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 Daria Pesce................................
 
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(III e ultima parte) 
 

Il giudizio di idoneità 

Pur senza entrare nel merito delle complesse problematiche relative ai criteri utilizzati per esprimere il giudizio di idoneità con o senza condizioni, o di inidoneità temporanea e permanente,  
che rappresenta verosimilmente il compito più delicato ed impegnativo del medico competente sotto il profilo strettamente tecnico, stante anche la possibilità per le parti di ricorrere entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 17, comma 4), deve essere comunque evidenziato l'accento posto dal decreto in questione sui pericoli connessi alla prosecuzione di un'attività lavorativa potenzialmente nociva. 
Infatti l'art. 3, comma 1, lett. m) contempla anche la possibilità di un “allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona”. 
La generale applicabilità di tale provvedimento, ancorché di non chiara interpretazione relativamente ai suoi rapporti con i giudizi d'idoneità permanente o temporanea, potrebbe creare talune difficoltà in caso di riammissione in servizio di lavoratori assenteisti in precedenza per gravi motivi di salute e porre seri problemi sotto il profilo medico-legale in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa specifica eventualmente già riconosciuta morbigena nella concreta fattispecie (malattia professionale indennizzata dall'INAIL), tenuto conto dell'art. 590 c.p., così come modificato dalla L. 689/91 (“... Il delitto (di lesioni personali colpose - n.d.r.) è punibile... limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”) e dell'art. 136 D.P.R. 1124/65 (“... se il grado dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile...”). 
Tale ultima norma, peraltro disapplicata dall'INAIL, appare tuttavia superata dal combinato disposto dell'art. 4, comma 5 e 17, comma 1, lett. a) che prevede l'obbligo per il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, dell'adozione di tutte le misure di tutela “necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, tra le quali sono ovviamente ricomprese quelle di carattere generale elencate nel citato art. 3, che rappresentano in definitiva l'architrave portante della normativa in questione. 

Accertamenti sanitari  
straordinari  
su richiesta del lavoratore 

Il decreto in questione ha poi introdotto con l'art. 17, comma 1, lett. i) una rilevante novità in tema di sorveglianza sanitaria, costituita dalla possibilità per il lavoratore di essere sottoposto ad accertamenti sanitari straordinari dietro propria richiesta “qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali”. 

La consulenza  
al datore di lavoro 

Sempre l'art. 17 prevede nel primo comma, in armonia con quanto stabilito in altre parti del decreto, numerosi altri impegnativi compiti per il medico competente, in gran parte ripresi dal precedente D. Lgs. 277/91 e dunque ora estesi a quasi tutti gli ambienti di lavoro. 
In questa ottica non appare pertanto innovativa, anche perché coerente con i principi ispiratori della normativa comunitaria, la previsione dello svolgimento di attività di consulenza nei confronti del datore di lavoro per: 
- l'attuazione delle opportune misure per la tutela della salute dei lavoratori (art. 17, comma 1, lett. a); 
- la programmazione, previa visita degli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno, dell'esposizione dei lavoratori ai rischi aziendali specifici (art. 17, comma 1, lett. a) e h)); 
- la predisposizione del servizio di pronto soccorso (artt. 15 e 17, comma 1, lett. l); 
- l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori (artt. 17, comma 1, lett. m), 21 1 22). 
Nei confronti di questi ultimi e dei loro rappresentanti il medico competente è invece tenuto ad assolvere direttamente obblighi di informativa sanitaria generale e particolare: 
- significato degli accertamenti sanitari e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine (da riferire agli agenti cancerogeni e biologici ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, comma 6, 70, comma 3, 71, 86, comma 2-quater, 87, comma 4 e 88), necessità di ulteriori controlli anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa (art. 17, comma 1, lett. e)); 
- comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione, dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati (art. 17, comma 1, lett. g.)); 
- comunicazione ai lavoratori interessati dei risultati degli accertamenti sanitari ed eventuale rilascio, dietro richiesta, della relativa documentazione sanitaria (art. 17, comma 1, lett. f)). 
Per quanto concerne infine le norme specificatamente previste dal decreto per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti professionalmente a particolari agenti chimici, fisici e biologici, possono essere formulate le osservazioni riportate di seguito. 

