. 
 
La libera circolazione degli esercenti la professione legale trova il suo fondamento negli artt. 52-58 e 59-66 del Trattato di Roma. Tali norme disciplinano sia il diritto di stabilimento che di libera circolazione dei servizi.   
La libertà di stabilimento consiste nel diritto, per il beneficiario delle disposizioni del Trattato, di trasferirsi da uno Stato membro della Comunità ad un altro, al fine di esercitare la propria attività in modo continuo e permanente.  
La prestazione di servizi, invece, comporta l'esercizio solo temporaneo e occasionale dell'attività professionale in uno Stato diverso da quello in cui si risiede. 
L'art. 60 del Trattato precisa che le disposizioni relative alla libera prestazione di servizi sono applicabili solo a condizione che non lo siano quelle relative alla libertà di stabilimento, talché l'una esclude l'altra.
 
La libera prestazione  di servizi della professione legale
La disciplina della libera circolazione dei servizi della professione legale, dettata con la direttiva 77/249/CEE del 22 marzo 1977 e recepita in Italia con la legge 9 febbraio 1982 n. 31, prevede, all'art. 3 che l'avvocato prestatore di servizi faccia uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di provenienza, con l'indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è ammesso a patrocinare ai sensi della normativa di tale Stato. 
Tale direttiva, in particolare, opera una distinzione tra le attività in genere e quelle strettamente relative alla rappresentanza o difesa di un cliente in un giudizio o avanti un'Autorità Pubblica: per queste ultime l'art. 4 stabilisce che l'avvocato debba rispettare le regole professionali dello Stato membro ospitante (“ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo di residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento”), fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza.  
L'art. 6 ne prescrive i limiti: obbligo di comunicazione dell'assunzione dell'incarico professionale all'autorità adita e al relativo presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio oltre all'obbligo di agire “di concerto” con un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi la giurisdizione adita. Vi è da dire che, in realtà, quest'ultimo limite si risolve in una semplice “domiciliazione” (si veda in tal senso la sentenza 25.2.1988 causa C. 42785 Commissione /Germania in “Raccolta pg. 1123, che ha ritenuto non necessario il conferimento di un mandato anche nei confronti dell'avvocato locale). Nel recepire questa direttiva, il nostro legislatore ha ritenuto di dover aggiungere il divieto, per l'avvocato di uno Stato membro che agisca in Italia, di aprire uno studio o una sede principale nel nostro territorio. 
Con riferimento all'esercizio di tutte le altre attività stragiudiziali, l'avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello stato membro di provenienza, fatto salvo il rispetto di talune norme quali quelle disciplinanti il segreto professionale, la riservatezza nei rapporti tra colleghi ed il divieto di pubblicità.
 
L'avvocato penalista
La normativa sin qui descritta si applica ad ogni ramo dell'attività legale. 
L'avvocato penalista che si trovi a dover patrocinare all'estero e ivi ad assistere il proprio cliente dovrà tener conto di tale procedura normativa. 
Anche nel caso della difesa penale è necessario l'ausilio di un avvocato appartenente allo Stato membro ospitante e, se richiesto, anche la presenza di un interprete. 
Per fare un esempio, nello Stato francese il difensore del paese straniero esercita ogni diritto e facoltà spettante al legale domiciliatario secondo la procedura penale francese, partecipando in prima persona ad ogni stato e grado del procedimento.  
Direttamente allo stesso, infatti, vengono notificati gli atti del giudizio e qualsivoglia comunicazione proveniente dall'Autorità Giudiziaria dello Stato ospitante.
 
La libertà di stabilimento per l'esercizio permanente della professione
In materia di libero diritto di stabilimento della professione legale occorre anticipare che il Consiglio ha adottato il 4 luglio scorso, la posizione comune n. 35/97 che di recente è stata approvata senza emendamenti dal Parlamento Europeo e di cui si prevede prossima l'adozione della direttiva.  
Le novità su questo specifico argomento che verranno introdotte da tale direttiva saranno oggetto di una breve analisi più avanti; occupiamoci ora della normativa italiana attualmente vigente. 
L'avvocato abilitato all'esercizio della professione forense che intenda stabilirsi in un diverso Stato membro e ivi ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale deve fare riferimento alla direttiva CEE del 21 dicembre 1988 relativa al sistema generale di riconoscimento del diploma di studio universitario che prevede formazioni di tipo professionale della durata minima di un triennio.    
 
