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Le
dichiarazioni del Presidente del consiglio Prodi sulla nullità dell'opposizione
hanno innescato polemiche a non finire e nel “Transatlantico” il malumore
è palpabile anche fra i componenti della maggioranza.
Certamente
le affermazioni del prof. Prodi sono ben lontane da quello spirito cristiano
di cui egli si fa portavoce e dal comune rispetto che si deve avere
verso chi non condivide il proprio pensiero. Riteniamo che, al di là
di ogni valutazione politica, un Presidente del Consiglio dovrebbe misurare
le parole prima di esprimere certi giudizi, non verso la persona fisica
dell'interlocutore ma nei riguardi dei milioni di elettori che questo rappresenta.
Certe esternazioni sono una caduta di stile.
Nello
stato sempre più confusionale in cui sta scivolando la realtà
italiana, fra Europa, tasse e “sanitometro”, l'unica considerazione positiva
deriva appunto dal fatto che il “sanitometro” è slittato al
2000. Ciò alimenta la speranza che, nel frattempo, il buon senso
riesca a prevalere.
Entriamo
fra una settimana nell'Unione monetaria. Se sia un bene o un male staremo
a vedere. Oggi possiamo tirare in aria la monetina per azzardare delle
previsioni; questo metodo, forse o non forse, è più
attendibile delle informazioni finora fornite ai cittadini. In realtà
i dati che ci hanno consentito di entrare nell'UE hanno come punto di partenza
il famoso “paniere”, la valutazione del quale determina il grado di inflazione
raggiunto.
Ebbene,
in questi ultimi due anni i parametri - ovvero i prodotti considerati nel
“paniere” - sono cambiati di volta in volta, a seconda dell'obiettivo da
raggiungere; di conseguenza, i risultati non possono considerarsi attendibili
in quanto non omogenei. L'accettazione di questi dati da parte degli altri
partners europei suscita molte perplessità. Essi lo sono...,
o ci fanno? Oppure hanno, nei nostri confronti, finalità diverse?
Le loro riserve sono forse un mezzo per esercitare, in futuro, dei condizionamenti?
Ai posteri l'ardua sentenza.
Di
recente è stata trasformata in legge la proposta n. 4110, contenente
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Il
testo della legge è molto lungo e articolato; ci riserviamo di
pubblicare solamente il primo articolo, di carattere generale, ricordando
però che l'intera normativa è a disposizione di chi fosse
interessato presso la nostra redazione.
Diritto
al Lavoro dei Disabili
Art.
1
(Collocamento
dei disabili)
1.
La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a)
a persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche
o sensoriali, e a portatori di handicap intellettivo, che comportino una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata
sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità
per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della
sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b)
alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore
al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;
c)
alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970,
n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
d)
alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per
servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e a successive modificazioni.
2.
Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che
sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla
nascita o prima dell'apprendimento del linguaggio.
3.
Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui
alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni , 28 luglio
1960, n. 778., 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971,
n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti
non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971,
n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui
alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 e le norme per gli insegnanti non vedenti
di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni
di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4.
L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di
cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente
del consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il predetto atto di indirizzo e coordinamento indica
le integrazioni dei componenti delle commissioni medesime,
al fine di una valutazione, oltre che delle residue capacità lavorative
e delle abilità, anche degli strumenti e delle prestazioni da porre
in essere ai fini del sostegno dell'autonomia della persona e delle sue
possibilità di inserimento lavorativo. Con il medesimo atto
vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione
delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5.
In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, per la valutazione e la verifica
della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro
e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di
disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di
certificazione rilasciata dall'INAIL.
6.
I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione
del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
professionale eventuali disabilità.