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Daria Pesce
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Al fine di accertare in quali casi e a quali condizioni l'avvio di una procedura di richiesta di rogatoria internazionale avente ad oggetto l'esecuzione di un atto di sequestro presso terzi costituisca in capo al soggetto indagato un diritto ad essere tempestivamente avvisato, è necessario individuare quale disciplina normativa risulti in concreto applicabile. 
Il regime normativo in tema  di rogatorie internazionali è, in via generale, delineato dall'art. 696  c.p.p. che, in ossequio all'art. 10 Cost., riproduce il principio della prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno, indicando come norma principale quella dalle  

convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano e dal diritto internazionale generale. Le disposizioni del codice di procedura penale italiano hanno dunque, in materia, rilievo solo sussidiario. 
Nel complesso e mutevole panorama delle fonti internazionali in tema di rogatorie, occupa certamente un posto di rilievo la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale  firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata da gran parte dei paesi del continente, compresi Italia, Svizzera e Gran Bretagna. L'art. 3 di tale Convenzione statuisce il principio locus regit actum, per cui la verifica della validità e dell'utilizzo degli atti di indagine da eseguire all'estero deve essere vagliata alla luce dell'ordinamento dello Stato nel cui territorio devono essere eseguiti.  
L'esistenza, dunque, di un diritto a ricevere avviso in caso di rogatoria avente ad oggetto un atto di sequestro presso terzi dovrà essere valutata alla luce della normativa interna del paese richiesto. 

Svizzera 
La materia delle rogatorie internazionali trova nel diritto svizzero completa e approfondita disciplina grazie ad una Legge federale del 1981 (LAIMP Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale). 
Nella sezione dedicata alla disciplina delle modalità di ricorso avverso le decisioni delle autorità cantonali a seguito di una richiesta di rogatoria, l'art. 80 h indica, fra i soggetti legittimati al ricorso contro tali decisioni, coloro che risultano toccati "personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria” e hanno “un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa”; l'art. 80 k prosegue indicando la decorrenza del termine previsto per presentare il ricorso (30 gg. per la decisione finale, 10 gg. per una decisione incidentale) a partire dalla data in cui la persona  

interessata ha notizia per iscritto della decisione dell'autorità competente; infine, l'art.80 l, dispone la sospensione del procedimento all'atto della presentazione del ricorso. 
Va, tuttavia, precisato che, ai sensi dell'art. 80 m, ogni decisione dell'autorità d'esecuzione e di ricorso viene notificata esclusivamente a coloro che siano residenti o abbiano eletto domicilio in Svizzera. 
Detto ciò, non rimane che verificare se il titolare di beni o documenti depositati presso terzi, per i quali viene richiesta una rogatoria in Svizzera abbia o meno il diritto di essere avvisato della rogatoria in corso, prima che questa sia resa  esecutiva, con la possibilità, quindi, di sospendere il corso mediante impugnazione. 
La LAIMP dedica a questa particolare fattispecie l'art. 80 n, costituendo in capo al detentore di documenti "il diritto di informare il suo mandante dell'esistenza di una domanda e di tutti i fatti in essa connessi”, salvo che l'autorità competente non l'abbia, a titolo eccezionale, esplicitamente vietato. 
Appare evidente come tale norma possa essere applicabile al rapporto esistente fra un legale professionista, una banca, una società finanziaria o fiduciaria ed il proprio cliente, il quale ha, dunque, il diritto di essere informato della procedura in corso, sulla base  del mandato conferito. 
Deve ritenersi, comunque, opportuna, in via preventiva, la redazione di una istruzione scritta al proprio mandatario affinché questi si impegni ad informare immediatamente il cliente od il suo patrocinatore legale, presso cui è eletto domicilio in Svizzera, riguardo a qualsiasi  decisione giudiziaria concernente una relazione professionale, bancaria o finanziaria  del cliente, con richiesta di trasmissione di copia del relativo provvedimento. 
L'autorità rogata può eventualmente opporre divieto al diritto di comunicazione del mandatario al mandante può scaturire da una richiesta dell'autorità rogante o dipendere da un'autonoma valutazione della stessa autorità svizzera. In ogni caso deve essere motivato, limitato nel tempo e comunicato in modo esplicito (realisticamente con atto scritto) al depositario dei documenti presso cui deve eseguirsi la rogatoria. I termini  per proporre ricorso decorrono naturalmente sempre dalla data della comunicazione all'avente diritto, di modo che l'autorità rogata non può, nel periodo in cui vige il divieto, adottare misure che possano provocare un danno irreparabile, come la consegna immediata degli atti all'autorità richiedente. 
A tal proposito deve segnalarsi il fatto che, a partire dal mese di aprile 1988, le autorità svizzere hanno imposto agli istituti bancari un generale divieto di comunicazione ai propri clienti dell'esecuzione di procedure di rogatoria in materia di traffico di stupefacenti e riciclaggio. In particolare, va sottolineato il reale pericolo che il reato di riciclaggio possa essere utilizzato in modo strumentale al fine di estendere il divieto di notifica all'interessato anche in relazione ad indagini effettivamente mirate a perseguire reati di diversa natura. 

Gran Bretagna 

Il diritto di impugnare  le decisioni in tema di rogatorie e, dunque, di ricevere avviso dell'instaurarsi di una procedura in tal senso, risulta nel diritto anglosassone meno evidente, in assenza di una disciplina specifica della materia.  
 
