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V - Il problema del c.d. reato collegiale Di non facile soluzione è
la problematica inerente l'ipotesi in cui il reato sia posto in essere
mediante un atto collegiale, come nel caso in cui il consiglio d'amministrazione
esegua una riduzione di capitale in violazione degli artt. 2306, 2445
e 2623 n. l. cod. civ.
Già
sotto l'impero del cod. comm. 1882, nel caso di deliberazioni costituenti
reato era sorto il problema sulla natura e sui limiti di responsabilità
dei membri appartenenti al collegio deliberante. Già allora, come puntualmente
osservato da Conti (Disposizioni penali in materia di società e consorzi,
Zanichelli ed., Bologna III ed., 1988), erano stati invocati argomenti
tratti dalla disciplina della responsabilità civile per asserire che
soltanto atti capaci di escludere quest'ultima (annotazione senza ritardo,
da parte del soggetto esente da colpa, sul registro delle deliberazioni
e comunicazione scritta ai sindaci) erano idonei ad impedire l'incriminazione,
non bastando che alcuno dei soggetti avesse manifestato il proprio dissenso.
Il quesito è ancor oggi di grande attualità. Secondo un primo orientamento
dottrinale il reato collegiale dovrebbe essere inquadrato nell'ambito
dei reati plurisoggettivi o a concorso necessario nel senso che per
aversi l'illecito penale sarebbe necessaria la presenza del numero minimo
di soggetti utile per comporre validamente il collegio. Inoltre dovrebbe
considerarsi penalmente responsabile il membro dissenziente che non
avesse adempiuto a quanto prescritto dall'art. 2392 cod. civ., ovverosia
l'annotazione del dissenso sul libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio e comunicazione scritta al presidente del collegio sindacale.
Avverso tale corrente interpretativa è stato peraltro osservato che
i reati societari non fanno necessariamente riferimento ad organi collegiali
come, ad esempio nel caso dell'amministratore unico, e che, in ogni
caso, non sembra congruo escludere l'esistenza delle responsabilità
penale nelle ipotesi di irregolare composizione dell'organo, quando
sul piano degli effetti civili, si discute addirittura della possibilità
di impugnare le delibere consiliari invalide al di fuori delle ipotesi
di cui all'art. 2391 cod. civ. (conflitto di interessi).
Sotto
altro profilo è stato poi precisato che sembra iniquo ancorare la responsabilità
penale degli amministratori all'osservanza delle forme prescritte dall'art.
2392 cod. civ. in tema di responsabilità degli amministratori verso
la società. Si fa riferimento, in proposito, al trattamento che altrimenti
sarebbe riservato all'amministratore, che, pur facendo risultare formalmente
il proprio dissenso, si adoperi in realtà per far approvare agli altri
amministratori la delibera costituente reato, ovvero all'amministratore
che, pur essendosi attivamente opposto, non ottemperi, per negligenza,
a quanto prescritto nell'art. 2392 cod. civ. Proprio alla luce di tali
considerazioni, gli Autori propendono a considerare i reati c. d. collegiali
come semplice reati mono soggettivi a concorso eventuale. Pertanto,
quando il c. d. reato collegiale è posto in essere da una pluralità
di soggetti, le regole che vanno applicate sono quelle del concorso
(così ad esempio è necessario un accordo tra i soggetti) eventuale e
non quelle, di natura meramente civile che regolano il funzionamento
e le responsabilità dell'organo collegiale. Daria Pesce Avvocato
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