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| L'applicazione
della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento, consiste in un
procedimento speciale pre-dibattimentale, attivato dall’accordo delle parti
(indagato e/o imputato e Pubblico Ministero) non solo sul rito ma anche
sulla pena da irrogare.
Il rito del patteggiamento è privilegiato dal codice perchè arreca notevoli economie processuali e potenzialmente soddisfa anche le esigenze dell’accusa (ammissione implicita di colpevolezza stante l’accettazione della pena). In particolare, per indurre l’imputato a richiedere, o ad accettare, tale rito il codice contempla una serie di previsioni premiali; subordinazione della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena, riduzione della pena fino ad un terzo, esonero dal pagamento delle spese processuali, non menzione nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall’interessato, estinzione del reato e di ogni altro effetto penale dopo il decorso di un certo spatium temporis, salva l’ipotesi della volontaria sottrazione alla pena, non assoggettabilità a pene accessorie o a misure di sicurezza, tranne la confisca, inefficacia nei connessi giudizi amministrativi e civili. La formulazione della norma ha posto notevoli problemi interpretativi proprio in ordine alla natura della sentenza di patteggiamento nonchè sull’estensione dei c.d. effetti penali della condanna. La pronuncia più recente sul tema è costituita dalla sentenza pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite, 26 febbraio 1997, n.1 (in Riv. pen. 1997, 571) per la quale: ‘Poichè la sentenza emessa all’esito della procedura di cui agli art.444 ss. c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, difettandole l’accertamento giudiziale dell’avvenuta ‘commissione’ del fatto- reato, essa non può costituire titolo idoneo alla revoca, a norma dell’art.168, comma 1, n. 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.’ Nondimeno in motivazione, la S.C. ha precisato che la pena applicata all’esito di ‘patteggiamento’ legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, in quanto ‘applicando la pena’, essa, sotto tale profilo, è legittimamente equiparabile a una pronuncia di condanna. In senso conforme, Cass. S.U. 8 maggio 1996 n.11, in Cass. Pen. 1996 II, 3579 la quale ha altresì precisato in motivazione che: ‘il giudice del patteggiamento è tenuto all’applicazione di quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico previsti da leggi speciali, i quali stante peraltro la loro natura amministrativa ed atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma seguono di diritto alla sentenza in esame, stante la sua equiparazione per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna.’. Facendo applicazione di detti principi, la Cassazione ha affermato, ad esempio, che ‘... con la sentenza di patteggiamento può e deve essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dal medesimo, cit. art.189, comma 6, nulla rilevando l’eventualità che di detta sanzione non sia stata fatta menzione nell’accordo fra le parti’(Cassazione penale sez.II, 9 maggio 1997, n.6138 in Arch.nuova proc. pen.1997, 452). Tale orientamento è stato seguito anche dalla giurisprudenza di merito: ‘Ai fini della sanzione della decadenza dalla carica di consigliere comunale, ai sensi dell’art.1 comma 4 quinquies l. 18 gennaio 1992 n.16, alla sentenza penale di condanna è equiparabile la pronuncia emessa dal giudice penale a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art.444 c.p.p.’(Tribunale Monza, 2 marzo 1996 in Foro it., I, 967). In tema di procedimento disciplinare a carico di professionista, un ruolo fondamentale assume la pronuncia resa dalla Suprema Corte per la quale: ‘...la valutazione della gravità dell’addebito, sia sotto il profilo della sua incidenza negativa sul prestigio dell’ordine professionale sia al fine della scelta della sanzione da infliggere (inclusa la cancellazione dall’albo) rientra fra gli apprezzamenti di merito affidati alla competenza istituzionale dell’organo professionale e si sottrae quindi a riesame in sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale essendo tale ricorso consentito solo in ordine alla correttezza e alla congruità della motivazione, ben potendo a tal fine valutarsi in sede disciplinare, anche nel contesto delle altre risultanze, la sentenza che abbia determinato la pena su richiesta delle parti, a norma del comma 2 dell’art.444 c.p.p. specie quando vi sia stata in sede penale ammissione dei fatti da parte del professionista.’ (Principio enunziato in tema di procedimento disciplinare a carico di un architetto) (Cassazione Civile sez.un., 9 luglio 1997, n. 6223 in Giust.civ. Mass. 1997, 1169). Nella giurisprudenza delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato costituisce una questione assai controversa, quella della pari efficacia delle sentenze di patteggiamento con le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio penale ordinario e ciò ai fini del procedimento disciplinare nei confronti del pubblico impiegato. Nella giurisprudenza delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato costituisce una questione assai controversa, quella della pari efficacia delle sentenze di patteggiamento con le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio penale ordinario e ciò ai fini del procedimento disciplinare nei confronti del pubblico impiegato. Secondo un certo orientamento, infatti, la sentenza di patteggiamento non può che essere considerata di condanna, in quanto essa presuppone un accertamento, da parte del giudice, in ordine alla definizione giuridica del fatto, alla responsabilità o alla punibilità dell’imputato e alle circostanze attenuanti ed aggravanti, mentre la richiesta di patteggiamento implica una confessione di responsabilità per fatti concludenti, fermo però restando che essa non ha comunque efficacia nei giudizi civili ed amministrativi, a differenza delle sentenze irrevocabili di condanna ex art. 651, c.p.p. |
Da
ciò discende che essa non è utilizzabile neppure come pronuncia
implicita di responsabilità, quale presupposto ai fini del procedimento
disciplinare ex art. 9, l.n.19 del 1990. ma tutt’al più concerne
una fattispecie ricadente sotto la disciplina di cui al testo unico degli
impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3), a carattere
generale, concernente ogni tipo di impiego pubblico.
