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PREMESSA
(PRIMA PARTE)
L'adesione
sempre più diffusa a forme alternative di religiosità rappresenta spesso
un tentativo di risposta ai conflitti sociali o familiari con cui il
potenziale seguace si confronta. In siffatto contesto albergano disoneste
tecniche di persuasione, talvolta basate sul ricorso a menzogne di fatto,
forse non illecite sul piano giuridico, ma che vanno doverosamente denunciate;
esistono, altresì, tecniche fondate su forme di inganno del fruitore
di un "prodotto" dell'odierno "supermercato del sacro" e non mancano
tecniche illecite in relazione al soggetto su cui si esercitano (minori
o individui mentalmente indifesi) o in riferimento all'oggetto della
persuasione (rinuncia a terapie mediche indispensabili, suicidio, omicidio,
violenze di vario genere). Riguardo a questi casi, in cui non si può
escludere una disonesta attività di persuasione, risulterà illuminante
una panoramica sul modo in cui alcune legislazioni nazionali europee
si sono poste di fronte al problema del condizionamento mentale ad opera
di movimenti totalitari e totalizzanti. Infatti, lo Stato deve rispettare
la scelta di ogni singolo ed il credo da lui scelto, ma dove vengono
infranti diritti fondamentali, dove sotto il manto della religiosità
vengono compiute addirittura azioni perseguibili dalla legge, non può
rimanere inattivo. Per quanto non possa regolamentare tutti gli aspetti
della vita individuale, può certamente, attraverso l'informazione e
la chiarificazione, aiutare i cittadini nelle loro decisioni in un mondo
che cambia molto velocemente.
LA
SCELTA FRANCESE
Lo Stato francese, fedele al principio di "indifferenza" in materia
di religioni, non ha mai presentato una definizione legale di queste
ultime; infatti la neutralità dello Stato implica che le credenze religiose
non sono un fatto pubblico e che la religione concerne i soli individui,
riguarda unicamente la sfera privata dei cittadini. Tuttavia, fin dal
1985, il rapporto del deputato Alain Vivien, redatto su richiesta del
Primo Ministro P. Mauroy e intitolato Le Sette in Francia. Espressioni
di libertà morale o elementi di manipolazione?, presentava un panorama
del fenomeno settario e ne analizzava i principali aspetti; a prescindere
dalle proposte avanzate, esso ha avuto il merito di costituire il primo
studio accurato e obiettivo sui pericoli delle sette e di allertare
autorità e opinione pubblica su una realtà la cui entità era a malapena
conosciuta. In seguito, nel 1996, un'apposita Commissione di inchiesta
presentava all'Assemblea Nazionale il rapporto intitolato Le Sette in
Francia, documento noto anche come "Rapporto Guyard" dal nome del relatore,
il deputato Jacques Guyard. La Commissione di inchiesta sulle sette
aveva adottato un percorso empirico rilevando l'esistenza di diverse
organizzazioni comunemente chiamate sette, e si trovò ad operare in
un settore "inesistente" dal punto di vista giuridico. Infatti, dinanzi
alla difficoltà di definire il concetto di setta, la Commissione preferì
impiegare la definizione comune che la pubblica opinione attribuisce
al concetto e, per attribuire a un movimento religioso l'etichetta di
"setta", condivise la scelta dei criteri adottati dalla Direzione Centrale
di Informazioni Generali, basata sull'esistenza di uno o più dei seguenti
indicatori: destabilizzazione mentale; carattere esorbitante
delle richieste finanziarie; isolamento dalla società; pericoli per
la salute fisica; reclutamento ("embrigadement") dei minori; linguaggio
antisociale in forma più o meno accentuata; pericoli per l'ordine pubblico;
rilevanza accordata alle dispute legali; possibile intralcio dei circuiti
economici tradizionali; tentativi di infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni.
Su questa base furono individuate ben 172 sette attive in Francia. Il
Rapporto richiamava l'attenzione sui pericoli di tali sette, definiti
col termine "derive" (dérives) settarie; esso evidenziava come non tutte
le azioni biasimevoli commesse dalle sette vengano sottoposte al giudizio
della Magistratura per la semplice ragione che è necessario che i fatti
corrispondano a una incriminazione prevista e sanzionata dalla legge,
il che, per esempio, non è ovvio nei casi di "manipolazione mentale".
Tra i pericoli che il fenomeno settario presenta per gli individui,
infatti, il Rapporto segnalava la destabilizzazione mentale, intendendo
con questa espressione l'intervento su un individuo allo scopo di assoggettarlo
all'influenza di qualcun altro mediante persuasione, manipolazione o
altro. Inoltre, la Commissione d'inchiesta aveva rilevato che, frequentemente,
si verificava una rottura tra l'affiliato e il suo ambiente di origine;
tale rottura è più insidiosa ma altrettanto effettiva all'interno di
sette i cui seguaci continuano, apparentemente, a svolgere la loro normale
vita familiare e sociale, ma il cui impegno li conduce gradualmente
a interrompere ogni reale relazione tra il mondo esterno e il movimento
di appartenza.
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