Anno XVI-N.09-2000

 

 

 

 

 

Ettore Jorio

In quest'ultimo periodo, con il recente governo Amato e l'ascesa del prof. Veronesi al dicastero della Sanità, si è avvertita la necessità di operare degli opportuni correttivi alla disciplina concernente l'attività libero-professionale intramuraria, prevista dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, sollecitati peraltro da parte delle categorie sanitarie, le quali avevano sollevato forti dissensi sul tema del rapporto esclusivo dei dirigenti e sulla irreversibilità dell'opzione.

Il Ministro della Sanità, con proprio decreto del 10 maggio scorso, ha costituito una apposita Commissione di studi con lo specifico compito di approfondire e correggere le difficoltà di applicazione della cosiddetta attività libero-professionale "intramoenia".

Il lavoro svolto dal Gruppo ministeriale ha prodotto, dopo le varie modifiche apportate nelle varie fasi del procedimento dagli organi istituzionali coinvolti nell'iter legislativo, una ipotesi di provvedimento organicamente correttivo del decreto legislativo 229/99. Così in data 28 luglio 2000 è stato approvato dal Governo il decreto legislativo n. 254, recante le "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, per il potenziamento delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari".

Il provvedimento va a correggere ed integrare per la quinta volta in otto anni il d.lgs. 502/92. In effetti esso fa seguito al d.lgs. 517/1993, al d.lgs. 229/1999 ed ai provvedimenti con i quali si sono differiti la data dell'opzione per l'esclusiva e quella sulla delegificazione dell'atto aziendale.L'iter che ha condotto alla "Riforma-ter" sanitaria è stato lungo e tormentato.

Ha sopportato lo stralcio di numerose norme contenute nel testo originario predisposto dal Gruppo ministeriale ma nella sua stesura definitiva ha registrato tanti consensi, soprattutto in favore della previsione normativa che consente di utilizzare, per il finanziamento degli spazi immobiliari da dedicare alla libera professione, i fondi vincolati agli accordi di programma. Così come condivisa, in quanto in linea con le richieste che venivano sollecitate al riguardo, è stata anche la priorità riconosciuta ai dipendenti delle aziende rispetto ad eventuali unità "esterne", per l'espletamento delle funzioni di supporto e di collaborazione nell'attività intramoenia.

Con la stesura definitiva del d.lgs. n. 254/2000 sono state recepite le osservazioni del Parlamento e delle Regioni in merito all'accreditamento delle strutture militari, che diventano pertanto usufruibili anche dalla cosiddetta utenza civile, nonché le istanze riguardanti il riconoscimento dell'anzianità di servizio "in convenzione" degli specialisti ambulatoriali e quelle del personale della guardia medica, dell'emergenza e dei servizi eventualmente interessati a transitare nel rapporto di lavoro dipendente.

E' stata anche accolta con favore la richiesta di cancellare ovvero, quantomeno, di rivedere la vecchia previsione normativa sui consulti - che ora si sono trasformati in attività intramoenia - che alla luce del recente disposto si renderanno possibili anche a domicilio del paziente nel caso in cui l'azienda ne voglia offrire l'opportunità all'utenza bisognosa.Il tormentato percorso affrontato dal provvedimento ha però prodotto delle "vittime eccellenti", intese queste nel senso di mancate occasioni di codificazione, ci riferiamo al non accoglimento delle richieste, peraltro provenienti dal Senato, di limitare l'intervento centrale sui Psr, di affidare la titolarità delle sperimentazioni gestionali alle Regioni e di modificare parzialmente alcune regole che riguardano i direttori.

Così come è stata disattesa anche l'istanza prodotta dalla Commissione affari sociali di Montecitorio di sopprimere la previsione sulla rappresentatività sindacale, giudicata lesiva dell'autonomia contrattuale, nonché quella di statuire la completa equiparazione dei possessori di attestato in medicina generale agli equipollenti per quanto riguarda l'accesso alla convenzione.

Il provvedimento ha infine riconfermato normativamente la volontà, oggetto di critiche diffuse, di far "slittare", rinviando il tutto all'esito dei lavori che dovranno essere compiuti da una nuova ed appositamente costituita commissione, la decisione di anticipare il pensionamento dei medici convenzionati al raggiungimento del 65° anno di età.Prima di esaminare il testo varato dal Consiglio dei Ministri, è opportuno osservare che si è inteso percorrere la strada dell'intervento correttivo ed integrativo del provvedimento legislativo 229/99.

