legge 13 maggio 1999 n.133 articolo 10
Comma 2

"L'attuazione del comma 1 non deve comportare costi aggiuntivi per il bilancio dello stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilitą interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n.448(81), e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre1998 n.419(82).Anche al fine del coordinamento coi predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n.419 del 1998(83), e nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998(84), con uno o pił decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative."