(III
e ultima parte)
Il giudizio di idoneità
Pur senza entrare nel merito
delle complesse problematiche relative ai criteri utilizzati per esprimere
il giudizio di idoneità con o senza condizioni, o di inidoneità
temporanea e permanente,
che rappresenta verosimilmente
il compito più delicato ed impegnativo del medico competente sotto
il profilo strettamente tecnico, stante anche la possibilità per
le parti di ricorrere entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'organo
di vigilanza territorialmente competente (art. 17, comma 4), deve essere
comunque evidenziato l'accento posto dal decreto in questione sui pericoli
connessi alla prosecuzione di un'attività lavorativa potenzialmente
nociva.
Infatti l'art. 3, comma
1, lett. m) contempla anche la possibilità di un “allontanamento
del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti
la sua persona”.
La generale applicabilità
di tale provvedimento, ancorché di non chiara interpretazione relativamente
ai suoi rapporti con i giudizi d'idoneità permanente o temporanea,
potrebbe creare talune difficoltà in caso di riammissione in servizio
di lavoratori assenteisti in precedenza per gravi motivi di salute e porre
seri problemi sotto il profilo medico-legale in caso di prosecuzione dell'attività
lavorativa specifica eventualmente già riconosciuta morbigena nella
concreta fattispecie (malattia professionale indennizzata dall'INAIL),
tenuto conto dell'art. 590 c.p., così come modificato dalla L. 689/91
(“... Il delitto (di lesioni personali colpose - n.d.r.) è punibile...
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale”) e dell'art. 136 D.P.R. 1124/65
(“... se il grado dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono
definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio
della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende
cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor
grado di inabilità presumibile...”).
Tale ultima norma, peraltro
disapplicata dall'INAIL, appare tuttavia superata dal combinato disposto
dell'art. 4, comma 5 e 17, comma 1, lett. a) che prevede l'obbligo per
il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, dell'adozione
di tutte le misure di tutela “necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori”, tra le quali sono ovviamente ricomprese quelle di carattere
generale elencate nel citato art. 3, che rappresentano in definitiva l'architrave
portante della normativa in questione.
Accertamenti sanitari
straordinari
su richiesta del lavoratore
Il decreto in questione ha
poi introdotto con l'art. 17, comma 1, lett. i) una rilevante novità
in tema di sorveglianza sanitaria, costituita dalla possibilità
per il lavoratore di essere sottoposto ad accertamenti sanitari straordinari
dietro propria richiesta “qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali”.
La consulenza
al datore di lavoro
Sempre l'art. 17 prevede
nel primo comma, in armonia con quanto stabilito in altre parti del decreto,
numerosi altri impegnativi compiti per il medico competente, in gran parte
ripresi dal precedente D. Lgs. 277/91 e dunque ora estesi a quasi tutti
gli ambienti di lavoro.
In questa ottica non appare
pertanto innovativa, anche perché coerente con i principi ispiratori
della normativa comunitaria, la previsione dello svolgimento di attività
di consulenza nei confronti del datore di lavoro per:
- l'attuazione delle opportune
misure per la tutela della salute dei lavoratori (art. 17, comma 1, lett.
a);
- la programmazione, previa
visita degli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno, dell'esposizione
dei lavoratori ai rischi aziendali specifici (art. 17, comma 1, lett. a)
e h));
- la predisposizione del
servizio di pronto soccorso (artt. 15 e 17, comma 1, lett. l);
- l'attività di formazione
ed informazione dei lavoratori (artt. 17, comma 1, lett. m), 21 1 22).
Nei confronti di questi
ultimi e dei loro rappresentanti il medico competente è invece tenuto
ad assolvere direttamente obblighi di informativa sanitaria generale e
particolare:
- significato degli accertamenti
sanitari e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine
(da riferire agli agenti cancerogeni e biologici ai sensi del combinato
disposto degli artt. 69, comma 6, 70, comma 3, 71, 86, comma 2-quater,
87, comma 4 e 88), necessità di ulteriori controlli anche dopo la
cessazione dell'attività lavorativa (art. 17, comma 1, lett. e));
- comunicazione ai rappresentanti
dei lavoratori, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione,
dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati (art. 17, comma 1, lett. g.));
- comunicazione ai lavoratori
interessati dei risultati degli accertamenti sanitari ed eventuale rilascio,
dietro richiesta, della relativa documentazione sanitaria (art. 17, comma
1, lett. f)).
