Anno XVI - No. 07 - 2000

 

 

 

 

 

CURRICULUM

Achille Aveta

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PREMESSA (PRIMA PARTE)

L'adesione sempre più diffusa a forme alternative di religiosità rappresenta spesso un tentativo di risposta ai conflitti sociali o familiari con cui il potenziale seguace si confronta. In siffatto contesto albergano disoneste tecniche di persuasione, talvolta basate sul ricorso a menzogne di fatto, forse non illecite sul piano giuridico, ma che vanno doverosamente denunciate; esistono, altresì, tecniche fondate su forme di inganno del fruitore di un "prodotto" dell'odierno "supermercato del sacro" e non mancano tecniche illecite in relazione al soggetto su cui si esercitano (minori o individui mentalmente indifesi) o in riferimento all'oggetto della persuasione (rinuncia a terapie mediche indispensabili, suicidio, omicidio, violenze di vario genere). Riguardo a questi casi, in cui non si può escludere una disonesta attività di persuasione, risulterà illuminante una panoramica sul modo in cui alcune legislazioni nazionali europee si sono poste di fronte al problema del condizionamento mentale ad opera di movimenti totalitari e totalizzanti. Infatti, lo Stato deve rispettare la scelta di ogni singolo ed il credo da lui scelto, ma dove vengono infranti diritti fondamentali, dove sotto il manto della religiosità vengono compiute addirittura azioni perseguibili dalla legge, non può rimanere inattivo. Per quanto non possa regolamentare tutti gli aspetti della vita individuale, può certamente, attraverso l'informazione e la chiarificazione, aiutare i cittadini nelle loro decisioni in un mondo che cambia molto velocemente.

LA SCELTA FRANCESE

Lo Stato francese, fedele al principio di "indifferenza" in materia di religioni, non ha mai presentato una definizione legale di queste ultime; infatti la neutralità dello Stato implica che le credenze religiose non sono un fatto pubblico e che la religione concerne i soli individui, riguarda unicamente la sfera privata dei cittadini. Tuttavia, fin dal 1985, il rapporto del deputato Alain Vivien, redatto su richiesta del Primo Ministro P. Mauroy e intitolato Le Sette in Francia. Espressioni di libertà morale o elementi di manipolazione?, presentava un panorama del fenomeno settario e ne analizzava i principali aspetti; a prescindere dalle proposte avanzate, esso ha avuto il merito di costituire il primo studio accurato e obiettivo sui pericoli delle sette e di allertare autorità e opinione pubblica su una realtà la cui entità era a malapena conosciuta. In seguito, nel 1996, un'apposita Commissione di inchiesta presentava all'Assemblea Nazionale il rapporto intitolato Le Sette in Francia, documento noto anche come "Rapporto Guyard" dal nome del relatore, il deputato Jacques Guyard. La Commissione di inchiesta sulle sette aveva adottato un percorso empirico rilevando l'esistenza di diverse organizzazioni comunemente chiamate sette, e si trovò ad operare in un settore "inesistente" dal punto di vista giuridico. Infatti, dinanzi alla difficoltà di definire il concetto di setta, la Commissione preferì impiegare la definizione comune che la pubblica opinione attribuisce al concetto e, per attribuire a un movimento religioso l'etichetta di "setta", condivise la scelta dei criteri adottati dalla Direzione Centrale di Informazioni Generali, basata sull'esistenza di uno o più dei seguenti indicatori: destabilizzazione mentale; carattere esorbitante delle richieste finanziarie; isolamento dalla società; pericoli per la salute fisica; reclutamento ("embrigadement") dei minori; linguaggio antisociale in forma più o meno accentuata; pericoli per l'ordine pubblico; rilevanza accordata alle dispute legali; possibile intralcio dei circuiti economici tradizionali; tentativi di infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni. Su questa base furono individuate ben 172 sette attive in Francia. Il Rapporto richiamava l'attenzione sui pericoli di tali sette, definiti col termine "derive" (dérives) settarie; esso evidenziava come non tutte le azioni biasimevoli commesse dalle sette vengano sottoposte al giudizio della Magistratura per la semplice ragione che è necessario che i fatti corrispondano a una incriminazione prevista e sanzionata dalla legge, il che, per esempio, non è ovvio nei casi di "manipolazione mentale". Tra i pericoli che il fenomeno settario presenta per gli individui, infatti, il Rapporto segnalava la destabilizzazione mentale, intendendo con questa espressione l'intervento su un individuo allo scopo di assoggettarlo all'influenza di qualcun altro mediante persuasione, manipolazione o altro. Inoltre, la Commissione d'inchiesta aveva rilevato che, frequentemente, si verificava una rottura tra l'affiliato e il suo ambiente di origine; tale rottura è più insidiosa ma altrettanto effettiva all'interno di sette i cui seguaci continuano, apparentemente, a svolgere la loro normale vita familiare e sociale, ma il cui impegno li conduce gradualmente a interrompere ogni reale relazione tra il mondo esterno e il movimento di appartenza.

 

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Achille Aveta