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Diffamazione
a mezzo sampa
IL
FATTO
In data 11 maggio 1998 la Rivista M.D. Medicinae Doctor, pubblicava
un articolo redatto da due medici di medicina generale, intitolato:
"Corrotti e spreconi o ingannati dal sistema?" ed avente ad oggetto
la nota vicenda che nell'ambito del procedimento penale "Poggi Longostrevi"
aveva visto coinvolti oltre trecento medici di base, taluni dei quali
già raggiunti sia da misure cautelari interdittive da parte della Autorità
Giudiziaria procedente sia da provvedimenti di sospensione da parte
del Consiglio dell'Ordine dei medici.
Con
serenità e chiarezza i due articolisti ponevano all'attenzione del lettore
le carenze legislative degli organi amministrativi e statali e, soprattutto,
la concreta difficoltà per il medico di base di districarsi nella complessa
terminologia della medicina nucleare, campo specialistico, questo, nell'ambito
del quale si radicavano i fatti illeciti contestati dall'Autorità Giudiziaria.
Veniva
così posta in luce da un lato la concreta possibilità che molti dei
medici coinvolti nello scandalo fossero in completa buona fede, e dall'altro
la scarsa tutela prestata dall'ordine professionale all'immagine dei
medici implicati, colpiti da provvedimenti disciplinari ancor prima
dell'emissione di un verdetto di colpevolezza. Per tutta risposta, la
commissione Medica dell'Ordine dei Medici di Milano e Provincia decideva
di iniziare un procedimento disciplinare a carico dei due articolisti
addebitando all'articolo incriminato un contenuto diffamatorio, compromettente
il decoro ed il prestigio dell'Ordine.
Il procedimento disciplinare si concludeva con l'irrogazione ai due
medici della sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dall'esercizio
professionale. Avverso tale provvedimento la difesa dei due incolpati
presentava ricorso avanti la Commissione Centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il
caso presentava alcune interessanti problematiche, prima fra tutte l'incompatibilità
dell'Ordine dei Medici rispetto ad un procedimento disciplinare nell'ambito
del quale l'organo in parola rivestiva la confliggente posizione di
organo giudicante e parte offesa. Più precisamente, la difesa eccepiva
nel ricorso la violazione dell'art. 64 del D.P.R. 221/50 (disciplina
delle professioni sanitarie e arti ausiliarie) che, in ossequio al dettato
costituzionale ed ai principi informatori della civiltà processuale,
sia essa civile, penale o amministrativa, impone ai componenti i Consigli
degli ordini o Collegi dei Comitati Centrali delle Federazioni e della
Commissione Centrale un dovere di astensione nei casi in cui vi sia
un motivo di ricusazione che essi conoscono.
La
giurisprudenza, sul punto, individua quale elemento necessario ed indefettibile
per la corretta applicazione di tale norma, la garanzia dell'indipendenza
ed imparzialità dell'organo giudicante. La preminenza del diritto costituzionalmente
garantito all'imparzialità del giudice deve essere legittimamente riconosciuta
ad ogni forma di esercizio della funzione giurisdizionale, sia essa
ordinaria o speciale. La stessa Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto
che l'imparzialità difettava in taluni giudici speciali perché rendevano
giustizia in campi strettamente connessi con gli interessi da loro stessi
curati in quanto organi amministrativi e politici (ONIDA, Giurisdizione
speciale, in Noviss. Dig. lt., Appendice, 1982, Torino, III, p. 1.074
e ss.).
Pur
essendo dunque pacifica l'operatività del principio nemo iudex in causa
propria anche in seno all'Ordine dei medici, l'organo che aveva preposto
e deliberato la sanzione disciplinare nei confronti dei due medici rivestiva,
come già evidenziato, anche la qualità di parte offesa della condotta
contestata agli incolpati. Circostanza questa che assurgeva a chiaro
sintomo di una mancanza di serenità nel giudizio formulato dall'organo
medesimo.
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