Anno XVI - No. 09 - 2000

 

 

 

 

 

Daria Pesce

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Con specifico riferimento al reato di falso in bilancio occorre considerare che non è certamente infrequente nella prassi che vi sia un amministratore di fatto il quale si renda responsabile della condotta penalmente rilevante di cui all'art.

2621, n. 1 cod. civ., non solo con riguardo alle forme di falsità in altre comunicazioni sociali, ma anche in quelle proprie del bilancio o delle relazioni, "qualora, pur non essendo in concreto firmatario di tali atti, tuttavia abbia contribuito, o addirittura in pratica realizzato, la falsa appostazione o valutazione di elementi di bilancio o le attestazioni non veridiche sulla gestione della società" (BRICCHETTI, op. cit., p. 84).

IV - La responsabilità penale dei direttori generali:

note critiche all'indeterminatezza del criterio funzionale Tra i soggetti attivi del delitto di false comunicazioni sociali compare la figura del direttore generale. L'esatta definizione di questa figura non è semplice, essendo discussa nell'ambito della stessa dottrina commerciale. Dato certo è che a differenza degli amministratori definiti da dottrina e giurisprudenza come organi della società indipendentemente dalla natura giuridica del legame esistente, i direttori generali possono essere definiti come "degli esecutori di altissimo livello delle decisioni degli amministratori, dotati di una certa autonomia funzionale e in tali limiti anche decisionale attuativa, legati di norma alla società da un rapporto di lavoro subordinato" (così BRICCHETTI, op. cit. il quale a sua volta riprende ABBADESSA, I direttori generali. In Trattato delle società per a-zioni Torino 1991, p. 416 e ss.).

Può anche capitare, peraltro, che i direttori generali siano persone esterne non inquadrate dalla società, ed, in questo caso, vengono ad assumere la veste di mandatari di questa. Posta la compatibilità tra il rapporto di amministrazione con quello di lavoro subordinato, la giurisprudenza civile riconosce la possibilità che uno stesso soggetto rivesta la qualifica di direttore generale e amministratore, sempre che, ovviamente, sia comunque soggetto all'attività di direzione da parte dell'organo di amministrazione.

Da ciò discende l'impossibilità che il direttore generale rivesta anche la qualifica di amministratore unico. Ciò premesso, il problema più rilevante sotto il profilo penalistico è quello di delimitare puntualmente la figura in esame, posto che solo essa, nell'ambito dei quadri anche dirigenziali della società, trova applicazione l'art. 2621 n. l c.c.

Sul punto la dottrina si interroga circa la possibilità di far coincidere il direttore generale di cui ella dichiara norma con la figura delineata dall'art. 2396 c.c. in tema di estensione della responsabilità civile nei confronti della società, dei creditori, dei terzi e dei singoli soci di cui agli art. 2392 e s. c.c. L'art. 2396 c.c. indica quali direttori generali passibili di responsabilità civile quelli nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo in relazione ai compiti a loro affidati. Alcuni autori hanno adottato questo criterio ai fini dell'impunibilità dei reati societari, considerando indispensabile una investitura formale (per tutti cfr. PEDRAZZI, op. cit. p. 267). Invero è la stessa Relazione del Guardasigilli al R.D. 16 febbraio 1942 n. 107 a rendere inaccettabile tale interpretazione, laddove espressamente si dichiara che la nozione di direttore generale non si identifica con quella di cui all'art. 2396 c.c., tanto più ove si consideri che l'opinione contraria non è conforme al criterio di funzionalità sostanziale a cui è ispirato il nostro diritto penale L'art. 2621 n. l. c.c. a ben guardare, pone l'accento sull'estensione dei poteri spettanti ai soggetti posti in relazione con gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice, e come correttamente osservato, non a caso la giurisprudenza pone in risalto l'aspetto funzionale di tale anomala ma ricorrente figura (BRICCHETTI, op. cit. p. 88).

Così leggiamo in una sentenza del 1983 che dice: "Ai fini della responsabilità ex art. 2621 c.c. la nozione di direttore generale è più ampia di quella che risulta dall'art. 2396 c.c. e, come per altri soggetti indicati nel citato articolo, anche per il direttore generale devesi aver riguardo non tanto all'esistenza di una formale investitura, quanto all'esercizio delle funzioni connesse con tale qualifica" (Cass. pen. 8 novembre 1983, Bagaglia). Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato già a partire dagli anni Settanta che alla stessa stregua dell'amministratore, può configurarsi, quale soggetto attivo del delitto di false comunicazioni sociali, anche il direttore generale di fatto, non essendo dubbio che tale delitto può essere commesso anche da chi ha esercitato di fatto le funzioni di direttore generale, non essendo richiesta l'esistenza tra reo e società di un rapporto formale (Cass. pen., 16 luglio 1976).

Come è facilmente intuibile le obiezioni già svolte in ordine alla facile eludibilità del principio di tassatività per indeterminatezza del criterio funzionale in punto di responsabilità penale degli amministratori di fatto, diventano ancor più stringenti nel caso del direttore generale, a fronte della criticabile tendenza ad estendere sempre più verso il basso della compagine sociale forme di responsabilità tipiche dell'organo di gestione e comando dell'attività.

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Sergio Angeletti