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Anche la giurisprudenza di merito ha contribuito ad una specificazione
dell'istituto in parola, individuando due parametri, costituiti il primo
dalla posizione concretamente assunta dall'amministratore di fatto idonea
ad offendere o porre in pericolo gli interessi tutelati dalla norma,
ed il secondo dall'attribuzione del potere di decidere sulla gestione
del patrimonio sociale (Trib. Torino, 1 luglio 1994, Loiodice).
In un recente studio condotto da Bricchetti sul falso in bilancio, sono
state affrontate alcune questioni particolarmente ostiche sui punti:
1) il titolo in forza del quale l'amministratore di fatto è tenuto a
rispondere penalmente;
2)
il rapporto dello stesso con l'amministratore di diritto in punto di
concorso nel reato;
3)
la residua responsabilità in capo all'amministratore di diritto che
nei fatti sia semplicemente prestanome (BRICCHETTI-CERVIO, Il falso
in bilancio e in altre comunicazioni, Giuffré Ed. Milano, 1999, p. 81
e ss).
1)
Si afferma che l'amministratore di fatto risponde di reato societario
e fallimentare a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni
esercitate, e quale diretto destinatario della norma incriminatrice
(Cass. Pen., 10 luglio 1984, Canepari; Cass. Pen., 25 febbraio 1987,
Fioretto), con la conseguenza che sul piano processuale sarà necessaria
e sufficiente la prova della gestione della società da parte dell'amministratore
di fatto (Cass. pen., 17 gennaio 1996, Giumento).
2) L'amministratore di fatto risponde in concorso con l'amministratore
di diritto in base alle ordinarie regole sul concorso di persone ex
art. 110 c.p.; qualora, inoltre, non sia stata dimostrata la sua gestione
effettiva, potrà rispondere come extraneus concorrente nel reato proprio
del soggetto qualificato purché venga provato in giudizio non solo l'effettivo
apporto causale nella realizzazione del reato, ma anche, sul piano soggettivo,
la consapevolezza della qualifica soggettiva rivestita dall'amministratore
di diritto (Cass. pen. 27 febbraio 1992, Capriolo) e la coscienza e
volontà di aderire al fatto (Cass. pen. 25 novembre 1994, Bigioni).
3)
Dibattuto in giurisprudenza è invece il permanere della responsabilità
in capo all'amministratore di diritto, soprattutto quando si tratti
di mero prestanome. Indubbio, secondo la giurisprudenza, è che l'amministratore
di diritto non può utilmente pensare di potersi esonerare dalla responsabilità
penale semplicemente adducendo la presunta esistenza di amministratori
di fatto (Cass. pen. 14 giugno 1983).
Tuttavia
mentre alcune pronunce affermano la penale responsabilità del prestanome
anche nel caso in cui lo stesso sia stato effettivamente estraneo all'amministrazione
(Cass. pen., 7 luglio 1992, Boccolini, Cass, pen., 25 marzo 1997, Baldi),
altre decisioni affermano che la qualifica formale di amministratore
non comporta un automatico giudizio di colpevolezza in quanto l'opinione
contraria sarebbe palesemente in contrasto con il principio di responsabilità
personale di cui all'art. 27, I comma Cost. e la sua colpevolezza deve
essere esclusa "Quando la concreta gestione da parte dell'amministratore
di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministrazione
legale ad un mero atto formale, nominale". In questi casi pertanto si
conclude per l'innocenza del legale rappresentante "strumento inconsapevole
dell'amministratore di fatto" e per la colpevolezza di quest'ultimo
(Cass. pen., 17 gennaio 1996. Giumento). Sulla stessa scia interpretativa
è stato ritenuto responsabile il prestanome che partecipi continuativamente
alla gestione formale della società e abbia consuetudini di vita in
comune con l'amministratore di fatto, tali da far considerare integrati
gli elementi della condotta materiale e della consapevolezza del personale
contributo causale (Cass. pen., 16 luglio 1996, Bettiolo).
Del tutto singolare rispetto al descritto contesto giurisprudenziale,
appare la sentenza del 16 novembre 1994, con la quale la S.C. ha affermato
che l'amministratore di fatto può essere ritenuto penalmente responsabile,
fuori delle ipotesi di concorso del reato "soltanto allorché sia provata
l'estraneità alla gestione del rappresentante legale"; in questi casi,
si sostiene, "non si può avere amministratore di fatto", pur avendosi
una gestione di fatto in relazione a singole attività.
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