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Con specifico riferimento al reato di falso in bilancio occorre considerare
che non è certamente infrequente nella prassi che vi sia un amministratore
di fatto il quale si renda responsabile della condotta penalmente rilevante
di cui all'art.
2621, n. 1 cod. civ., non solo con riguardo alle forme di
falsità in altre comunicazioni sociali, ma anche in quelle proprie del
bilancio o delle relazioni, "qualora, pur non essendo in concreto firmatario
di tali atti, tuttavia abbia contribuito, o addirittura in pratica realizzato,
la falsa appostazione o valutazione di elementi di bilancio o le attestazioni
non veridiche sulla gestione della società" (BRICCHETTI, op. cit., p.
84).
IV - La responsabilità penale dei direttori generali:
note critiche all'indeterminatezza del criterio funzionale
Tra i soggetti attivi del delitto di false comunicazioni sociali compare
la figura del direttore generale. L'esatta definizione di questa figura
non è semplice, essendo discussa nell'ambito della stessa dottrina commerciale.
Dato certo è che a differenza degli amministratori definiti da dottrina
e giurisprudenza come organi della società indipendentemente dalla natura
giuridica del legame esistente, i direttori generali possono essere
definiti come "degli esecutori di altissimo livello delle decisioni
degli amministratori, dotati di una certa autonomia funzionale e in
tali limiti anche decisionale attuativa, legati di norma alla società
da un rapporto di lavoro subordinato" (così BRICCHETTI, op. cit. il
quale a sua volta riprende ABBADESSA, I direttori generali. In Trattato
delle società per a-zioni Torino 1991, p. 416 e ss.).
Può anche capitare, peraltro, che i direttori generali siano persone
esterne non inquadrate dalla società, ed, in questo caso, vengono ad
assumere la veste di mandatari di questa. Posta la compatibilità tra
il rapporto di amministrazione con quello di lavoro subordinato, la
giurisprudenza civile riconosce la possibilità che uno stesso soggetto
rivesta la qualifica di direttore generale e amministratore, sempre
che, ovviamente, sia comunque soggetto all'attività di direzione da
parte dell'organo di amministrazione.
Da
ciò discende l'impossibilità che il direttore generale rivesta anche
la qualifica di amministratore unico. Ciò premesso, il problema più
rilevante sotto il profilo penalistico è quello di delimitare puntualmente
la figura in esame, posto che solo essa, nell'ambito dei quadri anche
dirigenziali della società, trova applicazione l'art. 2621 n. l c.c.
Sul
punto la dottrina si interroga circa la possibilità di far coincidere
il direttore generale di cui ella dichiara norma con la figura delineata
dall'art. 2396 c.c. in tema di estensione della responsabilità civile
nei confronti della società, dei creditori, dei terzi e dei singoli
soci di cui agli art. 2392 e s. c.c. L'art. 2396 c.c. indica quali direttori
generali passibili di responsabilità civile quelli nominati dall'assemblea
o per disposizione dell'atto costitutivo in relazione ai compiti a loro
affidati. Alcuni autori hanno adottato questo criterio ai fini dell'impunibilità
dei reati societari, considerando indispensabile una investitura formale
(per tutti cfr. PEDRAZZI, op. cit. p. 267). Invero è la stessa Relazione
del Guardasigilli al R.D. 16 febbraio 1942 n. 107 a rendere inaccettabile
tale interpretazione, laddove espressamente si dichiara che la nozione
di direttore generale non si identifica con quella di cui all'art. 2396
c.c., tanto più ove si consideri che l'opinione contraria non è conforme
al criterio di funzionalità sostanziale a cui è ispirato il nostro diritto
penale L'art. 2621 n. l. c.c. a ben guardare, pone l'accento sull'estensione
dei poteri spettanti ai soggetti posti in relazione con gli interessi
tutelati dalla fattispecie incriminatrice, e come correttamente osservato,
non a caso la giurisprudenza pone in risalto l'aspetto funzionale di
tale anomala ma ricorrente figura (BRICCHETTI, op. cit. p. 88).
Così
leggiamo in una sentenza del 1983 che dice: "Ai fini della responsabilità
ex art. 2621 c.c. la nozione di direttore generale è più ampia di quella
che risulta dall'art. 2396 c.c. e, come per altri soggetti indicati
nel citato articolo, anche per il direttore generale devesi aver riguardo
non tanto all'esistenza di una formale investitura, quanto all'esercizio
delle funzioni connesse con tale qualifica" (Cass. pen. 8 novembre 1983,
Bagaglia). Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato già
a partire dagli anni Settanta che alla stessa stregua dell'amministratore,
può configurarsi, quale soggetto attivo del delitto di false comunicazioni
sociali, anche il direttore generale di fatto, non essendo dubbio che
tale delitto può essere commesso anche da chi ha esercitato di fatto
le funzioni di direttore generale, non essendo richiesta l'esistenza
tra reo e società di un rapporto formale (Cass. pen., 16 luglio 1976).
Come
è facilmente intuibile le obiezioni già svolte in ordine alla facile
eludibilità del principio di tassatività per indeterminatezza del criterio
funzionale in punto di responsabilità penale degli amministratori di
fatto, diventano ancor più stringenti nel caso del direttore generale,
a fronte della criticabile tendenza ad estendere sempre più verso il
basso della compagine sociale forme di responsabilità tipiche dell'organo
di gestione e comando dell'attività.
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