Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Vicenza

Il 9/12/98 è stata depositata la sentenza n. 201/09/98 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Sezione n. 9 la quale ha respinto il ricorso della Direzione regionale delle Entrate del Veneto (Sez. di Vicenza) e ha confermato il giudizio di 1 grado. La Commissione Tributaria di 1° grado di Vicenza aveva, con decisione adottata il 7/6/1994, accolto il ricorso predisposto dal Rag. Gilberto Baldinato, Direttore dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Vicenza, per conto di un medico di medicina generale della provincia, dichiarando non assoggettabile ad imposta l'importo dell'indennità dell'ENPAM corrispondente alla percentuale di contributo obbligatorio posto a carico del ricorrente. Il medico aveva presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Intendenza di Finanza all'istanza presentata l'1/6/1991 all'Intendenza stessa intesa ad ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta in sede di liquidazione dell'acconto ENPAM”.