| GENNAIO 1999 |


Daria PesceL'emergenza in atto sul territorio nazionale riguardo all'ingresso in Italia di extracomunitari pone l'attenzione sull'aspetto puramente legislativo della questione, ovvero sul tema della regolarizzazione di questi immigrati.
Recenti fatti di cronaca nera hanno avuto un forte impatto sull'opinione pubblica e riaperto quindi il dibattito, ultimamente un po' affievolitosi, sulla necessità o meno di porre degli argini all'entrata nel nostro paese di cittadini non appartenenti all'Unione Europea. Ai sostenitori di una politica dell'immigrazione più rigida si contrappongono i fautori di un'integrazione non impossibile da raggiungere, ma da favorire con provvedimenti su più livelli. In questo contesto il discorso sull'occupazione - già essenziale quando si parla di nostri connazionali - assume particolare rilievo quando il posto di lavoro diviene condizione essenziale per la permanenza in Italia. Il testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, introdotto con decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, fornisce una dettagliata disciplina in materia di rapporti di lavoro tra cittadini dello stato italiano e stranieri. Tale normativa riassume, integra e in gran parte espressamente abroga, la legislazione precedente. Nel caso in esame gli articoli di legge che maggiormente interessano riguardano, in primo luogo, gli “obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro”; l'art. 7 del decreto legislativo sancisce espressamente che chiunque assuma per qualsiasi causa alle proprie dipendenze (lo straniero) è tenuto, entro 48 ore, a darne comunicazione scritta all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Il successivo art. 12 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine) al primo comma stabilisce che “chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello statoin violazione delle norme del presente testo unico è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tre milioni.”, e, al quinto comma “chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa a trenta milioni.” Le violazioni del datore di lavoro subordinato trovano, invece, autonoma disciplina in un altro articolo del T.U.: l'art. 22 decimo comma prevede “l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni per il datore di lavoro che occupi alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno”. Tali disposizioni pur non riferendosi direttamente a condotte di colui che assume a contratto di lavoro autonomo persone extracomunitarie, sembrano tuttavia potersi applicare estensivamente anche a tali casi, specie ove si consideri la ratio del nuovo testo unico, volto chiaramente a scoraggiare ogni attività astrattamente idonea a favorire l'immigrazione clandestina. purtroppo la mancanza di giurisprudenza sul punto non aiuta a configurare in concreto la fattispecie punibile, tuttavia, ad una prima analisi, qualora il datore di lavoro non
ottemperi l'obbligo di comunicazione di cui al sopracitato art. 7 potrebbe essere ritenuto responsabile della “violazione delle norme del T.U.” e, quindi, punito ai sensi del successivo art. 12. Ritengo pertanto che il datore di lavoro che assuma, con un contratto di lavoro autonomo, anche a provvigioni, uno straniero privo del permesso di soggiorno, potrebbe integrare la condotta punita dell'art. 12 del T.U. di colui che trae “un ingiusto profitto” derivante dalla “condizione di illegalità dello straniero”, ovvero ricadere nella fattispecie prevista e punita all'art. 22 del decreto legislativo, stabilita per il datore di lavoro subordinato ma estendibile anche ad altre ipotesi.
Daria Pesce Avvocato Penalista
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