Ciò al fine di non sconvolgere le scelte politiche già assunte e digerite in tema di rapporto esclusivo e di irreversibilità dello stesso. Rimettere in discussione il provvedimento 229/99 avrebbe determinato, infatti, secondo il parere degli studiosi, gravissime disfunzioni che avrebbero inciso negativamente su situazioni già consolidate, nonché sulle basi ed sui presupposti del contratto di lavoro.Il Gruppo di studi, incaricato di creare il nuovo "look" dell'attività professionale intramuraria, ha utilizzato, pertanto, gli strumenti offerti dall'art. 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Tale norma consente, difatti, l'emanazione di disposizioni "correttive ed integrative" dei decreti legislativi attuativi della legge 30 novembre 1988 n. 419, "nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi della medesima legge 419".

Analizziamo, ora, il contenuto del provvedimento normativo n. 254/2000. L'articolo 1 introduce le disposizioni riguardanti le strutture per l'attività libero professionale, nonché apposite norme sulle denominazioni dei dirigenti e sulla costituzione di un Osservatorio per l'intramoenia.

Una delle principali cause di difficoltà di avvio del nuovo sistema è stata, innanzitutto, la mancanza di strutture immobiliare destinate all'attività libero-professionale. La norma in esame affida alle Regioni il compito di definire, entro il 31 dicembre 2000, un programma per la realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.

A favore degli interventi programmati, ciascun Ente regionale potrà utilizzare i fondi ex art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 destinati all'edilizia sanitaria, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, determinato dal Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In caso di ritardo ingiustificato, rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e di quanto occorrente al loro funzionamento, la Regione dovrà provvedervi mediante la nomina di commissari ad acta.La disposizione in esame soddisfa, inoltre, l'esigenza di riformulare la nomenclatura della dirigenza sanitaria al fine soprattutto di rendere più agevole l'individuazione, da parte del cittadino utente, dei livelli di responsabilità del personale sanitario cui è demandato il compito di tutelare la sua salute.In relazione alla categoria professionale di appartenenza, all'attività svolta ed alla struttura di appartenenza, i dirigenti del ruolo sanitario assumono le seguenti denominazioni:

a) direttore, per le strutture complesse;

b) responsabile, per le strutture semplici.Il provvedimento normativo ha ritenuto, quindi, di semplificare le definizioni dei dirigenti, rispetto alle complesse indicazioni che erano state fornite al riguardo dal Gruppo ministeriale.

Lo stesso organo consultivo della Sanità aveva, infatti, individuato:

- per le strutture complesse, la figura del direttore di dipartimento, di distretto, medico di presidio ospedaliero, di divisione, di servizio ecc...;

- per quelle semplici, la figura del responsabile di sezione ospedaliera, settore, modulo organizzativo, day hospital ecc.

Tale semplificazione è stata soprattutto raccomandata dagli organismi sindacali di categoria, i quali avevano giustamente richiesto, in sede di esame del correttivo-ter, di eliminare qualsiasi reintroduzione delle obsolete nomenclature sulle funzioni professionali svolte, ovvero comunque di rivedere, semplificandole, le proposte pervenute dalla Commissione di studi.

L'introduzione delle novelle denominazioni rischia di confondere però il livello unico ed appare, a nostro avviso, viziata da illegittimità: in quanto su una materia oggetto della contrattazione collettiva si è intervenuto con una fonte normativa primaria.

L'articolo 1 del decreto legislativo 254/2000 prevede, altresì, la costituzione di un organismo di monitoraggio continuo sull'attività libero-professionale da organizzarsi, entro la data del 10 ottobre 2000, con decreto del Ministro della Sanità d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome. L'Osservatorio, così è denominato l'organismo di monitoraggio, avrà il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione e, quindi, avrà il compito di elaborare, in collaborazione con i medesimi enti, le relazioni da trasmettersi annualmente al Parlamento: - sullo stato di attivazione e realizzazione degli spazi e delle strutture destinate all'aattività libero-professionale- sulle disposizioni regionali, contrattuali ed aziendali concernenti l'attività libero-professionale;

- sul rapporto fra attività istituzionale ed attività intramuraria;

- sulle modifiche e correttivi intesi ad eliminare le disfunzioni ed assicurare l'equilibrio fra attività istituzionale e libero professionista. Il provvedimento 254/2000 affronta, nella successiva norma (art. 2), il problema della carenza del personale da utilizzare, anche in via esclusiva o prevalente, per l'attività libero-professionale.

Tale articolo, nel confermare la priorità del ricorso al personale dipendente del S.S.N. per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero-professionale, consente il ricorso al personale esterno alla struttura aziendale secondo due modalità:

- per il personale non dirigente del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione con contratti di diritto privato, anche con società cooperative di servizi, per far fronte a casi di oggettiva ed accertata impossibilità ad utilizzare il personale dipendente;

- per il personale medico, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale, per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero-professionale.

