APRILE 1999 
 
  
 
 

 

CHIAREZZA NELLE NORME PER ALCUNE PATOLOGIE CLINICHE
 
Daria Pesce
 
In data 18 febbraio 1999 veniva eseguita l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari con la quale lo stesso applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di 5 primari dell'Ospedale San Raffaele di Milano per i reati di truffa e falso in atto pubblico. Gli stessi avrebbero formato e sottoscritto cartelle cliniche e schede di dimissione ospedaliera di diversi pazienti attestando ricoveri impropri al fine di ottenere rimborsi superiori a quelli normali relativi a prestazioni ambulatoriali. L'ipotesi accusatoria posta a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare è quella di una sistematica utilizzazione fraudolenta del regime di D.R.G., mediante la formazione di S.D.O. ideologicamente false, posta in essere dai primari ai danni della Regione, ed al fine di ottenere ingiusti rimborsi a favore dell'Ospedale “San Raffaele”. In particolare, nel provvedimento del G.I.P. si è contestato che nelle S.D.O. venivano attestati, per l'espletamento degli esami clinici, ricoveri mai avvenuti, ovvero di durata superiore a quella effettiva, ed, in ogni caso, del tutto ingiustificati posto che, l'esame ben poteva svolgersi in regime ambulatoriale. Tale prassi consentiva ai medici, secondo la tesi accusatoria, di far conseguire al reparto un fittizio maggior livello di “produttività ospedaliera” e, correlativamente, un indebito incremento dei rimborsi corrisposti dal SSN al HRS, con conseguente danno economico per l'Ente Regione Lombardia. I fatti contestati ai medici si radicano, dunque, nell'ambito della pratica clinica relativa a reparti dell'Ospedale “San Raffaele”. Uno di questi reparti, quello di neurologia, ospita il “Centro del Sonno”. Tale centro cura patologie del tutto nuove e prive di una specifica normativa che disciplina puntualmente, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, il modus operandi degli esami clinici ad essa sottesi. Il Nomenclatore del 1996, assunto dall'ordinanza quale parametro normativo dell'irregolarità delle condotte contestate all'indagato, non rispecchia affatto la realtà scientifico-clinica sottesa alla cura del sonno, limitandosi a definire la polisonnografia come “esame diurno e notturno e con metodi speciali”e prevedendo, in ogni caso, un rimborso di sole lire 270.000. Innanzitutto, il Nomenclatore, fornisce unicamente una descrizione nebulosa, incompleta ed anacronistica di una terapia che è ancora sperimentale, altamente innovativa ed in costante evoluzione, ed il tariffario ad essa relativa è totalmente inadeguato e di difficile applicazione. Le dichiarazioni rese dal primario in sede di interrogatorio dinanzi ai Pubblici Ministeri, hanno ampiamente evidenziato l'elevato costo economico sotteso agli esami del “Centro del Sonno” e, soprattutto, alla polisonnografia: essa richiede infatti la presenza costante di personale tecnico e medico, l'uso di apparecchi tecnologici sofisticati, nonché un'analisi dei risultati diagnostici particolarmente complessa, necessitante uno studio di almeno 4/5 ore da parte del medico. Tali circostanze mostrano chiaramente l'erroneità della definizione fornita dal Nomenclatore della polisonnografia quale esame meramente ambulatoriale, anziché di laboratorio. Proprio per le ragioni sopra descritte, il primario aveva sollecitato più volte, senza esito, i dirigenti del SSN, al fine di ottenere delucidazioni sulle modalità di applicazione del sistema di D.R.G. Alla descritta inadeguatezza della normativa inerente gli esami del sonno ed, in particolare, la polisonnografia, all'indifferenza mostrata dai dirigenti del SSM, si aggiungeva, da un lato, la necessità di contenere la lista d'attesa dei pazienti effetti da disturbi del sonno (che normalmente era di almeno tre mesi) e, dall'altro, gli inviti rivolti ai medici dagli organi della amministrazione