Al fine di accertare
in quali casi e a quali condizioni l'avvio di una procedura di richiesta
di rogatoria internazionale avente ad oggetto l'esecuzione di un atto di
sequestro presso terzi costituisca in capo al soggetto indagato un diritto
ad essere tempestivamente avvisato, è necessario individuare quale
disciplina normativa risulti in concreto applicabile.
Il regime normativo in tema
di rogatorie internazionali è, in via generale, delineato dall'art.
696 c.p.p. che, in ossequio all'art. 10 Cost., riproduce il principio
della prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno, indicando
come norma principale quella dalle
convenzioni internazionali
in vigore per lo Stato italiano e dal diritto internazionale generale.
Le disposizioni del codice di procedura penale italiano hanno dunque, in
materia, rilievo solo sussidiario.
Nel complesso e mutevole
panorama delle fonti internazionali in tema di rogatorie, occupa certamente
un posto di rilievo la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in
materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata
da gran parte dei paesi del continente, compresi Italia, Svizzera e Gran
Bretagna. L'art. 3 di tale Convenzione statuisce il principio locus regit
actum, per cui la verifica della validità e dell'utilizzo degli
atti di indagine da eseguire all'estero deve essere vagliata alla luce
dell'ordinamento dello Stato nel cui territorio devono essere eseguiti.
L'esistenza, dunque, di
un diritto a ricevere avviso in caso di rogatoria avente ad oggetto un
atto di sequestro presso terzi dovrà essere valutata alla luce della
normativa interna del paese richiesto.
Svizzera
La materia delle rogatorie
internazionali trova nel diritto svizzero completa e approfondita disciplina
grazie ad una Legge federale del 1981 (LAIMP Legge federale sull'assistenza
internazionale in materia penale).
Nella sezione dedicata alla
disciplina delle modalità di ricorso avverso le decisioni delle
autorità cantonali a seguito di una richiesta di rogatoria, l'art.
80 h indica, fra i soggetti legittimati al ricorso contro tali decisioni,
coloro che risultano toccati "personalmente e direttamente da una misura
di assistenza giudiziaria” e hanno “un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modifica della stessa”; l'art. 80 k prosegue indicando la decorrenza
del termine previsto per presentare il ricorso (30 gg. per la decisione
finale, 10 gg. per una decisione incidentale) a partire dalla data in cui
la persona
interessata ha notizia per
iscritto della decisione dell'autorità competente; infine, l'art.80
l, dispone la sospensione del procedimento all'atto della presentazione
del ricorso.
Va, tuttavia, precisato
che, ai sensi dell'art. 80 m, ogni decisione dell'autorità d'esecuzione
e di ricorso viene notificata esclusivamente a coloro che siano residenti
o abbiano eletto domicilio in Svizzera.
Detto ciò, non rimane
che verificare se il titolare di beni o documenti depositati presso terzi,
per i quali viene richiesta una rogatoria in Svizzera abbia o meno il diritto
di essere avvisato della rogatoria in corso, prima che questa sia resa
esecutiva, con la possibilità, quindi, di sospendere il corso mediante
impugnazione.
La LAIMP dedica a questa
particolare fattispecie l'art. 80 n, costituendo in capo al detentore di
documenti "il diritto di informare il suo mandante dell'esistenza di una
domanda e di tutti i fatti in essa connessi”, salvo che l'autorità
competente non l'abbia, a titolo eccezionale, esplicitamente vietato.
Appare evidente come tale
norma possa essere applicabile al rapporto esistente fra un legale professionista,
una banca, una società finanziaria o fiduciaria ed il proprio cliente,
il quale ha, dunque, il diritto di essere informato della procedura in
corso, sulla base del mandato conferito.