Gli oneri finanziari per l'utilizzazione del personale extra S.S.N. vengono posti esclusivamente a carico della gestione dei proventi della stessa attività intramuraria, mentre la validità dei contratti privati viene subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. A tal fine, il direttore generale ha il compito di effettuare dei riscontri trimestrali di cassa che siano preordinati ad evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto a tempo determinato, ovvero a rapporto professionale, è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto con altra azienda.

La previsione sulla formazione dei contratti privati per il personale di supporto della libera professione, appare anch'essa viziata da eccesso di delega. Nel disciplinare tale materia, invero, non è stato rispettato lo spirito della legge di delega al Governo 30 novembre 1998 n. 419 e, pertanto, si è proceduto in aperta violazione dell'art. 76 della Costituzione, in base al quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata all'esecutivo se non con la preventiva determinazione dei principi e dei criteri direttivi, ed anche da esercitarsi soltanto per un periodo di tempo limitato e per oggetti ben definiti. Invero, la legge 419/98 fa riferimento ad altre e ben distinte tipologie di rapporto di lavoro, già previste poi nel decreto 229/99:

- contratti a tempo determinato per gli incarichi di natura dirigenziale, in profili differenti da quello medico, in favore di soggetti non in quiescenza che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;

- contratti a tempo determinato di formazione lavoro con soggetti laureati ovvero con personale non laureato, ma con specifici requisiti, unicamente per progetti finalizzati e non anche sostitutivi dell'attività ordinaria

.La disciplina introdotta sul personale di supporto dell'intramoenia è, altresì, criticabile per i farraginosi obblighi economico-contabili cui la stessa è sottoposta. Ci riferiamo ai rischi ed ai dubbi applicativi connessi alla procedura da adottare in attuazione delle disposizioni che stabiliscono:

a) che gli oneri per il personale assunto con le nuove modalità gravano sulla gestione separata degli introiti derivanti dall'attività libero-professionale;

b) che la validità dei contratti "è subordinata a pena di nullità all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione".

Una regolamentazione così articolata risulta essere suscettibile di creare, da una parte, immobilismo amministrativo, e, dall'altra, di far presume un forte contenzioso in fase di applicazione, a causa del possibile "scarto" tra il momento in cui si accerta la capienza della contabilità separata e quello della stipula dei contratti.L'articolo 3 del testo legislativo detta norme in materia di studi privati.Per l'attività libero-professionale è consentita, limitatamente all'attività ambulatoriale e sino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio professionale.

All'azienda sanitaria viene riconosciuta la facoltà di vietare l'uso dello studio esclusivamente nel caso in cui venga accertato un conflitto di interessi, mentre agli enti regionali viene riservata la possibilità di adottare in materia una diversa regolamentazione più restrittiva, in relazione alle esigenze locali.A proposito dell'accreditamento degli studi privati, da utilizzare in regime di intramoenia, riteniamo di dovere affermare che sarebbe stato opportuno prevederne la durata - oltre i tre anni indicati dalla legge - nelle ipotesi di mancata realizzazione, a tutto il 31 luglio 2003, delle strutture interne dell'azienda specificatamente destinate a tale attività intramuraria. L'articolo 4 della Riforma-ter statuisce la possibilità di svolgere attività di consulto, al di fuori dell'orario di lavoro, limitata a quei casi individuati e disciplinati dalla stessa azienda sanitaria. Tale tipologia di attività potrà essere erogata direttamente dal dirigente scelto dall'assistito:

a) in presenza di una richiesta che contempli particolari prestazioni sanitarie;

b) nel caso in cui la prestazione sia caratterizzata dalla occasionalità e dalla straordinarietà ovvero che ci sia un preesistente rapporto fiduciario tra il medico e l'assistito istante.

L'articolo 5, poi, dispone il funzionamento in via straordinaria degli organi collegiali, ovvero del collegio di direzione e del comitato di dipartimento, anche in assenza delle determinazioni regionali per la relativa attuazione. I predetti organi opereranno nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando che per il Collegio di direzione debba essere garantita la presenza dei membri di diritto. Il decreto legislativo in esame reca, all'articolo 6, modificazioni alla vigente normativa in materia di disciplina del personale a rapporto convenzionale.Innanzitutto, il correttivo interviene sulle modalità di valutazione della rappresentatività sindacale dei medici convenzionati, prevedendo come criterio fondamentale e unico di misura quello della consistenza associativa (cioè delle deleghe per la riscossione delle quote sindacali).

La norma è stata inserita, probabilmente, per superare le osservazioni del Consiglio di Stato che, invece, aveva sollecitato l'introduzione di altri parametri, in base a quanto già previsto dalla vecchia convenzione della medicina generale e nel decreto legislativo 29/93 per i dipendenti pubblici, ma soprattutto a seguito della giurisprudenza amministrativa formatasi sull'argomento e che ha più volte rilevato "l'illegittimità del riferimento esclusivo al criterio delle deleghe".

