Anno XVI - No. 07 - 2000

 

 

 

 

 

Ettore Jorio

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"Esse, infatti, sono tenute ad adottare la contabilità privata a costi e ricavi (che impone l'inventariazione del patrimonio e l'ammortamento del capitale), possono ritenere l'avanzo di gestione e destinarlo in parte all'investimento ed in parte all'incentivazione del personale (oltre che al ripiano delle perdite), hanno possibilità di accendere mutui a fronte delle proprie entrate, possono alienare il patrimonio non sanitario per investimenti".

Si può però obiettare che, rispetto alle imprese non-profit, manca l'autonomia patrimoniale e persiste quel vincolo di dipendenza dall'ente pubblico (Stato e Regione) che serve a garantire il rispetto del dettato costituzionale.

Pur essendo riconosciuta l'autonomia alle USL, in particolare la Regione si viene a trovare nella posizione di holding, che, rispetto all'azienda-controllata, prende le decisioni più importanti relativamente agli obiettivi strategici, alla nomina e revoca dei vertici direttivi, all'esercizio del controllo sui bilanci, al finanziamento del 95% circa della spesa corrente, all'autorizzazione per l'assunzione di mutui, all'alienazione del patrimonio, alle assunzioni di personale, alle responsabilità per il ripiano di eventuali disavanzi. Per quanto riguarda il rapporto tra l'azienda sanitaria pubblica e le strutture private accreditate, queste ultime non sono considerate integrative rispetto al servizio sanitario pubblico, ma concorrono insieme ad esse per la fornitura di prestazioni sanitarie.

"Le istituzioni sanitarie pubbliche, tuttavia, che non sono state concepite per la concorrenza, continuano a sostenere dei costi di trasparenza (ad es. per la selezione del personale, per gli appalti per la fornitura dei beni e servizi) o sono soggette a vincoli (per l'accesso al capitale), che la penalizzano nell'arena competitiva". Il d.lgs. 502/92 ha avviato in maniera decisiva il processo di privatizzazione del S.S.N., ma, attribuendo una economicità atipica all'USL, ha lasciato innumerevoli punti insoluti e ha reso necessario un successivo completamento della riforma, con l'obiettivo di eliminare le numerose contraddizioni che rischiano di menomare l'autonomia sancita per legge, rendendola priva di efficacia.

5. La riforma "Bindi" La riforma-ter, operata dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, recante "Norme per la razionalizzazione del S.S.N. a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", si è mossa in questa direzione, con l'intento principale di definire in maniera più accurata, in rispetto della legge delega, la tipologia dell'azienda sanitaria, per eliminarne le ambiguità e le contraddizioni ancora esistenti dal punto di vista legislativo e, quindi, consentire la piena attuazione del processo di aziendalizzazione già avviato. L'art. 3 c. 1-bis del d.lgs. 229/99, sostitutivo del precedente art. 3 c. 1 del d.lgs. 502/92, recita testualmente: "In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le Unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato … L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale e tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica". Con questo articolo viene confermata all'Azienda sanitaria la natura giuridica privata, tuttavia sottolineando il mantenimento della funzione pubblica di garante del diritto all'assistenza sanitaria. Tale fine è perseguito attraverso le norme del diritto privato, molto più flessibili e adeguate alle esigenze cui il servizio risponde.

L'Azienda sanitaria viene infatti dotata di autonomia imprenditoriale e ad essa viene imposto di disciplinare la sua organizzazione e il suo funzionamento mediante l'Atto Aziendale, atto di diritto privato, del tutto simile a quello di una qualsiasi azienda o società privata. Atti di diritto privato sono anche quelli con i quali esercita la sua attività all'interno (art. 3 c. 1-ter).

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