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Assumendo che per erboristici si intendano i prodotti
a base di piante officinali e loro derivati utilizzati come singoli composti
o miscele in prodotti sfusi o preconfezionati, il legislatore comunitario
colloca tali prodotti nella categoria generale di prodotti salutistici
destinati al consumatore e li identifica, in funzione delle loro presentazione,
dose, via di somministrazione o applicazione, più specificatamente in
prodotti aventi effetti nutrizionali, fisiologici, terapeutici e cosmetici.
Con il termine erboristici si identificano in Italia i prodotti caratterizzati
dalla presenza di piante officinali e loro derivati generalmente venduti
nelle erboristerie. Trattasi tuttavia di una merceologia non riconducibile
o assoggettata a specifica normativa nè nel nostro paese né come detto
sopra in Europa.
In tema di prodotti erboristici ed erboristerie è necessario
ricordare come il nostro paese viva una situazione particolare, legata
alla diversa tradizione locale ed al nostro retroterra culturale e storico.
L’enorme sviluppo dell’erboristeria in Italia degli ultimi decenni non
ha trovato corrispondenza infatti in altri paesi della comunità europea.
I negozi “Reformhaus” e “Bioladen” presenti in Germania, i “magasins de
dietétique” in Francia, gli “health food shops” in Inghilterra sono realtà
commerciali diverse dall’erboristeria come intesa tradizionalmente nel
nostro paese. Tali differenze vanno tuttavia assottigliandosi, soprattutto
perchè muta la fisionomia delle erboristerie nazionali dove non si vendono
più solamente erbe sfuse, ma tutta una gamma di altri prodotti. I negozi
health-food, oltre agli integratori vendono anche alimenti biologici,
erbe, cosmetici cosiddetti naturali, come peraltro anche i “magasins de
dietétique” ed i “Reformhäuser”. L’erboristeria nostrana sta assumendo
la fisionomia del negozio di prodotti salutistici, come esistono anche
negli altri paesi. L’erborista non si limita, oggi, alla preparazione
e vendita di miscele d’erbe sotto forma di infusi o tisane, ancorché queste
attività per alcune erboristerie siano di grande rilievo. L’erboristeria
è comunque l’ultimo atto di un complesso percorso di filiera che parte
dalla coltivazione delle piante officinali e segue le tappe della raccolta,
lavorazione, trasformazione, miscelazione, confezionamento e commercializzazione
di quello che si identifica nel prodotto erboristico.
DIMENSIONI DELLA REALTÀ ERBORISTICA
Da una indagine effettuata su Austria, Danimarca, Francia, Germania,
Grecia, Italia, Olanda, Svezia e Regno l’ European Herbal Growers Association
(2002) ha valutato che il numero complessivo di addetti alla coltivazione
ed alla raccolta di piante officinali sia stimabile in un valore di 10.139
unità, delle quali 2.126 solo in Italia. Le aziende, salvo limitate eccezioni,
hanno prevalentemente carattere di imprese familiari. Da una indagine
effettuata da ISAFA in Italia nel 1999 risulta che la superficie investita
a piante officinali in Italia supera i 3.000 ettari. La regione che ha
più della metà del suo territorio investita in piante officinali è la
Calabria, dove la coltura più importante è quella del bergamotto. Le altre
due regioni in cui la quota di terreno investita in officinali ha una
certa importanza (10-50% del territorio) sono il Piemonte e la Toscana,
segue la Sicilia con il 5-10% del territorio coltivato ad officinali.
In altre 9 regioni Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Marche, Umbria,
Abruzzo, Puglia e Sardegna la superficie investita va dal 1 al 5% ed in
altre 7, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli, Lazio, Molise, Campania
e Basilicata la superficie investita in officinali è inferiore all’1%
rispetto a quella calcolata. 1 La schiacciante maggioranza delle aziende
è rappresentata da imprese individuali (79%), mentre le società di vario
tipo (cooperative, soc. agricole semplici, s.n.c., s.r.l.) sono meno del
20%, il 3% è rappresentato da aziende di Enti, Istituti agrari ed Associazioni.
