Francesco Provenzano
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Ricorrono i 20 anni di pontificato di Karol Woytila e, contestualmente, ha luogo la formazione del primo governo post-comunista, il quale è sostenuto da deputati eletti nella coalizione avversaria. 
L'esecutivo presieduto da D'Alema sarà costretto a fare i tripli salti mortali, tra gli spinosi provvedimenti che dovrà adottare vi sono quelli riguardanti la parità scolastica e le pensioni, ma l'esame più difficile sarà quello sulla sanità. 
A questo proposito abbiamo intervistato la Sen. Carla Castellani, membro della Commissione Sanità del Senato.

Senatrice, cosa pensa del D.D.L. 3299, appena approvato, con maggioranza risicata, dal Senato?

Questo disegno di legge aprirà la strada ad un ritorno al passato, riproponendo al di là delle dichiarazioni di intenti, un centralismo ed un dirigismo estremamente politicizzato e controllato, fatalmente destinato ad aumentare l'inefficienza della sanità pubblica, allargando così i divario tra i cittadini più abbienti che si rivolgeranno in misura sempre maggiore alla sanità privata e gli altri che dovranno accontentarsi delle prestazioni fornite da un Servizio Pubblico sempre più burocratizzato, clientelare, demotivato e di conseguenza inefficiente.

Quali potrebbero essere le alternative?
A nostro avviso il nodo cruciale per il buon funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale era ed è la valorizzazione delle risorse umane, attraverso una autentica responsabilizzazione non meramente impositiva ed una reale attribuzione di funzioni ed autonomie  - principi questi completamente  assenti in questo disegno di legge delega (la cosa non ci meraviglia perché sono di fatto assenti nel patrimonio genetico della sinistra), e senza i quali la sanità pubblica non opererà ma in un contesto realmente concorrenziale, negando così ai cittadini la possibilità di una effettiva libera scelta.

Quali considera gli aspetti più negativi del disegno di legge?

L'abolizione della revisione dei D.R.G., l'esclusività del rapporto di lavoro, che, se pur mitigata dalla opzionalità, non poggiando sui presupposti strutturali, temporali ed incentivanti, rischierà di fare lo stesso “flop” delle incompatibilità, l'ingerenza dei sindaci nella revoca dei direttori generali; la trasformazione dell'Agenzia per i Servizi Sanitari regionali che da supporto tecnico alle regioni diverrà la longa manus del ministro verso quegli assessorati alla sanità  non politicamente allineati; l'individuazione di livelli essenziali di assistenza, anziché di livelli ottimali di assistenza da erogare ai cittadini; la stessa “rottamazione” dei medici faranno allontanare la nostra Sanità da quella europea a tutto discapito dei cittadini e degli stessi operatori sanitari.

Ringraziamo la senatrice per questa intervista volante.
 

La Commissione Affari Sociali della Camera ha discusso il Disegno di legge n. 4285, approvato dal senato contenente “Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali”. 
Ecco l'intervento del relatore, l'on. Antonino Mangiacavallo, e il testo del disegno di legge
”Onorevoli senatori, il presente disegno di legge si propone di sanare la posizione di quei farmacisti gestori provvisori di farmacie da almeno cinque anni che, avendo superato il sessantesimo anno di età, non hanno più la possibilità di partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie.
La legge di riordino del settore farmaceutico (legge 8 novembre 1991, n. 362), nello stabilire un limite di età per la partecipazione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche (sessanta anni), aveva peraltro previsto una nuova disciplina concorsuale con l'obiettivo di snellire e rendere più rapide le procedure; 
 
 

tuttavia i concorsi non sono stati ancora espletati, poiché, essendo la nuova procedura concorsuale fondata su una prova attitudinale a quiz, questi ultimi non sono stati ancora predisposti dal Ministero della sanità.
In conseguenza di tali ritardi, alcuni gestori provvisori di farmacie hanno superato o sono in procinto di superare i sessanta anni, e non potranno pertanto partecipare ai concorsi, neppure a quello in cui verrà assegnata la farmacia di cui sono sa anni gestori.
Deve pertanto ritenersi che il conferimento in via straordinaria della titolarità della farmacia ai gestori provvisori che abbiano superato il sessantesimo anno di età sia un doveroso atto di giustizia.
Inoltre, sono previsti criteri rigorosi per l'assegnazione in via straordinaria, che tengono presente non solo l'età anagrafica dei gestori provvisori, ma anche il periodo di gestione, che non può essere inferiore ai cinque anni, poiché tale è attualmente il periodo in cui non sono stati espletati concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche.”

          DISEGNO DI LEGGE

 Art. 1
1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono da almeno cinque anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i sessanta anni di età e purché non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. E' escluso dai benefici il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Da una prima valutazione il disegno di legge sembra contenere aspetti contrastanti. Da un lato i legislatori vogliono porre rimedio ad una situazione di perenne provvisorietà, assegnando quel migliaio di farmacie rimaste prive di titolarità, a causa di innumerevoli ritardi burocratici, a quei gestori provvisori di farmacie che, aspettando il concorso, hanno oltrepassato il limite di età per parteciparvi (60 anni). 
Ovviamente l'assegnazione prevista dal disegno di legge privilegia l'anzianità rispetto a tutti gli altri criteri (titoli professionali, preparazione individuale etc.), danneggiando di conseguenze le nuove leve.
Tuttavia, al di là delle considerazioni sulla validità o meno del provvedimento, è paradossale che il testo legislativo faccia riferimento ad un Regio Decreto del 1934 “e successive modificazioni”, costringendo chi vuole rendersi conto della volontà espressa dal legislatore attraverso il decreto a passare giornate intere a ricomporre un puzzle complesso e fatto di documenti ormai non più reperibili nelle normali biblioteche. 
Noi ci chiediamo, a questo punto, se, nell'elaborare un disegno di legge, i parlamentari vadano a consultare una legge che risale a sessant'anni fa, dal momento che essa costituirebbe la base normativa di partenza. 
Il discorso può sembrare ironico ma in realtà è molto serio; spesso ci siamo occupati del linguaggio burocratico, incomprensibile ai cittadini, dati i continui riferimenti ad altre leggi, o meglio stralci di altre leggi che, a seconda delle esigenze, venivano mantenute o sostituite nel nuovo testo. In definitiva il disegno di legge in questione ci sembra uno di quei provvedimenti transitori, così diffusi in Italia, che non vanno alla radice del problema ma cercano di porre rimedi paliativi a situazioni che andrebbero invece risolte in modo radicale. 
Ad esempio annoso problema dei concorsi, nel caso particolare, è di notevole gravità, poiché coinvolge svariati ambiti, dalla pubblica amministrazione all'esercizio della libera professione.
 

 
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