giovanni abruzzo

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Giovanni Abruzzo

 

La Corte di Giustizia di Strasburgo ha messo all'indice la “legge Prodi” in quanto viola i diritti dell'uomo ad avere, in tempi brevi, un giusto processo a tutela del suo patrimonio. A questo proposito sono stati intervistati l'avv. Celona, esperto di diritto internazionale, e l'avvocato Micolano, difensore del cittadino che si è rivolto alla Corte di Strasburgo per reclamare giustizia.

E' possibile che una legge (la n. 95 del 3 aprile 1979, meglio nota come “legge Prodi”), approvata vent'anni fa dal nostro parlamento e solo da pochi mesi in “pensione”, possa violare i diritti fondamentali del cittadino?
"Sembra assurdo ma la risposta è sì. La conferma arriva dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che poche settimane fa ha dichiarato ricevibile il ricorso di un ex dipendente di un'azienda bolognese (la Fochi),  successivamente commissariata dal ministero dell'Industria, proprio in base alla legge che porta il nome dell'ex Presidente del Consiglio e attuale Presidente della Commissione Europea."

Per approfondire la materia ci siamo rivolti a due esperti, l'avvocato Giuseppe Celona di Milano, che si occupa di diritto della concorrenza e comunitario, e l'avvocato Bruno Micolano di Bologna, legale del dipendente in questione.
“La norma violata è prevista dalla Convenzione dei diritti dell'uomo  - ci dice l'avvocato Celona - che afferma il diritto a un giusto processo. Per giusto processo si intende la possibilità del cittadino di far valere le sue istanze e vederle esaminate da un giudice in tempi brevi”.

Cosa prevede la normativa in casi del genere?
"La normativa sull'amministrazione straordinaria di un'azienda  prevede che si applichino le norme sulla legge fallimentare. 
Le norme sulla liquidazione coatta sono quelle riservate agli enti pubblici economici e agli istituti di credito, mentre la legge fallimentare, nella sentenza del tribunale che dichiara il fallimento di un'impresa, nella parte finale nomina il giudice delegato e fissa l'udienza per l'esame dei crediti."

Per quanto riguarda invece la liquidazione coatta?
"In questo caso non è prevista  la procedura di ammissibilità alla verifica dello stato passivo, ma il liquidatore o il commissario deposita lo stato passivo (l'elenco dei creditori dell'impresa o della società) e l'importo dei relativi crediti. Solo da quel momento è possibile fare opposizione. In ogni caso non è previsto un termine per il deposito dello stato passivo da parte del liquidatore o commissario per l'amministrazione  straordinaria"

Chiediamo all'avvocato Bruno Micolano di Bologna se la legge Prodi è servita a qualcosa, visto che un dipendente si vede negare, dopo quattro anni, un diritto sacrosanto come il salario.
"La legge Prodi serviva a tutelare le grandi imprese in crisi, privilegiandone la sopravvivenza sul mercato. Ciò è andato a svantaggio dei dipendenti, come nel caso del mio assistito, che a tutt'oggi non ha ricevuto niente, neanche l'indennità di fine rapporto, e non può nemmeno godere dei fondi di garanzia. Essi sono stati introdotti in Italia nel 1980 in seguito ad una direttiva comunitaria (garantiti dall'INPS) e assicurano ai dipendenti di ex aziende dichiarate fallite il recupero dei loro crediti oltre che il trattamento di fine rapporto. I fondi non sono previsti per aziende in amministrazione straordinaria."

Da quanto si può vedere, la legge Prodi non è che abbia risolto tanto.
Come mai è rimasta in vita per vent'anni?
"Non si può dire che sia stata proprio inutile, ha sostituito al fallimento un'amministrazione non giudiziaria. Nel concreto è servita a realizzare meglio i beni venduti dalla singola impresa e distribuirli ai dipendenti.

Per ritornare ai fatti il dirigente della Fochi, nel ricorso presentato nel dicembre 1997, ha lamentato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione, il quale stabilisce che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale”, mentre la procedura di amministrazione straordinaria richiede tempi lunghi. 
Tutto ciò per la nostra giurisdizione è pura utopia se vogliamo sottolineare che "il ricorrente è stato privato di ogni tutela giurisdizionale per far valere i suoi diritti patrimoniali", con violazione degli articoli 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n.1.
La Corte come detto ha esaminato il ricorso sotto l'aspetto dei diritti del dipendente di aver accesso a un tribunale e del rispetto dei suoi beni. Il Governo italiano per allungare i tempi sostiene che il ricorrente deve dapprima sottoporre le sue pretese patrimoniali al commissario liquidatore e potrà contestare lo stato passivo davanti al tribunale civile dopo il deposito di quest'ultima in cancelleria. 
Un'altra stortura della nostra Giustizia come si può vedere, che va a scontrarsi con l'articolo 3 della nostra Costituzione, quello dei diritti inalienabili del cittadino davanti a tutto e un'altra figura magra per il nostro Governo davanti alla Corte di Strasburgo che, dando ragione al dipendente, condanna lo stato italiano e bolla come inutile una legge, la Prodi, che è servita a ben poco, forse solo a far rimanere in vita quelle aziende (una decina in vent'anni) che si possono definire "inutili".

 

Cosa dice la legge n.95 del 3 aprile '79

La procedura di amministrazione straordinaria era regolata, prima della riforma, oltre che dalla legge Prodi anche dalla legge fallimentare n. 267 del 1942. Questo dispositivo escludeva la possibilità di dichiarare il fallimento dell'impresa  che è autorizzata a continuare la sua attività produttiva per una durata determinata, in ogni caso non superiore a cinque anni.
Nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, inoltre, nessun debitore può avviare azioni esecutive, mentre nessun pagamento  dei crediti può avere luogo al di fuori della ripartizione dell'attivo.
L'articolo 1 della legge Prodi dice che:
“quando sia stato accertato giudizialmente, ai  sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa  ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il ministero del Tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria. La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del ministero dell'Industria ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo  237della legge fallimentare.  La revoca del commissario è disposta su parere conforme del Comitato dei MInistri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto  da tre o cinque membri, uno o due creditori chirografi, scelti tra persone particolarmente  esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa”
L'articolo 2 invece stabilisce quelli che sono i poteri e il compenso del commissario:
“con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria   può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per non oltre un anno su conforme parere del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale... Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve  prevedere, in quanto possibile, e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti  da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali... Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità.  L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a duecento milioni. Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di cento dipendenti. Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto dell'entità della gestione."

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