Per quanto concerne infine
le norme specificatamente previste dal decreto per la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti professionalmente a particolari agenti chimici,
fisici e biologici, possono essere formulate le osservazioni riportate
di seguito.
La sorveglianza sanitaria
degli addetti
alla movimentazione manuale
dei carichi
Per gli addetti alla movimentazione
manuale dei carichi, si sottolinea innanzitutto come la previsione normativa
della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti sia posta in relazione
con la sussistenza di “rischi di lesioni dorso-lombari”, definite queste
ultime dalla legge come “lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nervovascolari a livello dorso-lombare”.
Per quanto riguarda invece
la criteriologia da adottarsi per l'esplicazione in concreto dei compiti
connessi alla sorveglianza dei lavoratori addetti all'attività in
questione, il medico competente non dispone purtroppo di alcuna indicazione
normativa neppure a titolo orientativo, in merito ai parametri per la concessione
dell'idoneità in occasione della visita preventiva e soprattutto
alla periodicità delle visite mediche.
Stante l'impossibilità
di fare riferimento per analogia ad alcuna delle voci contenute nella tabella
del D.P.R. 303/56 ed in attesa della predisposizione di un adeguato collo
scientifico che sia in grado di fornire valide indicazioni al riguardo,
si ritiene utile, al fine di evitare il possibile costante ricorso alle
sole visite straordinarie richieste dal singolo lavoratore (art. 17, comma
1, lett. i)), proporre a titolo orientativo una periodicità di carattere
basata sui soli rischi dorso-lombari, gli unici, come detto poc'anzi, specificati
nel decreto legislativo in parola.
La sorveglianza sanitaria
degli addetti ai videoterminali
Per quanto concerne la sorveglianza
sanitaria degli addetti ai VDT, il decreto in questione fornisce tutta
una serie di indicazioni in merito a:
- la tipologia e natura
dei rischi lavorativi specifici (vista ed occhi, postura, ergonomia, fattori
ambientali e stress psicofisico);
- i requisiti minimi delle
attrezzature utilizzate (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile di
lavoro), dell'ambiente di lavoro (spazio, illuminotecnica, rumore, temperatura,
radiazioni ed umidità) e dell'interfaccia uomo-macchina (software);
- gli accertamenti sanitari
da effettuarsi a cura del medico competente.
In occasione della visita
preventiva, il medico competente dovrà porre particolare attenzione,
al fine di poter esprimere un corretto giudizio d'idoneità, ad “eventuali
malformazioni strutturali” ed all'esame “degli occhi e della vista”, anche
al fine di disporre gli opportuni ulteriori accertamenti specialistici.
A questo proposito si sottolineano
comunque le difficoltà interpretative di quest'ultima dizione, certamente
poco chiara se non addirittura tecnicamente scorretta: infatti alle interpretazioni
estensive, che nel fare riferimento alle problematiche tipiche della correzione
con lenti prospettano la fornitura anche dei “normali” occhiali da vista,
si contrappongono quelle restrittive che, al contrario, vorrebbero tale
fornitura limitata ai soli occhiali “speciali”, i quali tuttavia sono utilizzati
(peraltro eccezionalmente) da soggetti affetti da alterazioni della funzione
visiva di tale gravità da non poterne prevedere realisticamente
l'adibizione all'uso dei VDT.
La sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti
ad agenti cancerogeni
Per quanto attiene ai lavoratori
esposti ad agenti cancerogeni, le novità introdotte dal decreto
in questione che più interessano il medico riguardano essenzialmente
il campo di applicazione, la definizione di agente cancerogeno e taluni
aspetti epidemiologici (registro di esposizione e registrazione dei tumori).
L'art. 70 prevede l'istituzione
di un “registro di esposizione” contenente i nominativi dei lavoratori
esposti, dell'agente cancerogeno utilizzato e, se conosciuto, il relativo
valore di esposizione.