Si ritiene che le aziende che trasformano e producono prodotti erboristici
ed integratori sono nel nostro paese circa 1.200, per un totale di oltre
25.000 addetti. 2 Oltre il 70 % di tali aziende rientra nella definizione
di PMI. Conferma tale stima il dato diffuso dal Ministero della salute
che l’anno scorso in applicazione di una circolare (circ. n. 3 del 18
luglio 2002), che ha inserito nel contesto della disciplina degli integratori
alimentari i prodotti a base di erbe aventi funzionalità salutistica,
ha ricevuto notifiche da parte di 1100 imprese.
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Il mercato erboristico in Europa nei canali Farmacia,
Erboristeria e Grande distribuzione nel 2001, ha in termini di consumi
un valore di circa 9.000 Milioni di euro, dei quali 650 circa riferibili
all’Italia, 3.900 alla Germania, 2.350 alla Francia, 660 al Regno Unito,
340 alla Spagna, 200 al Belgio, 100 all’Austria e 800 agli altri paesi.
3 Il consumo d’integratori in Europa nei canali Farmacia, Erboristeria
e Grande Distribuzione nel 2000 è stimato in un valore di 15.800 Milioni
di Euro, dei quali 1.000 sono riferiti al mercato Italiano, 3.500 alla
Germania, 3.400 al Regno Unito, 3.000 alla Francia, 1.900 alla Scandinavia,
1.000 all’Austria, 500 all’Olanda e 1.000 negli altri paesi. In Europa
sono presenti 15.200 punti vendita al dettaglio (erboristerie e health
products shops, non farmacie) dei quali solo in Italia oltre 4.000,con
15-20 mila addetti, in Germania 3.000, in Spagna 3.000, in Francia 2.000,
nel Regno Unito 2.000 e oltre un migliaio negli altri paesi. 4 L’indotto,
in termini occupazionali tra informatori, agenti, grossisti, trasporti
etc. del settore è di oltre 80.000 unità 1
LEGISLAZIONE EUROPEA
In Europa non si parla e non si è mai parlato di prodotto erboristico,
mentre lo scenario comunitario dei prodotti salutistici negli ultimi anni
si è andato trasformando in risposta alle esigenze di un mercato che assumeva
dimensioni sempre più considerevoli. L’Europa infatti, al fine di rendere
omogeneo tale mercato, eliminare gli ostacoli alla libera circolazione
e soprattutto garantire la salute del consumatore, ha individuato, o sta
individuando per ogni categoria merceologica di prodotti salutistici specifiche
regole. Le categorie merceologiche europee non sono basate sulla natura
e composizione dei prodotti, bensì sulla loro presentazione, finalità
d’uso, dose e via di somministrazione/applicazione. Sono pertanto alimenti
le sostanze ed i prodotti destinati ad essere ingeriti, sono integratori
le sostanze ed i prodotti presentati per effetti nutrizionali e fisiologici,
sono farmaci le sostanze ed i prodotti presentati come aventi effetti
terapeutici, sono cosmetici i prodotti per uso topico atti al mantenimento
in buono stato, saranno alimenti potenziati ( una nuova direttiva è in
studio) i prodotti a base di nutrienti supportati da fibre, sostanze vegetali,
sali minerali e vitamine. Il legislatore europeo non vuole spazi vuoti,
zone grigie, il mercato deve essere organizzato in maniera uniforme ed
il consumatore ugualmente garantito in qualsivoglia paese europeo abbia
comprato i prodotti. Il legislatore europeo non conosce il prodotto erboristico
perché non riconosce prodotti diversi da quelli che per finalità e presentazione
non possano essere classificabili come alimenti, integratori, farmaci
e cosmetici. La possibile commercializzazione di tali prodotti nei diversi
canali è scelta lasciata ai singoli stati e comunque le norme europee
non entrano nel merito di tali aspetti.
