Francesco Provenzano
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Le dichiarazioni del Presidente del consiglio Prodi sulla nullità dell'opposizione hanno innescato polemiche a non finire e nel “Transatlantico” il malumore è palpabile anche fra i componenti  della maggioranza.
Certamente le affermazioni del prof. Prodi sono ben lontane da quello spirito cristiano di cui egli si fa portavoce  e dal comune rispetto che si deve avere verso chi non condivide il proprio pensiero. Riteniamo che, al di là di ogni valutazione politica, un Presidente del Consiglio dovrebbe misurare le parole prima di esprimere certi giudizi, non verso la persona fisica dell'interlocutore ma nei riguardi dei milioni di elettori che questo rappresenta. Certe esternazioni sono una caduta di stile.
Nello stato sempre più confusionale in cui sta scivolando la realtà italiana, fra Europa, tasse e “sanitometro”, l'unica considerazione positiva deriva appunto dal fatto che il “sanitometro”  è slittato al  2000. Ciò alimenta la speranza che, nel frattempo, il buon senso riesca a prevalere.
Entriamo fra una settimana nell'Unione monetaria. Se sia un bene o un male staremo a vedere. Oggi possiamo tirare in aria la monetina per azzardare delle previsioni; questo metodo, forse o non forse, è  più attendibile delle informazioni finora fornite ai cittadini. In realtà i dati che ci hanno consentito di entrare nell'UE hanno come punto di partenza il famoso “paniere”, la valutazione del quale determina il grado di inflazione raggiunto.
Ebbene, in questi ultimi due anni i parametri - ovvero i prodotti considerati nel “paniere” - sono cambiati di volta in volta, a seconda dell'obiettivo da raggiungere; di conseguenza, i risultati non possono considerarsi attendibili in quanto non omogenei. L'accettazione di questi dati da parte degli altri partners europei  suscita molte perplessità. Essi lo sono..., o ci fanno? Oppure hanno, nei nostri confronti, finalità diverse? Le loro riserve sono forse un mezzo per esercitare, in futuro, dei condizionamenti? Ai posteri l'ardua sentenza.
Di recente è stata trasformata in legge la proposta n. 4110, contenente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Il testo della legge è molto lungo e articolato; ci riserviamo di  pubblicare solamente il primo articolo, di carattere generale, ricordando però che l'intera normativa è a disposizione di chi fosse interessato presso la nostra redazione.
Diritto al Lavoro dei Disabili
Art. 1
(Collocamento dei disabili)
1.  La presente  legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) a persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, e a portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al  33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per le assicurazioni  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima  all'ottava categoria  di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di guerra, approvato con decreto del Presidente della repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e a successive modificazioni.
2.  Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che  sono colpiti  da cecità assoluta o hanno un residuo  visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale  correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento del linguaggio.
3.  Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni , 28 luglio 1960, n. 778., 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì  ferme le disposizioni  di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4.  L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per  l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato  dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto atto di indirizzo e coordinamento indica le integrazioni dei componenti  delle commissioni medesime,  al fine di una valutazione, oltre che delle residue capacità lavorative e delle abilità, anche degli strumenti e delle prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell'autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento  lavorativo. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione  delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5.  In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di  certificazione rilasciata dall'INAIL.
6.  I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
 
 
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