Deve ritenersi, comunque,
opportuna, in via preventiva, la redazione di una istruzione scritta al
proprio mandatario affinché questi si impegni ad informare immediatamente
il cliente od il suo patrocinatore legale, presso cui è eletto domicilio
in Svizzera, riguardo a qualsiasi decisione giudiziaria concernente
una relazione professionale, bancaria o finanziaria del cliente,
con richiesta di trasmissione di copia del relativo provvedimento.
L'autorità rogata
può eventualmente opporre divieto al diritto di comunicazione del
mandatario al mandante può scaturire da una richiesta dell'autorità
rogante o dipendere da un'autonoma valutazione della stessa autorità
svizzera. In ogni caso deve essere motivato, limitato nel tempo e comunicato
in modo esplicito (realisticamente con atto scritto) al depositario dei
documenti presso cui deve eseguirsi la rogatoria. I termini per proporre
ricorso decorrono naturalmente sempre dalla data della comunicazione all'avente
diritto, di modo che l'autorità rogata non può, nel periodo
in cui vige il divieto, adottare misure che possano provocare un danno
irreparabile, come la consegna immediata degli atti all'autorità
richiedente.
A tal proposito deve segnalarsi
il fatto che, a partire dal mese di aprile 1988, le autorità svizzere
hanno imposto agli istituti bancari un generale divieto di comunicazione
ai propri clienti dell'esecuzione di procedure di rogatoria in materia
di traffico di stupefacenti e riciclaggio. In particolare, va sottolineato
il reale pericolo che il reato di riciclaggio possa essere utilizzato in
modo strumentale al fine di estendere il divieto di notifica all'interessato
anche in relazione ad indagini effettivamente mirate a perseguire reati
di diversa natura.
Gran Bretagna
Il diritto di impugnare
le decisioni in tema di rogatorie e, dunque, di ricevere avviso dell'instaurarsi
di una procedura in tal senso, risulta nel diritto anglosassone meno evidente,
in assenza di una disciplina specifica della materia.
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In applicazione del principio
locus regit actum, il diritto ad impugnare i seizure orders è attribuito
in via generale ai soggetti interessati ed estensibile anche ai soggetti
indagati in Italia, con conseguente diritto a ricevere avviso dell'avvenuta
esecuzione dell'atto. In questo modo potrà essere contestata nella
forma e nel merito la validità dell'atto e, in caso di esito positivo,
ottenere l'impedimento della consegna all'autorità rogante
dell'oggetto del sequestro.
Deve aggiungersi che, di
recente, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno sottoscritto una
convenzione dedicata allo specifico tema che riguarda l'assistenza
internazionale nelle attività istruttorie di perquisizione, sequestro
e confisca (Convention on laundering, search, seizure and confiscation
of proceeds from crime, Strasburgo, 8/11/90).
L'art. 5 di tale convenzione
obbliga gli Stati firmatari ad adottare i rimedi legali necessari per garantire
alle persone colpite dai provvedimenti oggetto di rogatoria una effettiva
tutela dei loro diritti. Correlato a tale previsione è il riconoscimento
al cittadino, anche residente all'estero, del diritto ad essere avvisato
dei provvedimenti misura in corso nel paese richiesto; l'avviso deve contenere,
oltre agli estremi del procedimento, anche l'indicazione dei rimedi legali
concessi (art. 21).
Diritto alla difesa
In base ai principi di diritto
internazionale privato, oltre alla corretta applicazione delle norme estere
che regolano l'acquisizione dell'atto oggetto di rogatoria attiva, deve
aversi riguardo, per la verifica dell'utilizzabilità del materiale
raccolto, anche del rispetto dei principi di ordine pubblico che regolano
l'ordinamento italiano (art. 16 L. 218/95). In questo modo, qualora le
norme dell'ordinamento del paese a cui vengono fatte le richieste
non garantissero la tutela dei diritti civili, le norme del paese che effettua
la rogatoria tornerebbero a prevalere imponendo, in questo caso, il rispetto
di procedure specifiche.
