Anno XVI -No. 08 - 2000

 

 

 

 

 

Ettore Jorio

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1. La Riforma del 1978 Strettamente legata al processo di privatizzazione e aziendalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale è l'evoluzione che dagli inizi degli anni Novanta si è avuta negli incarichi di vertice delle UU.SS.LL., che al loro apparire (legge 23 dicembre 1978 n. 833) risultavano gestite direttamente da organi di natura politica.

Infatti, benché dotate di una certa autonomia nella gestione, nell'assunzione diretta del personale, nelle funzioni di responsabilità del Presidente del Comitato di Gestione, le UU.SS.LL. erano formalmente istituzioni dei Comuni, quindi strettamente vincolate ad un potere politico. Organi principali delle UU.SS.LL., mantenuti con poche modifiche fino alla riforma degli anni '90, erano: - l'Assemblea generale composta dal consiglio comunale (o dall'assemblea generale dell'associazione dei Comuni, se nell'ambito territoriale dell'Usl vi erano compresi più comuni).

Essa eleggeva il Comitato di Gestione, il quale a sua volta procedeva alla nomina del proprio Presidente;

- il Comitato di Gestione svolgeva la funzione amministrativa dell'Usl. Tuttavia, ogni atto predisposto e riguardante l'approvazione dei bilanci e dei dati consuntivi, la pianificazione e la programmazione sanitaria, l'organizzazione del personale, i regolamenti interni, le convenzioni, doveva essere approvato in via definitiva dall'Assemblea generale; - il Collegio dei revisori dei conti (ridisciplinato con la l. 181/182) con compiti di verifica dell'attività svolta dall'Usl;

- l'Ufficio di direzione previsto dalla legge regionale e incaricato della responsabilità sanitaria e amministrativa dell'Usl. Con la l. 111/1991, recante "Norme sulla gestione transitoria delle Usl" si attuava la transizione ad un nuovo sistema, stabilendo un nuovo assetto istituzionale delle stesse: per limitare il ruolo della politica, il Comitato di Gestione veniva sostituito dal Comitato dei Garanti (è soppresso definitivamente il 2/3/1993 e le relative funzioni vengono attribuite ai Sindaci o alla Conferenza dei Sindaci) che affiancava l'attività gestionale, di fatto sottratta agli Enti locali, di un Amministratore straordinario, dotato di requisiti specifici di professionalità e preparazione nell'attività gestionale. E' l'anticipo dell'impostazione manageriale, attraverso l'istituzione di un organo monocratico inaugurata in via definitiva con la figura del direttore generale prevista dal d.l. 502/1992.

(1) 2. La riforma bis Con la riforma del 1992, per poter realizzare il passaggio alla nuova gestione della sanità, al direttore generale, figura in tutto simile all'amministratore delegato di una società di capitali, vengono attribuiti poteri di rappresentanza e di gestione molto ampi, tanto più che non gli si affianca nessun organo di natura politica. In base a quanto disciplina l'art. 3 c. 6 del d.l. 502/92 (modificato dal d.l. 517/93), "tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale.

Al direttore generale compete in particolare … verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa".

A coadiuvare l'azione del direttore generale si aggiungono: le figure del direttore amministrativo e del direttore sanitario, il Consiglio dei sanitari, il sindaco (o la Conferenza dei sindaci), che non svolge compiti di natura gestionale ma di indirizzo/programmazione/verifica in merito all'attività svolta, ed infine il Coordinatore dei servizi sociali, nel caso in cui l'Usl si assuma la gestione di servizi socio-assistenziali "facoltativi", per conto degli enti locali, con oneri a carico degli stessi.

(2) Da questa rapida disamina risulta evidente che, in risposta all'esigenza di una gestione efficace, la nuova legge si è orientata innanzitutto verso la riduzione e la monocraticità degli organi.

(3) 2.1 Il Direttore Generale: competenze, criteri di nomina, sua sostituzione, incapacità soggettive Per l'ampiezza delle competenze attribuitele, la nuova figura dirigenziale delineata dalla legge deve essere in primo luogo un esperto di management aziendale ed è questa, in effetti, la qualifica principale richiesta. Al direttore-manager spetta di avviare il sistema sanitario all'acquisizione di quei principi di auto-organizzazione, responsabilità, trasparenza, flessibilità, qualità, efficienza, efficacia che caratterizzano ogni azienda.

(5) In conformità ai principi aziendalistici, il rapporto di lavoro del direttore generale e dei suoi collaboratori (direttore amministrativo e direttore sanitario) è disciplinato dal diritto privato, si protrae per 5 anni ed è rinnovabile ma non oltre il 70° anno di età. Tale rinnovo non è supportato da garanzie, giusto segnale, questo, della tendenza a voler incentivare la corretta ed efficace gestione delle Aziende della Salute. La nomina del direttore generale spetta al Presidente della Giunta regionale, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 gg. prima, sentito il parere del Consiglio regionale.

Ogni candidato dovrà presentare una domanda da cui risulti in possesso dei requisiti richiesti: - diploma di laurea; - documentata competenza gestionale, acquisita in attività di direzione tecnica e amministrativa di enti pubblici o privati, con incarico dirigenziale per almeno 5 anni. Qualora la Regione, entro i termini stabiliti, non abbia provveduto alla nomina del direttore generale, essa viene effettuata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Sanità. Riguardo all'attività del direttore generale, nel caso in cui egli prenda dei provvedimenti in difformità rispetto al parere del direttore amministrativo e del direttore sanitario, è obbligato a motivare. Il direttore generale può delegare a svolgere le sue funzioni in caso di assenza il direttore amministrativo o il direttore sanitario; in mancanza di delega le funzioni dirigenziali vengono assunte dal più anziano (da notare che nella nuova gestione non si dà spazio all'anzianità di servizio).

Se l'assenza si prolunga oltre i 6 mesi, per garantire la continuità gestionale e la buona amministrazione dell'azienda, si provvede alla sostituzione del direttore generale nei seguenti casi: - se ricorrono gravi motivi; - se la gestione presenta una condizione di grave disavanzo; - se sono state violate le leggi o i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nel caso in cui le Regioni, sciolto il contratto con il direttore generale, non provvedono ad una nuova nomina, vi provvede il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità (art. 3 c. 6).

In effetti, in merito all'interruzione del rapporto di lavoro, la legge tende ad escludere quelle motivazioni riferibili ad ordinarie disfunzioni che potrebbero determinare una illegittima ingerenza del potere politico rispetto all'autonomia della gestione manageriale, che comporterebbe la revoca di direttori generali "sgraditi" alla Regione. Il riferimento ai "gravi motivi" sembra invece poter tutelare il direttore generale dalla risoluzione illegittima del contratto. (5)

 

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