ALIMENTI
L’alimento è definito come: “Sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato; destinato a essere ingerito o di cui si
prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani per
fini nutrizionali”. La normativa vigente è complessa ed articolata e disciplina
nello specifico i prodotti preconfezionati. È interessante tuttavia ricordare
che la definizione di alimento sta subendo una profonda evoluzione con
una amplificazione del ruolo e delle finalità sulla spinta della crescente
consapevolezza che una alimentazione sana ed equilibrata costituisce un
mezzo fondamentale per la prevenzione e il mantenimento della salute.
Gli alimenti non sono più considerati come semplici apportatori di nutrienti,
ma acquisiscono finalità aggiuntive di tipo “funzionale”, volte non solo
al mantenimento del buon stato di salute, quando non alla riduzione sensibile
di un fattore di rischio. Esiste in tal senso una recente proposta di
regolamento comunitario sui cosiddetti “Alimenti addizionati” ovvero quelli
ai quali sia possibile aggiungere vitamine e minerali e talune altre sostanze
(Direzione generale Sicurezza dei Consumatori doc. 329/03), intendendosi
come altre sostanze anche estratti vegetali. È prevista la realizzazione
di un sistema di monitoraggio diretto ad individuare le sostanze il cui
impiego negli alimenti è vietato o soggetto a condizioni, che saranno
inserite in apposite liste. Se è vero che la definizione di alimento sta
subendo una profonda evoluzione con una amplificazione del ruolo e delle
finalità, che una alimentazione sana ed equilibrata costituisce un mezzo
fondamentale per la prevenzione e il mantenimento della salute oltre ad
un supporto nella riduzione di taluni rischi, il legislatore europeo intende
difendere il consumatore da atteggiamenti non corretti legati alla presentazione
dei prodotti alimentari. A tale fine è stato avviato l’iter per l’adozione
di un regolamento del Parlamento e del Consiglio atto a disciplinare la
presentazione e la pubblicità degli alimenti destinati al consumatore
finale ed alla collettività.
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Il regolamento definisce i requisiti della pubblicità
di tali prodotti che deve: essere veritiera e non ingannevole, non indurre
a comportamenti sbagliati, non deve fare riferimento a prevenzione e cura
di patologie (sono previste possibili deroghe per taluni ingredienti riconosciuti
utili nella riduzione di un rischio), non deve riferirsi a effetti generali
e non specifici, non deve attribuire effetti psicologici, non deve riferire
a effetti dimagrimento/ riduzione peso, non all’uso di testimoni scientifici
(medici, associazioni..) e gli effetti devono essere supportati da dati
scientifici.
INTEGRATORI
La Direttiva 46/2002/CE del 10 giugno 2002 definisce come integratori
alimentari: “i monocomposti e pluricomposti, destinati a integrare la
dieta normale, aventi effetto nutritivo e fisiologico, destinati ad essere
ingeriti in piccoli quantitativi unitari, presentati sotto forma di capsule,
pastiglie, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti
in fiale, flaconi a contagocce ed altre forme simili, di liquidi e polveri”.
Il campo di applicazione attuale è limitato a “vitamine e sali minerali”,
ma entro 5 anni è prevista la regolamentazione delle altre sostanze “
aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti vegetali qualora
impiegate in tali tipologie di prodotti”. La Direttiva integratori si
basa su un sistema a liste positive delle sostanze e degli ingredienti
ammessi (ad oggi vitamine e sali minerali e sostanze vitaminiche e minerali)
realizzate a cura del Comitato Scientifico dell’alimentazione umana; è
prevista una notifica dell’etichetta all’autorità competente del Paese
dove avviene la commercializzazione dell’integratore e il responsabile
della loro immissione sul territorio comunitario è tenuto a fornire precise
garanzie effettuando una valutazione della loro sicurezza prima della
loro commercializzazione effettuando una valutazione del rischio che tenga
in considerazione i dati di letteratura, la sensibilità dei diversi gruppi
di consumatori, l’apporto eventuale degli stessi componenti dell’integratore
derivanti da altre fonti alimentari ed i valori di riferimento di tali
componenti per la popolazione. Gli integratori devono essere realizzati
presso stabilimenti di produzione idonei allo scopo, adottando le opportune
Norme di buona produzione. Nell’etichettatura di tali prodotti è esplicitamente
vietato il riferimento ad ogni attività di cura e prevenzione di patologie.