Pur ritenendo che tali dati
debbano comunque essere riportati anche nella cartella sanitaria e di rischio,
si sottolinea, da una parte, l'importanza del ruolo svolto dal medico competente
nella tenuta del registro in questione, dall'altra, la complessità
dell'iter burocratico (con rinvio ad un successivo decreto interministeriale)
in relazione alla istituzione, all'aggiornamento ed alla trasmissione tra
i vari organi interessati (datore di lavoro, ISPESL, USL) dei menzionati
documenti, da conservarsi presso il datore di lavoro fino alla risoluzione
del rapporto di lavoro e presso l'ISPESL fino a 40 anni dalla cessazione
di ogni attività lavorativa che esponga ad agenti cancerogeni.
Assai interessante appare
inoltre il contenuto dell'art. 71 (ripreso di recente anche dal D.
Lgs. 230/95 in ambito radioprotezionistico), che fa obbligo a tutti i medici,
che nello svolgimento della propria attività professionale abbiano
ritenuto di individuare patologie neoplastiche causate da esposizione lavorativa
ad agenti cancerogeni, di trasmettere all'ISPESL copia della documentazione
clinica e lavorativa relativa al singolo caso avuto in osservazione al
fine di costituire un archivio nominativo dei casi di neoplasie professionali.
Anche in questo caso il decreto rinvia ad un successivo decreto interministeriale
per le caratteristiche dei sistemi informativi all'uopo destinati.
La tenuta dei registri
degli esposti
e degli eventi accidentali
L'art. 87 detta complesse
norme in merito alla compilazione, alla tenuta ed alla conservazione (da
parte del datore di lavoro con l'ausilio del medico competente) di un registro
degli esposti e degli eventi accidentali limitatamente ai lavoratori esposti
professionalmente ad agenti biologici classificati nei gruppi 3 e 4.
Anche superando i dubbi
relativi alla scarsa organicità delle disposizioni relative alla
raccolta ed alla gestione delle informazioni specie se si comparano i flussi
informativi che coinvolgono l'ISPESL, l'ISS e l'organo di vigilanza territorialmente
competente (anche se ancora una volta il decreto rinvia all'emanazione
di un apposito decreto interministeriale), va sottolineato l'obbligo della
conservazione presso l'ISPESL di detto registro, unitamente alle cartelle
sanitarie e di rischio (art. 87, comma 4), per un periodo di 10 anni o
addirittura di 40 anni (in analogia a quanto disposto per gli agenti cancerogeni)
qualora sia nota la capacità degli agenti biologici di provocare
infezioni persistenti o latenti ovvero malattie con recrudescenza periodica
per un lungo tempo ovvero gravi sequele a lungo termine.
L'art. 88, infine, prevede
l'istituzione presso l'ISPESL di un registro dei casi di malattia ovvero
di decesso dovuti all'esposizione professionale ad agenti biologici sulla
base della relativa documentazione clinica ad esso trasmessa da parte dei
medici e delle strutture sanitarie pubbliche e private, le cui modalità
di tenuta dovranno comunque essere stabilite con un ennesimo decreto interministeriale.
Conclusioni
A conclusione di questo breve
commento delle norme contenute nel D. Lgs. 626/94 in tema di protezione
sanitaria dei lavoratori, si sottolinea come il legislatore non sia riuscito,
pur se l'occasione ben si prestava al riguardo, ad armonizzare compiutamente
le molteplici e complesse norme vigenti nell'ambito della medicina del
lavoro e dell'igiene industriale in Italia.
Allo stato attuale infatti,
nonostante l'impegno profuso dal legislatore negli ultimi decreti, la mancanza
di un quadro legislativo uniforme e coerente non lascia prevedere in concreto
una facile ed omogenea applicazione delle disposizioni contenute del D.
Lgs. 626/94, specie in quei settori lavorativi tuttora regolamentati da
precedenti norme.
Infine, in attesa
che i Ministeri competenti provvedano ad emanare i decreti previsti dal
D. Lgs. 626/94, si sottolinea la necessità che il confronto tecnico
tra le figure professionali impegnate a vario titolo sul versante della
sicurezza aziendale (medici, ingegneri, tecnici ambientali ecc.) venga
proseguito e che l'INAIL, sulla scorta di una riconosciuta approfondita
esperienza nella tutela dei rischi lavorativi, partecipi sempre più
attivamente alla realizzazione dei programmi di prevenzione sul territorio
nazionale.
Daria Pesce
Avvocato Penalista |