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| Sono ricorrenti
nel nostro paese le polemiche sulla libertà di stampa, in particolare
da quando il ciclone Tangentopoli ha aperto una stagione di inchieste in
cui le voci incontrollate, gli interrogatori e gli arresti eccellenti sono
apparsi, in anteprima, sui maggiori quoti diani. In questa atmosfera di
gran de tensione tra politica e magistratura, la stampa ha svolto, e svolge,
certamente una fun zione importante, ma ad alto rischio.
Spesso i giornali hanno diffuso, e diffondono, notizie prive di verifica, cosicché un avviso di garanzia si trasforma, talvolta, in un verdetto anticipato. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che contestualmente a questo fenomeno si è sviluppato il sistema della facile querela nei confronti dei giornalisti e del l'editore. Una volta chi voleva tutelare la propria immagine ricorrendo al magi strato, devol veva, in caso di sentenza a proprio favore, il ricavato delle querele a qualche opera di beneficenza. Oggi la querela facile è diventata invece una fonte di reddito, dal momento che ai giornali in causa vengono richiesti risarcimenti miliardari. Il problema va posto rivolgendo tutta l’attenzione alla giuris prudenza. Emblematica, in questo senso, è una sentenza di qualche anno fa. Il Tribunale di Venezia - Sezione I.a ( sentenza N. 659/96 emessa il 16 Ottobre 1996 - All. N. 5 ), facendo seguito ad una denun cia-querela presentata al Procu ra tore della Repubblica presso la Pre tura di Trento, ha assolto gli articolisti ed il Direttore del quotidiano “L’Adi ge” con queste motivazioni:“...Com’è noto, l’esercizio del dirit to di cronaca (intesa quest’ultima come la divulgazione della narrazione obiettiva di fatti ad esclusivi fini di informazione) costituisce, ai sensi del com binato disposto degli art. 21 Cost. e 51 CP.P., una causa di giustificazione per le offese che, in conseguenza dell’esercizio medesimo, possano venir recate all’altrui reputazione. E’ peraltro assolutamente paci fico, in dot trina quanto in giuris prudenza, che la sussistenza di tale causa di giustificazione possa essere ravvisata sola mente nei confronti della nar razione che: |
1) corrisponda
ad un interesse attuale e pubblico alla divulga zione del fatto;
2) riporti fatti rigorosamente veri; 3) risulti continente nella forma espressiva”. A supporto di questa sentenza ve ne è una del 3 ottobre 1986 , emessa dal Tribunale di Roma , in cui è scritto: “La posizione pubblica di un soggetto, e in particolare la posizione di un magistrato, devono consentire l’esercizio del diritto di critica e di cronaca giornalistica nella misura più ampia, in quanto è essenziale in ogni ordinamento democratico la libera informazione sull’attività pubblica di chi esercita il potere giudiziario. Anche l’informazione relativa all’”homo publicus” trova però i suoi limiti nella verità della notizia, nel pubblico interesse, nella correttezza del linguaggio”. Un nodo cruciale resta dunque quello relativo all’interpretazione spesso contrastante, data dai vari tribunali, degli articoli sopra esposti. Ne deriva la necessità e l’importanza di modificare il codice di procedura penale, nella parte riguardante la suddetta materia, in modo da fissare, con parole chiare, i paletti entro i quali si deve muovere, nell’ap plica zione delle norme, tanto la difesa quanto il magistrato. Lo scopo è quello di scongiurare interpreta zioni troppo soggettive e di tutelare quindi il giornalista e l'editore dalle facili querele Comunque, a nostro avviso, in attesa che vengano effettuate le modifiche da parte del legislatore, per difendersi dai soggetti, appunto, che hanno la querela facile nei confronti dei giornalisti e dell'editore, sarebbe opportuno adottare nei loro confronti il silenzio stampa . A quel punto il danno ricevuto da questi individui con incarichi pubblici - assurti a notorietà con il sostegno deter minante della stampa - sarebbe maggiore ma...questa volta, non impugnabile. |
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