La sorveglianza sanitaria  
degli addetti  
alla movimentazione manuale dei carichi 

Per gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi, si sottolinea innanzitutto come la previsione normativa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti sia posta in relazione con la sussistenza di “rischi di lesioni dorso-lombari”, definite queste ultime dalla legge come “lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso-lombare”. 
Per quanto riguarda invece la criteriologia da adottarsi per l'esplicazione in concreto dei compiti connessi alla sorveglianza dei lavoratori addetti all'attività in questione, il medico competente non dispone purtroppo di alcuna indicazione normativa neppure a titolo orientativo, in merito ai parametri per la concessione dell'idoneità in occasione della visita preventiva e soprattutto alla periodicità delle visite mediche. 
Stante l'impossibilità di fare riferimento per analogia ad alcuna delle voci contenute nella tabella del D.P.R. 303/56 ed in attesa della predisposizione di un adeguato collo scientifico che sia in grado di fornire valide indicazioni al riguardo, si ritiene utile, al fine di evitare il possibile costante ricorso alle sole visite straordinarie richieste dal singolo lavoratore (art. 17, comma 1, lett. i)), proporre a titolo orientativo una periodicità di carattere basata sui soli rischi dorso-lombari, gli unici, come detto poc'anzi, specificati nel decreto legislativo in parola. 

La sorveglianza sanitaria  
degli addetti ai videoterminali 

Per quanto concerne la sorveglianza sanitaria degli addetti ai VDT, il decreto in questione fornisce tutta una serie di indicazioni in merito a: 
- la tipologia e natura dei rischi lavorativi specifici (vista ed occhi, postura, ergonomia, fattori ambientali e stress psicofisico); 
- i requisiti minimi delle attrezzature utilizzate (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile di lavoro), dell'ambiente di lavoro (spazio, illuminotecnica, rumore, temperatura, radiazioni ed umidità) e dell'interfaccia uomo-macchina (software); 
- gli accertamenti sanitari da effettuarsi a cura del medico competente. 
In occasione della visita preventiva, il medico competente dovrà porre particolare attenzione, al fine di poter esprimere un corretto giudizio d'idoneità, ad “eventuali malformazioni strutturali” ed all'esame “degli occhi e della vista”, anche al fine di disporre gli opportuni ulteriori accertamenti specialistici. 
A questo proposito si sottolineano comunque le difficoltà interpretative di quest'ultima dizione, certamente poco chiara se non addirittura tecnicamente scorretta: infatti alle interpretazioni estensive, che nel fare riferimento alle problematiche tipiche della correzione con lenti prospettano la fornitura anche dei “normali” occhiali da vista, si contrappongono quelle restrittive che, al contrario, vorrebbero tale fornitura limitata ai soli occhiali “speciali”, i quali tuttavia sono utilizzati (peraltro eccezionalmente) da soggetti affetti da alterazioni della funzione visiva di tale gravità da non poterne prevedere realisticamente l'adibizione all'uso dei VDT. 