A seguito dell'entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale, grazie al richiamo effettuato
dall'art. 729 c.p.p. (utilizzabilità delle prove), la dottrina e
la giurisprudenza hanno potuto estendere il concetto di ordine pubblico
anche al rispetto dei diritti di difesa nel corso dell'assunzione della
prova o dell'atto istruttorio avente valore di prova (si veda Trib. Milano,
Ord. 13/10/1993, in Giust.Pen.,1994, III, 336; Corte Cost, sent. 25/7/95,
in Dir.pen.proc.,1995,1396).
Indipendentemente dal regime
previsto dall'ordinamento previsto dall'ordinamento del paese, si
può affermare che, affinché il sequestro non venga dichiarato
nullo, deve essere dato avviso, ex art. 366 c.p.p., al difensore dell'indagato
del deposito dei verbali degli atti compiuti.
L'applicabilità di
tale disciplina in tema di rogatorie dà, tuttavia, luogo a due ordini
di problemi: innanzitutto, non essendo previsto il diritto per il difensore
ad essere preventivamente avvisato, tale notizia è destinata a giungere
all'interessato solo ad atto già eseguito; qualora oggetto della
rogatoria sia il sequestro di documenti presso terzi, in particolare banche,
e tali documenti non appartengano all'indagato e non risultino iscritti
a suo nome, il diritto a ricevere l'avviso di deposito delle rogatorieviene
giudicato non utilizzabile dalla giurisprudenza prevalente (si veda Cass.,
sez I, 16/10/92, n.3272).
Principio di specialità
L'ordinamento svizzero è
molto chiaro nell'imporre al paese rogante il divieto ad utilizzare gli
atti oggetto di trasmissione per perseguire fatti diversi da quelli che
hanno giustificato la richiesta.
Il divieto, espressione
del così detto principio di specialità, è stato esplicitato
in una nota apposta nel 1996 dal Governo svizzero alla ratifica della Convenzione
Europea di assistenza giudiziaria in materia penale e riproduce sostanzialmente
il testo dell'art. 67 LAIMP.
La condizione è assoluta
per quanto riguarda i reati per i quali è esclusa qualsiasi forma
di assistenza (es. reati fiscali non truffaldini), mentre è consentita
l'uso degli atti di indagine per perseguire reati che costituiscono diverse
qualificazioni giuridiche delle fattispecie materiali per cui la rogatoria
è stata richiesta o per estendere le indagini ad altri soggetti
ritenuti correi delle persone originariamente indagate.
Rimane, invece, esclusa
l'utilizzabilità degli atti oggetto di rogatoria nell'ambito di
procedimenti relativi a fatti del tutto indipendenti a quelli per cui la
rogatoria stessa è stata richiesta.
L'art. 729 c.p.p. al primo
comma impone all'autorità giudiziaria italiana il rispetto delle
condizioni imposte all'utilizzo degli atti richiesti dallo stato estero,
di modo che la riserva posta dalla Svizzera assume per lo Stato italiano
la veste di divieto cogente.
L'esistenza di una medesima
esplicita condizione alla concessione di rogatorie internazionali non può
essere affermata per quanto riguarda l'ordinamento inglese.
Tuttavia, può ritenersi
che il principio di specialità debba essere considerato principio
di diritto internazionale generale e dunque trovare applicazione anche
se non previsto in modo specifico. La stessa Convention on launderning,
search, seizure, sopra citata, riconosce, peraltro, ex art. 321 I c., la
validità generale di tale principio.
In ogni caso, la procedura
interna inglese in materia prescrive l'obbligo per l'autorità rogante
di indicare in modo preciso e dettagliato le generalità delle persone
indagate per cui si richiede l'atto, nonché il tipo di reato per
cui si procede e ciò proprio al fine di evitare l'utilizzo del materiale
raccolto in relazione a procedimenti del tutto indipendenti da quello originario.
Analoghe garanzie sono definite
in modo dettagliato dall'art. 31 della Convenzione di cui sopra.
Daria Pesce
Avvocato |