FARMACI
Parlando di prodotti a base di piante è necessario ricordare le possibili
applicazioni anche al settore farmaceutico. Ad oggi, per i farmaci a base
vegetale si applicano le stesse regole previste per i farmaci dalla Direttiva
65/65/CEE e successivi aggiornamenti (Direttiva 75/318/CEE, Direttiva
75/319/CEE, Direttiva 89/341CEE, Direttiva 2001/83/CE e Direttiva 2001/20/CE
in materia di applicazione delle buone pratiche cliniche). Nei considerando
della Direttiva 2001/83/CE si citano genericamente i “farmaci vegetali
tradizionali” e si parla della necessità di adottare gli opportuni standard
di qualità, efficacia e sicurezza per i medicinali derivati da piante
e per galenici di origine naturale. Con la proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2001/83/CE in tema di
farmaci vegetali tradizionali (2002/0008 COD) è prevista una procedura
speciale che consente di registrare in forma semplificata e dunque commercializzare
i farmaci vegetali tradizionali senza l’obbligo di fornire informazioni
e documenti relativi alle prove e alla sperimentazione comprovanti la
loro sicurezza ed efficacia. A tali prodotti si applicano tuttavia le
stesse prescrizioni in materia di fabbricazione e qualità del farmaco
classico. La nuova direttiva si applica a sostanze e preparazioni diversi
da alimenti e integratori: “aventi proprietà curative o profilattiche
delle malattie umane; somministrati all’uomo allo scopo di stabilire una
diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche
dell’uomo, che in virtù della loro composizione e del loro scopo, sono
destinati ad essere utilizzati senza l’intervento di un medico; a fini
diagnostici o di prescrizione o controllo del trattamento; somministrati
solo in una determinata concentrazione; per uso orale, esterno e/o inalatorio;
sotto forma di estratti,decotti, tinture, sciroppi, colliri”. Sono date
al proposito le seguenti definizioni: * farmaco: sostanza o preparato
che contenga come principi attivi una o più sostanze vegetali o uno o
più preparati vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione
ad uno o più preparati vegetali; * preparati vegetali: preparati ottenuti
sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione,
spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione e fermentazione.
In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate,
tinture, estratti, oli essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati
lavorati; * sostanze vegetali intendendosi come tali tutte le piante,
le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o
tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche
allo stato fresco... Obiettivi della direttiva una maggiore tutela della
salute pubblica, istituendo un quadro giuridico speciale per i farmaci
vegetali tradizionali, eliminando così qualunque differenza o incertezza
circa lo status di questi prodotti attualmente esistenti nei vari Stati
membri e consentendo di conseguenza la libera circolazione di questi prodotti
nel mercato unico. Anche nella nuova direttiva è previsto un sistema a
liste positive delle piante e la realizzazione di monografie a cura del
Comitato farmaci tradizionali dell’EMEA. Per la registrazione devono essere
fornite garanzie sulla sicurezza e la qualità attraverso la presentazione
delle stesse informazioni e dei documenti necessari per una domanda di
autorizzazione ai sensi del capo 1 del titolo III della Direttiva 2001/83/CE,
tra cui i risultati delle prove chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche
e la documentazione bibliografica o certificazioni di esperti comprovanti
l’impiego medico tradizionale del prodotto, oltre a una rassegna bibliografica
dei dati riguardanti la sicurezza corredata di una perizia. La produzione
deve avvenire in stabilimenti produzione idonei allo scopo.