Tale direttiva è stata recepita in Italia dal Dlgs del 27 gennaio 1992 n. 115 che in particolare prevede la possibilità per lo Stato membro di subordinare il riconoscimento del titolo di studio a un tirocinio di adattamento o ad una prova attitudinale ove esistano differenze notevoli fra i sistemi formativi.
Per il riconoscimento del titolo della professione legale (ed anche di commercialista e di consulente per la proprietà industriale), l'art. 6 specificamente prescrive l'obbligo per il professionista di una prova attitudinale: “la prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità di esercizio della professione tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.” (art. 8); segue poi una complicata procedura di riconoscimento, da presentare al Ministero competente il quale entro quattro mesi dalla proposizione della domanda provvede con decreto (art. 12). Gli effetti del riconoscimento consistono essenzialmente nel diritto di accedere alla professione e di esercitarla “nel rispetto delle condizioni della normativa vigente” (art. 13). 
Il sistema di recepimento della direttiva in questione, posto in essere dal legislatore italiano, non ha mancato di sollevare perplessità e dubbi di legittimità comunitaria in ragione della “vischiosità” che esso introduce. 
Con la direttiva prossimamente in vigore, riferita alla professione legale, avremo finalmente una disciplina che terrà conto delle peculiarità proprie di questa professione.
 
La nuova direttiva comunitaria
La  cosiddetta “direttiva avvocati” che diverrà operativa con l'adozione finale da parte del Consiglio in tempi brevi, costituisce il risultato di un'iniziativa avviata nel 1992 dall'organizzazione degli ordini forensi e fatta propria dalla Commissione della CEE.  
Fondamentale obiettivo rimane quello di facilitare agli avvocati l'accesso alla professione forense, o l'esercizio di questa in uno Stato membro diverso da quello d'origine, consentendo loro di esercitare direttamente con il proprio titolo professionale. 
Gli avvocati comunitari potranno così sia dare consulenze sul diritto del loro paese d'origine, sul diritto internazionale, su quello comunitario e su quello dello Stato ospitante, sia rappresentare e difendere in giudizio i loro clienti, se necessario di concerto con un avvocato ammesso al patrocinio presso l'organo giudiziale adito, in un altro Stato membro.  
In sintesi l'avvocato potrà beneficiare di un accesso automatico alla professione dello Stato membro ospitante, evitando la prova attitudinale, se dimostra di aver esercitato una “attività effettiva e regolare”, per almeno tre anni, applicando il diritto dello Stato membro ospitante e il diritto comunitario. 
La direttiva contiene altresì disposizioni relative all'esercizio della professione in forma associata. Queste prevedono la possibilità di esercitare la professione nell'ambito di una succursale di uno Stato associato allo Stato di origine, nonché la possibilità per gli avvocati che provengono da uno stesso Stato d'origine di accedere alle forme associative previste dallo Stato ospitante e, infine, la possibilità di esercitare in forma associata fra uno o più avvocati provenienti da diversi Stati d'origine con uno o più avvocati dello Stato ospitante. Resta salva, comunque, l'effettiva legislazione vigente nei singoli stati in materia e la possibilità di vietare l'esistenza di studi associati in cui il potere di decisione sia esercitato da persone esterne alla professione forense. Secondo tale direttiva, dunque, l'avvocato sarà soggetto all'osservanza di una sola condizione: l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, senza pertanto l'obbligo, fino ad ora tassativo, di chiedere ed ottenere il riconoscimento. 
Da ultimo, può ricordarsi il richiamo esplicito al rispetto delle regole professionali e deontologiche dello Stato ospitante: dal momento infatti che gli avvocati devono essere iscritti sia presso l'autorità competente dello Stato ospitante che presso quella dello Stato d'origine, deve farsi notare che essi restano soggetti alle norme deontologiche e professionali dello Stato ospitante presso il quale esercitano stabilmente l'attività lavorativa. 
Per concludere, il quadro giuridico vigente in Italia può essere cosi riassunto: 
- la L. 9 febbraio 1982, n. 31, prevede il riconoscimento reciproco per la prestazione occasionale di servizi da parte di avvocati. In base a tale normativa l'avvocato iscritto ad un ordine forense può prestare servizi di consulenza, di rappresentanza e di difesa in altro Stato membro ma per la rappresentanza  in giudizio è di fatto tenuto ad agire in concerto con un avvocato locale; 
- il Decreto Legislativo n. 115 del 27 gennaio 1992 in materia di libero esercizio permanente della professione in uno Stato diverso da quello di origine stabilisce il riconoscimento e l'equivalenza per gli Stati membri del titolo professionale. Tale riconoscimento è tuttavia subordinato a rigide procedure e al superamento di un esame attitudinale. 
Ora, la nuova direttiva si aggiunge a quelle vigenti allo scopo di facilitare lo svolgimento della professione in un contesto realmente europeo. 
Resteranno da chiarire e specificare, oltre alla scelta di una disciplina unitaria per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali, anche qualche problema “terminologico” sulle qualifiche di avvocato riconosciute nei singoli Stati membri e le relative competenze ad adire particolari organi giurisdizionali (si pensi, ad esempio, la duplicità di ruoli e abilitazioni nel Regno Unito attribuite al “Solicitor” e al “Barrister”). 

Daria Pesce  
        Avvocato Penalista

 
 
 Leadership Medica®  
  Mensile di scienza  medica e attualita`  
 Copyright 1997© All Rights Reserved 
 
 This pages are maintened by  
GTM Grafica 
Service & Network 
gtmgraph@coloseum.com