Anzi, tale inutilizzabilità non riguarda i soli giudizi amministrativi, ma si riverbera pure sull’autorità amministrativa competente ad adottare il provvedimento disciplinare - ancorchè diverso sia il contenuto sostanziale degli atti di volontà del giudice e della p.a., nel senso che, nell’area amministrativa, la sentenza di condanna (e quella di patteggiamento) ha un valore di mera <I >notitia criminis, che impone alla p.a. di aprire il procedimento disciplinare, utilizzando se del caso il materiale probatorio emerso, senza, però, la possibilità di dedurre alcuna valutazione implicita o esplicita sul merito della questione disciplinare. Nello stesso orientamento il Consiglio Stato sez.VI, 16 maggio 1996, n. 681 in Riv. giur. lav. 1996, II, 379 ha affermato che: ‘.... l’autonomia del giudizio disciplinare rispetto al giudizio penale conclusosi con la sentenza patteggiata ex art. 444 comma 2 cit., impone il completamento da parte dell’amministrazione degli accertamenti necessari ai fini della sicura individuazione di una precisa responsabilità disciplinare del dipendente in ordine ai fatti già ascrittigli in sede penale’. E’ pur vero, però, che: ‘Ai fini del provvedimento di destituzione del pubblico impiegato è sufficiente che la gravità del fatto, per il quale quest’ ultimo ha riportato condanna penale, con sentenza emanata ai sensi dell’art. 444 del nuovo c.p.p., sia desunta dalla stessa sentenza , anche se impropriamente indicato negli atti disciplinari il ‘nomen iuris’ della fattispecie penale (Consiglio Stato sez.VI, 30 novembre 1995, n.1338 in Foro amm. 1995, 2704 s.m.) Sempre il Consiglio Stato sez.VI, 24 agosto 1996, n.1067 (s.m.) ha affermato che: ‘Il provvedimento di destituzione disciplinare dell’impiego di un pubblico dipendente è sufficientemente motivato col richiamo ad intervenuta sentenza di patteggiamento, tenuto conto che quest’ultima costituisce una sentenza di condanna avente alla sua base un accertamento di responsabilità e che la richiesta di applicazione della pena comporta solo rinuncia alla facoltà di contestare l’accusa’. Ma anche a voler prescindere da tali pronunce, che interpretano in modo estensivo il dettato della norma, ciò che più conta è che i procedimenti disciplinari non rientrano nell’ambito dei ‘giudizi civili e amministrativo-giurisdizionali’ in relazione ai quali il legislatore esclude che la sentenza di patteggiamento possa avere efficacia immediata (Consiglio Stato sez.VI, 16 ottobre 1995, n.1140 in Studium Iuris 1996, 626) e, pertanto, ‘... piena rilevanza ai fini del giudizio disciplinare nei confronti di un pubblico impiegato’ dovrà essere riconosciuta alla sentenza di patteggiamento ‘... fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di verificare motivatamente la gravità dei fatti addebitati ai fini della ulteriore esplicazione dei compiti inerenti al rapporto di impiego’ <P >(Consiglio Stato sez. VI, 16 ottobre 1995, n.1149 in Foro amm. 1995, 2284). Del resto, anche l’orientamento giurisprudenziale che tende a limitare gli effetti dell’equiparazione della sentenza di patteggiamento con la sentenza ordinaria di condanna, in definitiva pone quale unica condizione la necessità che l’amministrazione proceda alla ricostruzione dei fatti posti a base del procedimento dell’autonomia del procedimento disciplinare (Consiglio Stato sez.VI, 16 maggio 1996, n. 681 in Foro it. 1996, III, 371; Consiglio Stato sez.I, 2 marzo 1994, n.199 in Cons. Stato1997, I, 302). In definitiva, alla luce della disamina che precede, ritengo che nel caso di specie potrà farsi luogo alla sospensione necessaria ai sensi dell’art.30, I comma del CCNL Area Dirigenza Medica, sottoscritto in data 5.2.1996 per effetto del richiamo ivi contenuto all’art.15 della L.19 marzo 1990, n.55, lettera b), il quale fa riferimento, testualmente, a ‘Coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 320 c.p.’. In questo caso, infatti, ritengo che possa aversi piena equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna dovendo rientrare la sospensione obbligatoria tra quei provvedimenti sanzionatori specifici previsti da leggi speciali’, che seguono di diritto quali effetti penali compatibili con la sentenza di patteggiamento (V. Cass. S,U. 8 maggio 1996 in precedenza richiamata), e coerentemente con la natura di misura di prevenzione. Infine, la gravità dei fatti e dei comportamenti, posti in essere nell’esercizio della propria professione, quali desumibili dallo stato degli atti del procedimento penale e dalle fonti di prova orali e documentali costituiranno elementi idonei per la formazione di un’autonoma valutazione della gravità dei fatti da parte dell’Ente, da porre eventualmente a fondamento dell’ulteriore provvedimento di recesso dal contratto di lavoro da parte dell’Ente per giusta causa. |
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