COSMETIC
I Sono cosmetici i prodotti, diversi dai medicinali, caratterizzati
da una presenza più o meno rilevante di sostanze vegetali o naturali,
che rivendicano come finalità la pulizia, la profumazione, la modifica
dell’aspetto, la correzione degli odori corporei, la protezione o il mantenimento
in buono stato della cute e dei suoi annessi. I cosmetici non possno avere
né vantare alcune finalità nel trattamento o cura di patologie. La produzione
e la commercializzazione di cosmetici in Europa, qualunque sia la loro
natura e qualunque canale distributivo possa essere scelto (erboristico
compreso) sono assoggettate al rispetto di tale definizione e dei limiti
funzionali previsti, nonché al rispetto di tutte le regole imposte per
la produzione e l’immissione sul mercato comunitario di tali prodotti.
La produzione ed il confezionamento di tali prodotti deve avvenire in
locali idonei in condizioni di Buona Pratica di Fabbricazione. Per ciascun
cosmetico deve essere predisposta la valutazione della sicurezza prendendo
in considerazione principalmente il profilo tossicologico, la formula
chimica ed il livello di esposizione delle singole materie prime. Attraverso
un sistema a liste sono identificate le sostanze il cui utilizzo è sottoposto
a divieti o limiti di utilizzo. Le sostanze non inserite in tali elenchi
si intendono ammesse all’uso purché il loro utilizzo sia proprio in relazione
alla natura e finalità del cosmetico e purché il prodotto finale sia conforme
ai requisiti di sicurezza imposti 6.
LEGISLAZIONE NAZIONALE
I molti tentativi sviluppati negli ultimi venti anni di dare un ordinamento
giuridico al settore erboristico sono falliti per diverse ragioni riconducibili
alle di. Ad oggi il riferimento normativo per l’attività di erborista
è ancora dato da norme a carattere generale degli anni 30 (L.6.1.31 n.
99, RD 19.11.31 n. 1793, RD 26.5.32 n. 772) 4 e da norme specifiche che
riguardano le erbe (es. Manna RD 12.8.27, n.1773, Cinchona RD 8.3.34 n.736,
Camomilla L. 30.1040 n. 1724, Digitale L. 9.10.1942 n. 142, Citrus A.,
Hipericum, Circ. Min San. 20.10.1999, Gingko Biloba Circ. Min San. 21.11.2001,
Kava-Kava Circ. Min Sal 22.1.02 ecc.).
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| Una circolare del 1981, la cosiddetta circolare Aniasi, (Circ. Min .San.
8/1981) ha distinto tra piante dotate di alto potere tossico o di una particolare
attività farmacologica e piante suscettibili di utilizzazione in campi diversi
da quello farmaceutico, ha definito le piante vendibili in erboristeria
come piante suscettibili di utilizzazione diversa da quella terapeutica
“in grado di operare qualche intervento favorente le funzioni fisiologiche
dell’organismo e ritenute comunque innocue” ed ha stabilito che “ l’erborista
non deve miscelare erbe in base a prescrizione medica” nè “suggerire ai
clienti rimedi a base di erbe a scopo di prevenzione o cura di malattie
o malesseri sintomatici” Con la circolare n.3 del 18 luglio 2002, (ed il
successivo Telegramma Min. sal. del 25.10.2002), il Ministero della salute
al fine di monitorare il mercato in forte espansione di tali prodotti, in
attesa dell’applicazione della direttiva 46/2002 sugli integratori, ha inserito
i prodotti a base di sostanze naturali di origine vegetale proposti al consumo
per effetti fisiologici (fatta eccezione per tisane, thè, prodotti da infusione)
nel contesto della disciplina degli integratori. Ha quindi previsto al pari
degli integratori l’obbligo di notifica preventiva al Ministero della salute
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 111/1992 e contestualmente alla notifica,
l’invio della etichetta dei prodotti e schede informative sulle piante nuove.