dell'Ospedale, finalizzati ad un bilanciamento dei costi, necessario per la stessa sopravvivenza del reparto in questione. Tali considerazioni rese avanti i Pubblici Ministeri, mettono in luce che il regime di ricovero adottato nei casi di polisonnografia completa in laboratorio, fosse imposto dalla assoluta necessità di fornire ai pazienti la terapia adeguata al loro peculiare stato patologico. Si tratta dunque di un'eneludibile esigenza clinica. Nel corso del 1996, venivano messi a disposizione del reparto del sonno alcuni apparecchi portatili di nuova invenzione per la registrazione di vari tipi di polisonnografia, la cui adozione poteva quanto meno decongestionare la lista d'attesa dei pazienti. Questi apparecchi, di elevatissimo valore economico (alcuni hanno un valore superiore ai quaranta milioni di lire) necessitavano di almeno due contatti con la struttura ospedaliera per la loro applicazione e rimozione, e, di regola, almeno due contatti “intermedi” per il cambio della batteria e/o della cassetta di registrazione e/o per il controllo del loro funzionamento. Sia per l'applicazione che per la rimozione era indispensabile la presenza di personale medico e tecnico. Il descritto quadro di intervento terapeutico giustificava, dunque, la sua sussunzione nel regime di DRG completo, in quanto caratterizzato dall'affidamento nelle mani del paziente (spesso poco attento alla salvaguardia dell'apparecchio) di strumenti tecnologici di elevatissimo valore economico, ed in quanto necessitante, per la sua stessa efficacia clinica, di un continuo contatto con il personale medico e tecnico della struttura ospedaliera. La ratio oggettiva e soggettiva sottesa alle modalità di ricovero in regime di DRG, costante al primario del reparto, deve essere, pertanto, individuata nella necessità di bilanciare l'elevato costo degli esami (polisonnografia) e di garantire l'applicazione della terapia più idonea alle singole patologie dei pazienti in cura. In altri termini, la condotta in essere dal primario appare oggettivamente e soggettivamente improntata, non già al perseguimento di un profitto, bensì ad impedire la chiusura del centro del sonno per perdite economiche, da un lato, e, dall'altro, a garantire un'adeguata ed efficace prestazione terapeutica ai malati in cura. Questa è la corretta chiave di lettura dei fatti attribuiti ai primari del S. Raffaele all'ordinanza, come comprovato dalle considerazioni che seguono: come già precisato, è emersa per la prima volta nel corso degli interrogatori resi dai medici, la circostanza per la quale il vuoto normativo sugli esami del “Centro del Sonno”, l'indifferenza mostrata dai dirigenti del SSN, gli inviti esercitati dagli organi dell'amministrazione del HSR sui medici unitamente all'ineludibile esigenza clinica di diminuire la lista d'attesa dei pazienti, garantendo loro la terapia più efficace ed adeguata, sono state causa efficiente dell'espletamento del polisonnogramma completo in laboratorio in regime di D.R.G. Tra l'altro i medici nulla hanno guadagnato dai ricoveri in quanto essi potevano usufruire di compartecipazioni solo se svolgevano prestazioni ambulatoriali e non ricoveri. Tali circostanze oggettive comprovano chiaramente che il primario non solo non ha avuto alcun guadagno economico dall'espletamento dei ricoveri, ma, semmai, una perdita pecuniaria causata proprio dallo svolgimento degli esami in regime di D.R.G. anziché in regime ambulatoriale. Pertanto l'indagine giudiziaria è il realtà un frutto di una carenza normativa e di una non chiara interpretazione di norme incomplete già esistenti. E' quindi auspicabile che il Ministero della Sanità si adoperi per ottenere una adeguatezza e chiarificazione delle norme, al fine di evitare scandali che non giovano a nessuno, e di offrire adeguate cure ai malati.

Daria Pesce Avvocato Penalista

 

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