L'intervento normativo in materia sindacale risulta essere anche viziato da eccesso di delega, stante la mancata previsione dello stesso intervento nel novero della delega originaria, tanto da rendere illegittima l'azione legislativa del Governo che - si ribadisce - non dovrebbe riguardare materie la cui revisione non gli è stata affidata con legge.

L'articolo 6 definisce i criteri di accesso alla convenzione per la medicina generale. Stabilisce per la medicina generale l'accesso alle funzioni secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del decreto legislativo 368/99 o titolo equipollenti; fornisce la saggia prescrizione che prevede che nella graduatoria annuale devono essere evidenziati i medici aspiranti forniti dell'attestato e del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, ferma restando l'attribuzione di un punteggio adeguato, che tenga conto dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato.La disposizione richiede una compiuta disciplina per la partecipazione dei medici anche a società cooperative; ciò al fine di evitare eventuali conflitti di interessi.

La norma recepisce, poi, quanto già emerso in sede di Conferenza Stato-Regioni, e cioè di demandare ad un atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione dei criteri relativi alla valutazione della pregressa attività dei medici specialisti ambulatoriali da inquadrare nella dirigenza del S.S.N., sia ai fini del computo dell'anzianità che a quelli previdenziali. Essa demanda, poi, ad un decreto del ministro della Sanità l'istituzione di una Commissione, composta dai rappresentanti dei ministri della Sanità, del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, del Lavoro e della previdenza sociale, integrata dai rappresentati regionali, il compito di individuare le modalità che assicurino l'estensione dei limiti di età in favore del personale a rapporto convenzionale. L'efficacia della relativa disposizione contenuta nel decreto legislativo 229/99 è sospesa sino alla attuazione delle determinazioni della Commissione.

La disciplina delle modalità di accesso alle funzioni di medico di medicina generale è uno degli aspetti fra i più contestati e dibattuti del testo del correttivo-ter in materia sanitaria. Il punto centrale del dibattito è la verifica del rispetto delle norme adottate con le direttive UE in materia di libera circolazione dei medici e sul riconoscimento dei loro titoli. La decisione legislativa di favorire la prevalenza di posti per l'accesso alla medicina generale da riservare ai medici possessori dell'attestato di formazione rispetto a quelli equipollenti, appare essere in contrasto con il contenuto dei provvedimenti comunitari che, invece, "recano disposizioni necessarie al reciproco riconoscimento dei titoli di medico specialista nonché dei titoli di formazione a prescindere dall'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono i diplomi".

L'articolo 7 si occupa degli accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari ed il Servizio sanitario nazionale.Sono stabiliti con decreto del ministro della Sanità, in accordo con quello della Difesa, le categorie dei beneficiari e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Con decreto, invece, del Ministro della Sanità e del Ministro della Difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, vengono individuate nel rispetto delle indicazione e degli strumenti di programmazione regionale, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le tipologie di prestazioni erogate dalle strutture medesime che possono risultare oggetto di accordi contrattuali. Gli accordi sono stipulati tra le stesse strutture sanitarie militari e le Regioni nel pieno rispetto delle autonomia delle stesse.Il meccanismo normativo concernente gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie militari ed il S.S.N. è di fatto un meccanismo replicante di quello introdotto con i provvedimenti legislativi riguardanti i rapporti tra il S.S.N. e le Università. Il sistema introdotto, peraltro, non anche oggetto di previsione da parte della legge delega 419/98, deve confrontarsi con una serie di norme che, a partire dal 1926, regolano la sanità militare, il cui riordino è compito certamente oneroso, stante la plausibile difficoltà di regolamentare una materia così particolare.

Tali difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, basti pensare alla miriade di proposte di legge che giacciono dalla fine del 1997, senza esito alcuno, presso la commissione Difesa del Senato.L'ultima norma del decreto legislativo 254/200 inserisce, infine, alcune correzioni ed integrazioni finalizzate a colmare le lacune del provvedimento 229/99, nonché a superare le difficoltà emerse in fase di attuazione del decreto legislativo 502/92, così come modificato, relative alla disciplina della dirigenza medica, delle altre professioni sanitarie, nonché degli altri incarichi di natura professionale e di direzione di strutture.L'adozione del decreto legislativo illustrato è un'ulteriore prova della brutta abitudine consolidata del nostro legislatore di codificare in materia della Salute "troppo, a singhiozzo e male", tanto da aver prodotto fino ad oggi "la Riforma della riforma delle Riforme".

Ci auguriamo che per un tempo sensibilmente lungo non si producano altre riforme ma si riesca finalmente, ad ogni livello, ad applicare bene e con "coerenza" le norme esistenti

Ettore Jorio

Avvocato

Professore a contratto Università della Calabria.