Anno XVI - No. 09 - 2000

 

 

 

 

 

Ettore Jorio

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III - Il c.d. amministratore di fatto Come più volte ribadito, l'esistenza del reato di cui all'art. 2621 n. 1 c.c. presuppone una particolare posizione personale del soggetto agente, posizione che viene definita di garanzia per l'affidamento a quest'ultimo della tutela dell'interesse protetto.

A tali particolari posizioni personali possono essere attribuiti significati di diversa intensità, a seconda che si faccia riferimento alla attribuzione della qualifica richiesta, ovvero al concreto esercizio delle funzioni corrispondenti alla qualifica richiesta. Quest'ultima soluzione è quella seguita dalla giurisprudenza prevalente che ha coniato, dando rilievo all'esercizio di fatto delle funzioni cui si riferisce la norma penale, la figura del c.d. amministratore di fatto.

E' opportuno sottolineare che in altri ordinamenti stranieri analoga soluzione è stata forgiata da espresse previsioni normative, già nella seconda metà dell'800. Ci si riferisce al Larceny Act del diritto inglese del 1861, relativo alla malversazione dei beni sociali ed alla alterazione delle scritture contabili, in cui si afferma la responsabilità dei managers che hanno esercitato i poteri senza regolare nomina. Analoga disposizione è contenuta negli artt. 431 e 463 della legge societaria francese. Come già evidenziato nell'ordinamento italiano la figura in oggetto è di matrice giurisprudenziale. Più precisamente risale al lontano 1926 la prima sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha inaugurato questo corso interpretativo.

Si tenga inoltre presente che i principi interpretativi che si andranno ad esaminare sono stati prevalentemente formulati in relazione ai reati fallimentari (ove tale figura è nata storicamente). La circostanza che nel nostro ordinamento la paternità della figura del c.d. amministratore di fatto sia giurisprudenziale, lascia certamente margini di forse troppo ampia approssimazione nella ricostruzione della fattispecie.

Per tale ragione si sono schierati in posizioni decisamente contrarie alla configurazione di tale figura numerosi Autori. Per quanto decisamente superati dalla dottrina oggi dominante, alcuni di essi hanno fornito argomentazioni particolarmente suggestive. Tra questi, degno di nota è senz'altro il Pedrazzi, il quale muove dal rilievo che, in virtù del carattere sanzionatorio delle norme penali societarie, una qualifica che non possa ritenersi attribuita validamente secondo il diritto civile non acquisterebbe rilievo nemmeno nell'ambito dei reati societari, da cui discenderebbero perciò dei vincoli per l'interprete, non superabili nemmeno attraverso il ricorso all'analogia, a causa del divieto di cui all'art. 14 delle preleggi. Contro tali osservazioni è invece ormai costante la dottrina nel sottolineare, da un lato, la sempre più accresciuta e riconosciuta natura autonoma anche di questo settore del diritto penale e, dall'altro, che in realtà non si versa in ogni caso in un'ipotesi di interpretazione analogica non consentita nell'ordinamento penale bensì nell'applicazione estensiva perfettamente lecita (CONTI, Disposizioni penali in materia di società e consorzi).

Proprio al fine di stringere le maglie interpretative circa l'operatività di tale istituto, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che sia ravvisabile una responsabilità dell'amministratore di fatto per violazioni dei doveri connessi all'attività gestoria, quando non sia provata l'estraneità a quest'ultima del rappresentante legale. Questo perché se il rappresentante legale esplica un'attività gestionale, non è ontologicamente configurabile la figura dell'amministratore di fatto, ma solo una gestione di fatto in relazione a singole attività (Cass. pen. 16 novembre 1996, Giamento).

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