 

In applicazione del principio locus regit actum, il diritto ad impugnare i seizure orders è attribuito in via generale ai soggetti interessati ed estensibile anche ai soggetti indagati in Italia, con conseguente diritto a ricevere avviso dell'avvenuta esecuzione dell'atto. In questo modo potrà essere contestata nella forma e nel merito la validità dell'atto e, in caso di esito positivo, ottenere l'impedimento della  consegna all'autorità rogante dell'oggetto del sequestro. 
Deve aggiungersi che, di recente, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno sottoscritto una convenzione  dedicata allo specifico tema che riguarda l'assistenza internazionale nelle attività istruttorie di perquisizione, sequestro e confisca (Convention on laundering, search, seizure and confiscation of proceeds from crime, Strasburgo, 8/11/90).  
L'art. 5 di tale convenzione obbliga gli Stati firmatari ad adottare i rimedi legali necessari per garantire alle persone colpite dai provvedimenti oggetto di rogatoria una effettiva tutela dei loro diritti. Correlato a tale previsione è il riconoscimento  al cittadino, anche residente all'estero, del diritto ad essere avvisato dei provvedimenti misura in corso nel paese richiesto; l'avviso deve contenere, oltre agli estremi del procedimento, anche l'indicazione dei rimedi legali concessi (art. 21). 

Diritto alla difesa 

In base ai principi di diritto internazionale privato, oltre alla corretta applicazione delle norme estere che regolano l'acquisizione dell'atto oggetto di rogatoria attiva, deve aversi riguardo, per la verifica dell'utilizzabilità del  materiale raccolto, anche del rispetto dei principi di ordine pubblico che regolano l'ordinamento italiano (art. 16 L. 218/95). In questo modo, qualora le norme dell'ordinamento del paese a cui vengono fatte le richieste  non garantissero la tutela dei diritti civili, le norme del paese che effettua la rogatoria tornerebbero a prevalere imponendo, in questo caso, il rispetto di procedure specifiche. 
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, grazie al richiamo effettuato dall'art. 729 c.p.p. (utilizzabilità delle prove), la dottrina e la giurisprudenza hanno potuto estendere il concetto di ordine pubblico anche al rispetto dei diritti di difesa nel corso dell'assunzione della prova o dell'atto istruttorio avente valore di prova (si veda Trib. Milano, Ord. 13/10/1993, in Giust.Pen.,1994, III, 336; Corte Cost, sent. 25/7/95, in Dir.pen.proc.,1995,1396). 
Indipendentemente dal regime previsto dall'ordinamento previsto dall'ordinamento  del paese, si può affermare che, affinché il sequestro non venga dichiarato nullo, deve essere dato avviso, ex art. 366 c.p.p., al difensore dell'indagato del deposito dei verbali degli atti compiuti. 
L'applicabilità di tale disciplina in tema di rogatorie dà, tuttavia, luogo a due ordini di problemi: innanzitutto, non essendo previsto il diritto per il difensore ad essere preventivamente avvisato, tale notizia è destinata a giungere all'interessato solo ad atto già eseguito; qualora oggetto della rogatoria sia il sequestro di documenti presso terzi, in particolare banche, e tali documenti non appartengano all'indagato e non  risultino iscritti a suo nome, il diritto a ricevere l'avviso di deposito delle rogatorieviene giudicato non utilizzabile dalla giurisprudenza prevalente (si veda Cass., sez I, 16/10/92, n.3272). 

Principio di specialità 
L'ordinamento svizzero è molto chiaro nell'imporre al paese rogante il divieto ad utilizzare gli atti oggetto di trasmissione per perseguire fatti diversi da quelli che hanno giustificato la richiesta. 
Il divieto, espressione del così detto principio di specialità, è stato esplicitato in una nota apposta nel 1996 dal Governo svizzero alla ratifica della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale e riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 67 LAIMP. 
La condizione è assoluta per quanto riguarda i reati per i quali è esclusa qualsiasi forma di assistenza (es. reati fiscali non truffaldini), mentre è consentita l'uso degli atti di indagine per perseguire reati che costituiscono diverse qualificazioni giuridiche delle fattispecie materiali per cui la rogatoria è stata richiesta o per estendere le indagini ad altri soggetti ritenuti correi delle persone originariamente indagate.  
Rimane, invece, esclusa l'utilizzabilità degli atti oggetto di rogatoria nell'ambito di procedimenti relativi a fatti del tutto indipendenti a quelli per cui la rogatoria stessa è stata richiesta. 
L'art. 729 c.p.p. al primo comma impone all'autorità giudiziaria italiana il rispetto delle condizioni imposte all'utilizzo degli atti richiesti dallo stato estero, di modo che la riserva posta dalla Svizzera assume per lo Stato italiano la veste di divieto cogente. 

L'esistenza di una medesima esplicita condizione alla concessione di rogatorie internazionali non può essere affermata per quanto riguarda l'ordinamento inglese. 
Tuttavia, può ritenersi che il principio di specialità debba essere considerato principio di diritto internazionale generale e dunque trovare applicazione anche se non previsto in modo specifico. La stessa Convention on launderning, search, seizure, sopra citata, riconosce, peraltro, ex art. 321 I c., la validità generale di tale principio. 
In ogni caso, la procedura interna inglese in materia prescrive l'obbligo per l'autorità rogante di indicare in modo preciso e dettagliato le generalità delle persone indagate per cui si richiede l'atto, nonché il tipo di reato per cui si procede e ciò proprio al fine di evitare l'utilizzo del materiale raccolto in relazione a procedimenti del tutto indipendenti da quello originario.  
Analoghe garanzie sono definite in modo dettagliato dall'art. 31 della Convenzione di cui sopra. 
 
Daria Pesce 
Avvocato 

 
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