La sorveglianza sanitaria  
dei lavoratori esposti  
ad agenti cancerogeni 

Per quanto attiene ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, le novità introdotte dal decreto in questione che più interessano il medico riguardano essenzialmente il campo di applicazione, la definizione di agente cancerogeno e taluni aspetti epidemiologici (registro di esposizione e registrazione dei tumori). 
L'art. 70 prevede l'istituzione di un “registro di esposizione” contenente i nominativi dei lavoratori esposti, dell'agente cancerogeno utilizzato e, se conosciuto, il relativo valore di esposizione.  
Pur ritenendo che tali dati debbano comunque essere riportati anche nella cartella sanitaria e di rischio, si sottolinea, da una parte, l'importanza del ruolo svolto dal medico competente nella tenuta del registro in questione, dall'altra, la complessità dell'iter burocratico (con rinvio ad un successivo decreto interministeriale) in relazione alla istituzione, all'aggiornamento ed alla trasmissione tra i vari organi interessati (datore di lavoro, ISPESL, USL) dei menzionati documenti, da conservarsi presso il datore di lavoro fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e presso l'ISPESL fino a 40 anni dalla cessazione di ogni attività lavorativa che esponga ad agenti cancerogeni. 
Assai interessante appare inoltre il contenuto dell'art.  71 (ripreso di recente anche dal D. Lgs. 230/95 in ambito radioprotezionistico), che fa obbligo a tutti i medici, che nello svolgimento della propria attività professionale abbiano ritenuto di individuare patologie neoplastiche causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, di trasmettere all'ISPESL copia della documentazione clinica e lavorativa relativa al singolo caso avuto in osservazione al fine di costituire un archivio nominativo dei casi di neoplasie professionali. Anche in questo caso il decreto rinvia ad un successivo decreto interministeriale per le caratteristiche dei sistemi informativi all'uopo destinati. 

La tenuta dei registri  
degli esposti  
e degli eventi accidentali 

L'art. 87 detta complesse norme in merito alla compilazione, alla tenuta ed alla conservazione (da parte del datore di lavoro con l'ausilio del medico competente) di un registro degli esposti e degli eventi accidentali limitatamente ai lavoratori esposti professionalmente ad agenti biologici classificati nei gruppi 3 e 4. 
Anche superando i dubbi relativi alla scarsa organicità delle disposizioni relative alla raccolta ed alla gestione delle informazioni specie se si comparano i flussi informativi che coinvolgono l'ISPESL, l'ISS e l'organo di vigilanza territorialmente competente (anche se ancora una volta il decreto rinvia all'emanazione di un apposito decreto interministeriale), va sottolineato l'obbligo della conservazione presso l'ISPESL di detto registro, unitamente alle cartelle sanitarie e di rischio (art. 87, comma 4), per un periodo di 10 anni o addirittura di 40 anni (in analogia a quanto disposto per gli agenti cancerogeni) qualora sia nota la capacità degli agenti biologici di provocare infezioni persistenti o latenti ovvero malattie con recrudescenza periodica per un lungo tempo ovvero gravi sequele a lungo termine. 
L'art. 88, infine, prevede l'istituzione presso l'ISPESL di un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione professionale ad agenti biologici sulla base della relativa documentazione clinica ad esso trasmessa da parte dei medici e delle strutture sanitarie pubbliche e private, le cui modalità di tenuta dovranno comunque essere stabilite con un ennesimo decreto interministeriale. 

Conclusioni 

A conclusione di questo breve commento delle norme contenute nel D. Lgs. 626/94 in tema di protezione sanitaria dei lavoratori, si sottolinea come il legislatore non sia riuscito, pur se l'occasione ben si prestava al riguardo, ad armonizzare compiutamente le molteplici e complesse norme vigenti nell'ambito della medicina del lavoro e dell'igiene industriale in Italia. 
Allo stato attuale infatti, nonostante l'impegno profuso dal legislatore negli ultimi decreti, la mancanza di un quadro legislativo uniforme e coerente non lascia prevedere in concreto una facile ed omogenea applicazione delle disposizioni contenute del D. Lgs. 626/94, specie in quei settori lavorativi tuttora regolamentati da precedenti norme. 
Infine, in attesa  che i Ministeri competenti provvedano ad emanare i decreti previsti dal D. Lgs. 626/94, si sottolinea la necessità che il confronto tecnico tra le figure professionali impegnate a vario titolo sul versante della sicurezza aziendale (medici, ingegneri, tecnici ambientali ecc.) venga proseguito e che l'INAIL, sulla scorta di una riconosciuta approfondita esperienza nella tutela dei rischi lavorativi, partecipi sempre più attivamente alla realizzazione dei programmi di prevenzione sul territorio nazionale. 
 

Daria Pesce 
Avvocato Penalista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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