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Anno
XVII n.04-01
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Amedeo Pavone
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Una recente sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Appello di Roma Sezione n. 14, contro la quale gli Uffici Fiscali non hanno ricorso al Consiglio di Stato e quindi è diventata esecutiva, ha decretato, senza mezzi termini: “L’indennità Enpam deve essere tassata con l’aliquota fissa del 12,50 % sulla parte costituente la differenza tra la somma liquidata e l’ammontare dei premi pagati. Deve pertanto essere disposto il rimborso delle somme trattenute in eccesso rispetto al sistema di tassazione sopra delineato.” Nel numero 9/2000 di Leadership Medica e Leader for chemist avevamo ampiamente esposto le ragioni assurde di un Fisco che pretende di tassare indennità e pensioni Enpam con le stesse aliquote di un normale reddito da lavoro, mentre era chiarissimo che, trattandosi di versamenti fatti ad una Fondazione privata per essere accantonati su un proprio conto personale, esistono chiare analogie con versamenti fatti ad una Assicurazione per una normale polizza sulla vita che dà luogo alla sua naturale scadenza al pagamento di una liquidazione o, in alternativa, ad una rendita vitalizia e quindi il sistema di tassazione non può essere dissimile. Già la Commissione Tributaria Provinciale di Roma si era espressa in maniera favorevole al medico in sede di prima istanza, ma la Direzione Generale delle Entrate aveva fatto ricorso insistendo sulla integrale tassabilità dell’indennità in quanto riferita a redditi di lavoro autonomo, ma la Commissione Regionale è stata drastica, riconoscendo l’applicabilità nel diritto tributario del principio di equiparazione dei contributi Enpam ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita in quanto “costituisce remunerazione non speculativa di somme accantonate via via negli anni. L’indennità erogata dall’Enpam è infatti basata su un accumulo di contribuzioni che vengono investite e rivalutate secondo determinati parametri ed alla scadenza offrono la possibilità di percepire una rendita vitalizia o in alternativa di un capitale una tantum.” Come si può facilmente rilevare la sentenza, pur riferita ad una liquidazione in capitale, fa peraltro espresso riferimento anche alle pensioni che equipara ad una rendita vitalizia. Gli Uffici Tributari non sono andati oltre ed hanno accettato la restituzione della quota di acconto eccedente il 12,50 % già trattenuto dall’Enpam in sede di prima liquidazione senza rivolgersi al superiore Consiglio di Stato, evidentemente perché hanno voluto cercare di circoscrivere l’applicazione della norma al solo caso esaminato dalla Commissione Tributaria Regionale. Una eventuale sentenza definitiva del Supremo Organo Giurisdizionale avrebbe infatti avuto un valore “erga omnes” e quindi sarebbe stato impossibile circoscriverne l’applicabilità. Naturalmente per il Fisco italiano siamo tutti evasori e quindi anche sul medico pensionato si deve abbattere la sua mannaia. L’esame di un prospetto del pagamento della pensione di un medico, fa saltare subito agli occhi la enorme discrepanza esistente tra l’importo erogato dall’Enpam sotto forma di pensione cui il medico ha diritto in forza di versamenti depositati mese per mese nel corso di tutta la sua vita lavorativa e la cifra reale che può materialmente riscuotere a fine mese. Alla fine su questi quattrini che il medico riscuote di pensione il Fisco, nel corso degli anni, oltre ad aver già inciso più volte prima, durante e dopo il calcolo dell’ammontare della pensione stessa, alla fine torna a tassare il frutto di quel capitale come se fosse un qualsiasi reddito da lavoro. E’ evidente che, anche in considerazione dell’esosità del Fisco, occorre cercare di trovare una qualsiasi strada - politica, sindacale, giudiziaria - per riuscire a mettere lo Stato Italiano di fronte alle sue responsabilità nei confronti di chi per una intera vita lavorativa ha operato con tariffe sociali per venire incontro ai concetti di solidarietà che lo Stato scarica sulle spalle dei medici, per vedersi poi irriso dal Fisco, che riserva invece un trattamento privilegiato a chi, avendone la possibilità, ha versato i suoi capitali a una Società di Assicurazioni.
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