Anno XVI - No. 07 - 2000

 

 

 

 

 

Ettore Jorio

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5.1 L'autonomia imprenditoriale Con l'espressione "autonomia imprenditoriale" viene sintetizzata l'analitica elencazione delle autonomie sancite dal d.lgs. 502/92, resa allora necessaria per differenziare le USL dagli altri soggetti pubblici che operano in regime di non-autonomia. Il decreto cosiddetto "Bindi" sceglie una via più breve dal momento che, divenendo soggetti di diritto privato, le USL sono implicitamente dotate della più ampia autonomia giuridica, quale è attribuita alle persone fisiche e alle persone giuridiche dal codice civile. All'USL è dunque riconosciuta la capacità di gestirsi autonomamente per realizzare gli obiettivi che le competono, che sono di natura non economica ma sociale.

La formula "autonomia imprenditoriale" è per la verità atipica e senza altri riscontri: la USL resta sempre un'impresa ambigua, poiché da una parte agisce come un soggetto di diritto privato che autonomamente persegue i suoi fini servendosi di strumenti imprenditoriali, dall'altra le viene confermata la natura pubblica, necessaria perché il sistema sanitario garantisca il soddisfacimento del diritto all'assistenza per cui è nato. 5.2 L'atto aziendale Un importante elemento di novità è costituito dall'atto aziendale, documento al quale viene riconosciuta la natura di atto di diritto privato, con cui le USL si costituiscono in azienda in base a quanto previsto dall'art. 3c. 1-bis. L'atto aziendale viene adottato dal Direttore generale (art. 3 c. 1-quater) ed è improntato ai principi e ai criteri stabiliti dall'attività legislativa regionale (art. 2 c. 2-sexies/b), atti a "disciplinare:

a) l'organizzazione dell'azienda;

b) il funzionamento delle strutture, in relazione al modello organizzativo;

c) le modalità per individuare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica, in una parola i soggetti capaci di agire verso l'esterno in rappresentanza dell'azienda, con assunzione diretta di responsabilità gestionale, per le competenze loro assegnate".

La descrizione operata dalla legge in merito all'atto aziendale è molto generica, ma è evidente l'intento di accostarlo allo statuto di una società privata di cui l'azienda sanitaria deve imitare l'organizzazione interna.

Tuttavia, pur introducendo questo ulteriore elemento di "prova" della privatizzazione in atto, non tutte le ambiguità sono state risolte. Infatti, mentre nello statuto della società privata è necessario individuare i soggetti legali rappresentanti e amministratori, l'atto aziendale non ha lo stesso obbligo poiché tale funzione è attribuita dalla legge allo stesso direttore generale (l'art. 3 c. 6 del d.lgs. 502/92 recita testualmente: "Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale"). Inoltre, poiché la personalità giuridica pubblica le viene attribuita per legge, l'USL non ha la necessità di iscriversi al registro delle imprese. Permane dunque la difficoltà a definire con chiarezza la natura giuridica dell'USL, anche se, per la novità di taluni elementi introdotti dalla nuova normativa, tende ad avvicinarsi ulteriormente al modello dell'ente pubblico economico.

Se si considera infatti: - l'adozione dell'atto aziendale con cui l'USL si costituisce soggetto di diritto privato; - l'organizzazione imprenditoriale che le si riconosce definendo atti di diritto privato tutti quelli che regolano la sua attività interna (art. 3 c. 1-ter); - la contabilità aziendale di tipo privatistico; l'USL risulta caratterizzata da una regolamentazione giuridica sia di tipo pubblicistico sia di tipo privatistico, analogamente agli enti pubblici economici. Infatti, anche l'USL, pur non potendo essere ricondotta al modello dell'ente strumentale della Regione, risulta vincolata ad essa per diversi aspetti, non marginali: la capacità degli enti di riferimento, Ministero della Sanità e Regione, di esercitare poteri di indirizzo e di vigilanza; la nomina del Direttore generale riservata alla Regione; l'adozione dell'atto aziendale secondo i principi e i criteri stabiliti dalla legislazione regionale.

L'assimilazione si può ritenere completa? In realtà la natura dell'USL resta sempre estranea al modello di riferimento dell'ente pubblico economico, poiché, come già sottolineato, essa è "economica" nello svolgimento della sua attività - consistente nel produrre servizi che hanno un certo costo e dunque richiedono un equivalente finanziamento - ma non nella finalità, che non è di tipo imprenditoriale perché è legata all'erogazione stessa dei servizi di assistenza sanitaria e sociale, senza scopo di lucro. Inoltre, non tutta l'attività gestionale dell'USL potrà essere regolata da atti di diritto privato: gli appalti di lavoro e i contratti per forniture e servizi di valore superiore rispetto alla soglia comunitaria restano sottoposti al diritto pubblico.

Infine, il rapporto di lavoro con il personale negli enti pubblici economici è regolato esclusivamente dalle norme del Codice Civile e dei contratti collettivi di lavoro; al contrario l'USL fa ancora riferimento al d.lgs. 29/93, sulla privatizzazione dei contratti di lavoro, così come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti normativi.

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