente un figlio, oppure, un discente, un collega di lavoro...

La violenza psicologica che si perpetua nell'ambito familiare è quella maggiormente riconosciuta anche dal punto di vista giuridico.

Recenti sentenze hanno difatti sottolineato le caratteristiche della violenza psicologica domestica e i suoi effetti sulla relazione.

Una sentenza della Corte d'Appello di Torino, sezione I civile (RG. 895/99), per esempio ha attribuito il fallimento di un matrimonio alle violenze psichiche che il marito infliggeva alla moglie:

"E' emerso infatti che il comportamento tenuto dallo S. ha comportato per tutta la durata del rapporto, offesa alla dignità dell'altro coniuge, in considerazione degli aspetti esteriori con cui era coltivato e dell'ambiente in cui era esternato, ed è stato oggettivamente tale da cagionare sofferenze e turbamenti, lesioni all'immagine ed offese pregiudizievoli della personalità del coniuge, con atteggiamenti di disistima e comportamenti espulsivi, particolarmente gravi per i toni sprezzanti ed in quanto esternati alla presenza dei componenti del gruppo parentale e amicale, benchè la moglie tentasse, in tali occasioni, di ricomporre le fratture. Lo S. ha dunque tenuto nel corso del rapporto una condotta offensiva ed ingiuriosa sotto plurimi profili. (Dalla sentenza, pag. 36).

La sentenza ha denominato tali metodi di attacco alla stima personale con il termine mobbing (pag. 45 della sentenza), addebitando la responsabilità della separazione al marito.

La Sesta Sessione Penale della Corte di Cassazione (3750/99) ha sostenuto che l'uomo che rende la vita impossibile alla ex moglie, sottoponendola ad ogni tipo di molestie e vessazioni, è punibile con il carcere, perché viene meno ai doveri di rispetto reciproco ai quali è tenuto anche se separato, a nulla rilevando il fatto che sia cessata la convivenza. Con questa affermazione ha respinto il ricorso di un signore separato che aveva tormentato la ex moglie con ogni tipo di molestia (foratura di gomme dei pneumatici, minacce) e per questo era stato condannato dalla Corte di Appello di Venezia per il reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo la Suprema Corte, infatti, è vero che i singoli comportamenti tenuti dall'uomo costituivano di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamento, etc.), ma quando la sottoposizione dei familiari, "ancorché conviventi", ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi intollerabili sofferenze presentino "il connotato dell'abitualità", tutti i singoli episodi costituiscono espressione di un "programma criminoso" unitario, e quindi configurano il più grave reato previsto dall'art. 572 del codice penale.

Quindi vessazioni, minacce, ingiurie, danneggiamenti, ecc. continuativi all'interno di una relazione sono segnali di abuso psicologico.

 

Lorita Tinelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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