Anno XVI - No. 07 - 2000

 

 

 

 

 

Ettore Jorio

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4. Riflessioni sulla definizione di azienda ed interpretazioni dottrinarie. Alquanto arduo è definire in modo rigoroso la tipologia dell'azienda sanitaria. Per alcuni si può fare rientrare nell'istituto dell'Azienda Speciale (regolato dalla l. 142/90) che è strumento dell'ente locale di riferimento (Comune e Provincia) ma è dotato di personalità giuridica distinta, per rispondere, in regime di autonomia, ai principi aziendalistici di efficienza, efficacia e parità di bilancio (6).

Punto debole di questa interpretazione è il fatto che l'azienda sanitaria, al contrario dell'azienda speciale, non è dotata dell'autonomia finanziaria dell'imprenditore. Difficilmente si può assimilare il modello dell'azienda sanitaria a quello dell'Azienda Municipalizzata, poiché non si sviluppa all'interno del sistema comunale. Nel d.lgs. 502/92 il termine azienda non riesce dunque da solo a descrivere la natura di ente pubblico economico assunta dall'USL.

In mancanza del requisito dello scopo di lucro e di una espressa qualificazione normativa all'interno del decreto delegato e poiché gli atti del direttore generale sono di natura provvedimentale e, quindi, in contraddizione con un regime privatistico al quale dovrebbe essere improntata tutta l'attività dell'azienda, occorre stabilire per l'USL dei criteri alquanto generali per configurarne la natura di ente pubblico economico.

In questa direzione lo scopo di lucro va inteso come "mera possibilità di conseguimento di utili o intento di coprire i costi" (7). L'aggettivo "economico" non andrà ad indicare per il modello USL il conseguimento di un utile, ma la necessità di rispondere alla domanda di assistenza sanitaria con il minimo della spesa, per chiudere il bilancio sempre in pareggio.

Per quanto riguarda i "provvedimenti" del Direttore generale, possono essere interpretati come "profili pubblicistici circoscritti non incompatibili con la natura di ente economico rivestita dalla Usl". Insolubile resta però la contraddizione tra la natura economica dell'ente e il regime giuridico a cui nel decreto delegato è sottoposto il personale, vale a dire la legge-quadro sul pubblico impiego 93/83, che riguarda espressamente i dipendenti di "enti pubblici … non economici … locali" (l. 93/83, art. 1, c. 1). Altri interpreti propongono, per evitare di imbattersi in questi paradossi, una definizione ancora più generica dell'USL: essa è un'"azienda-impresa", dal momento che la sua attività pratica si esplica nell'offerta di prestazioni dietro compenso economico.

Tuttavia, mentre il fine dell'impresa è il profitto, le finalità dell'azienda sanitaria pubblica sono di più complessa definizione e questo crea delle difficoltà a livello gestionale, dove si evidenziano due livelli, "uno politico di decisione ed uno aziendale di decisione e attuazione", che, assenti nell'impresa caratterizzata da una gestione unica, durevole, compatta, comportano lentezza e rigidità rispetto ai mutamenti dell'ambiente. Inoltre, mancando il profitto, l'azienda sanitaria pubblica è priva di "adeguati segnalatori di efficacia" che rivelino il successo dell'impresa: tenere conto del gradimento dei cittadini è un atto doveroso ma insidioso per la serie di variabili che vi sono implicate (tenore di vita, livello di cultura medica diffusa, ecc.). Risulta dunque sempre più necessaria quella programmazione sanitaria nazionale e regionale che definisca quali siano i livelli minimi di assistenza sanitaria da raggiungere, quali le risorse da impiegare, quali le forme di finanziamento a cui ricorrere. Ciò fornirà i criteri in base ai quali la singola azienda potrà pianificare i servizi offerti, giudicarne la qualità, verificarne l'efficacia rispetto al bisogno di salute del territorio e l'efficienza rispetto alle risorse impiegate.

Altri interpreti tendono a collocare l'azienda sanitarie tra le imprese non-profit, del tutto simili alle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, garantite dal nostro sistema costituzionale, ma riconosciute formalmente soltanto con il d.l. 4 dicembre 1997, n. 460).

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