Anno XVI -No. 08 - 2000

 

 

 

 

 

Daria Pesce

1/2

Diffamazione a mezzo sampa

IL FATTO

In data 11 maggio 1998 la Rivista M.D. Medicinae Doctor, pubblicava un articolo redatto da due medici di medicina generale, intitolato: "Corrotti e spreconi o ingannati dal sistema?" ed avente ad oggetto la nota vicenda che nell'ambito del procedimento penale "Poggi Longostrevi" aveva visto coinvolti oltre trecento medici di base, taluni dei quali già raggiunti sia da misure cautelari interdittive da parte della Autorità Giudiziaria procedente sia da provvedimenti di sospensione da parte del Consiglio dell'Ordine dei medici.

Con serenità e chiarezza i due articolisti ponevano all'attenzione del lettore le carenze legislative degli organi amministrativi e statali e, soprattutto, la concreta difficoltà per il medico di base di districarsi nella complessa terminologia della medicina nucleare, campo specialistico, questo, nell'ambito del quale si radicavano i fatti illeciti contestati dall'Autorità Giudiziaria.

Veniva così posta in luce da un lato la concreta possibilità che molti dei medici coinvolti nello scandalo fossero in completa buona fede, e dall'altro la scarsa tutela prestata dall'ordine professionale all'immagine dei medici implicati, colpiti da provvedimenti disciplinari ancor prima dell'emissione di un verdetto di colpevolezza. Per tutta risposta, la commissione Medica dell'Ordine dei Medici di Milano e Provincia decideva di iniziare un procedimento disciplinare a carico dei due articolisti addebitando all'articolo incriminato un contenuto diffamatorio, compromettente il decoro ed il prestigio dell'Ordine.

Il procedimento disciplinare si concludeva con l'irrogazione ai due medici della sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dall'esercizio professionale. Avverso tale provvedimento la difesa dei due incolpati presentava ricorso avanti la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Il caso presentava alcune interessanti problematiche, prima fra tutte l'incompatibilità dell'Ordine dei Medici rispetto ad un procedimento disciplinare nell'ambito del quale l'organo in parola rivestiva la confliggente posizione di organo giudicante e parte offesa. Più precisamente, la difesa eccepiva nel ricorso la violazione dell'art. 64 del D.P.R. 221/50 (disciplina delle professioni sanitarie e arti ausiliarie) che, in ossequio al dettato costituzionale ed ai principi informatori della civiltà processuale, sia essa civile, penale o amministrativa, impone ai componenti i Consigli degli ordini o Collegi dei Comitati Centrali delle Federazioni e della Commissione Centrale un dovere di astensione nei casi in cui vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono.

La giurisprudenza, sul punto, individua quale elemento necessario ed indefettibile per la corretta applicazione di tale norma, la garanzia dell'indipendenza ed imparzialità dell'organo giudicante. La preminenza del diritto costituzionalmente garantito all'imparzialità del giudice deve essere legittimamente riconosciuta ad ogni forma di esercizio della funzione giurisdizionale, sia essa ordinaria o speciale. La stessa Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto che l'imparzialità difettava in taluni giudici speciali perché rendevano giustizia in campi strettamente connessi con gli interessi da loro stessi curati in quanto organi amministrativi e politici (ONIDA, Giurisdizione speciale, in Noviss. Dig. lt., Appendice, 1982, Torino, III, p. 1.074 e ss.).

Pur essendo dunque pacifica l'operatività del principio nemo iudex in causa propria anche in seno all'Ordine dei medici, l'organo che aveva preposto e deliberato la sanzione disciplinare nei confronti dei due medici rivestiva, come già evidenziato, anche la qualità di parte offesa della condotta contestata agli incolpati. Circostanza questa che assurgeva a chiaro sintomo di una mancanza di serenità nel giudizio formulato dall'organo medesimo.

Click Here!