Entro 10.12.02 le aziende hanno informato il Ministero della Salute sugli
integratori salutistici da loro distribuiti. Entro il 10.12.02 le aziende
produttrici hanno informato il Ministero e le Autorità sanitarie competenti
territorialmente dello svolgimento di attività produttiva di integratori
salutistici. Con le varie proposte legislative, che si sono susseguite negli
ultimi venti anni, si è cercato di dare all’erborista una dignità professionale
riconosciuta dalla legge, ma sempre partendo dalla definizione di prodotto
erboristico. Questo secondo taluni avrebbe garantito all’erborista una posizione
di monopolio rispetto a tali prodotti similmente a quanto avvenuto per i
farmaci in farmacia. Viceversa ha portato al risultato di confondere il
luogo dove vengono venduti dei prodotti naturali, chiamiamoli pure salutistici,
tra cui anche le erbe, con la persona che sarà autorizzata a fare miscele
di erbe ed a consigliare quale erba e quale miscela sarà adatta per questo
o quel problema. Si tratta di una teoria non in linea con l’europea che
non riconosce l’esistenza di una categoria a se stante di prodotti erboristici
e che in ogni caso punta ad abbattere ogni situazione di monopolio. Per
quanto riguarda l’ipotesi di un negozio esclusivista di prodotti erboristici,
non è facile immaginare che altri paesi europei diano seguito ad un esempio
italiano in questo senso. La determinazione di un certo canale di vendita
è tradizionalmente una prerogativa dei singoli stati, la comunità, generalmente,
non entra nel merito di tali aspetti. Per l’erboristeria cercare una posizione
di monopolio per la vendita di questi prodotti sarebbe controproducente
perché si corre il rischio che molti dei prodotti oggi in vendita quasi
esclusivamente in erboristeria, potrebbero essere spinti verso altri canali
di vendita, lasciando all’erboristeria, insieme alla farmacia, le erbe e
relativi derivati, ma anche un campo di azione molto più ristretto di quello
attuale. Una posizione di monopolio sanzionata dalla legge può sembrare
una prospettiva allettante, ma dall’altro lato può essere un fattore fortemente
limitante, specialmente in un settore come quello della “salute naturale”
che vede oggi uno sviluppo sempre più veloce e dei mutamenti molto profondi.
La direzione da prendere, perciò, è quella di non chiudere, in partenza,
a nessun prodotto inerente la salute naturale l’accesso alla erboristeria.
Saranno fattori determinanti la serietà e la professionalità dell’erborista,
anche perché oggi è un laureato che ha alle spalle come minimo una “laurea
breve”, con specializzazione specifica verso le piante officinali, le loro
applicazioni ed utilizzi. Questo studio fa dell’erborista non un semplice
negoziante, ma un operatore della salute in grado di consigliare sull’utilizzo
di prodotti a base naturale. Salute, intesa come mantenimento del benessere,
dell’efficienza e della prestanza fisica, e che assume un significato sempre
più importante in una società che vede il progressivo aumento della vita
media, il rifiuto all’accettazione passiva del benché minimo disturbo e
la necessità di tenere sempre ai massimi livelli l’efficienza di ciascun
individuo. Società nella quale il rapporto con la natura è perso e viene
ricercato attraverso succedanei: da qui la rinascita del “naturale” in tutte
le sue forme. Naturale come modo per ritornare al passato ad una dimensione
più familiare, più personale, meno di massa, meno da globalizzazione. Naturale
visto anche come efficace alternativa ai trattamenti “tradizionali” ritenuti
aggressivi e carenti anche sotto il profilo del rapporto umano e che deve,
proprio in ragione di questo, essere affidato solo ad operatori esperti,
seri e profondamente responsabili. |