I. La Proposta di Legge per la revisione delle procedure comunitarie per l’autorizzazione dei farmaci e la riforma dell’Agenzia Europea per la Valutazione dei Farmaci.

Gli antefatti
Nel corso del 1993 venne portata a compimento una radicale revisione delle procedure del protocollo farmaceutico nell’ambito della Comunità Europea unitamente alla creazione della Agenzia Europea per la Valutazione dei farmaci, conformemente alla Normativa (CEE) nº 2309/93. Appariva dunque perfezionato lo Statuto Giuridico del farmaco che aveva visto gli albori nel 1965. Ciò non significa che lo Statuto fosse privo di lacune ed errori. L’Europa è in divenire e in continua evoluzione e sebbene non sia giunta al pieno consolidamento, è comunque in uno stato avanzato di sviluppo e ben definita nei suoi aspetti istituzionali fondamentali. D’altro canto, nel corso del 2001, un ulteriore passo importante e ampiamente auspicato era stato fatto: la Codificazione della legislazione farmaceutica europea. Tuttavia, per via della sua stessa natura di modello in evoluzione, una volta terminato il processo di Codificazione, una nuova revisione si rivelava necessaria. Si trattava dell’emendamento sollevato dalla Commissione Revisione 2000, che assunse la definitiva forma di proposta di legge nel 2001, passando per una Proposta di Direttiva a modifica della Direttiva 2001/82/CE in virtù della quale si definisce un codice comunitario relativo ai farmaci veterinari, nonché una Proposta di LEGGE mirante alla definizione di procedure comunitarie in materia di autorizzazione, supervisione e vigilanza sui farmaci rivolta a farmaci per uso umano e veterinario e in virtù della quale viene creata l’Agenzia Europea per la Valutazione dei Farmaci.

Il primo gennaio 1995 entrarono pertanto in vigore le nuove procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza sui farmaci. Nel cuore stesso della suddetta disposizione, l’Agenzia Europea per la Valutazione dei Farmaci perseguiva diversi obiettivi, quali la condivisione del potenziale rappresentato dalle conoscenze scientifiche degli Stati membri, nell’intento specifico di garantire un elevato livello di salvaguardia della salute pubblica, la libera circolazione dei prodotti farmaceutici, nonché l’accesso dei cittadini europei ai farmaci di nuova generazione. Tali obiettivi continueranno ad avere forza legale nei cinque anni successivi. La Normativa (CEE) nº 2309/93 aveva previsto la possibilità di un’evoluzione delle suddette procedure. Si sono, inoltre, rivelate necessarie le disposizioni generali relative alla commercializzazione dei farmaci per uso umano, definitivamente incluse nella Direttiva (2001/83/CE) ai sensi della quale si stabilisce un codice comunitario relativo ai farmaci per uso umano.

Le sfide
L’evoluzione dei risultati internazionali ed europei, unitamente al progresso della scienza in generale, nonché l’attuale sviluppo della biotecnologia, la terapia genetica, le innovazioni in corso in materia di farmaci genomici e gli esperimenti connessi alla terapia somatica xenogenetica, richiedono per il futuro un adattamento obbligato dell’attuale legislazione generica e delle rispettive procedure di autorizzazione per la commercializzazione. La globalizzazione scientifica deve procedere di pari passo con la globalizzazione delle pratiche regolamentari. Nessun sviluppo regolamentare nell’ambito dell’autorizzazione dei farmaci può prescindere da tali presupposti. Occorre considerare la portata globale della questione. Il farmaco, per sua stessa natura e finalità, vanta una dimensione assolutamente mondiale. Inoltre si deve tenere in considerazione l’allargamento dell’Unione Europea che impone a tutte le istituzioni la revisione delle proprie norme operative.

La base giuridica del nuovo Regolamento
La Commissione europea, nell’ambito della presentazione della sua nuova proposta di Legge, la quale modifica le procedure di autorizzazione dei farmaci e riforma della struttura e del funzionamento dell’Agenzia europea per la valutazione dei farmaci, opera una precisa giustificazione del fondamento giuridico sul quale si basa la stessa proposta. Questa spiegazione era tanto necessaria quanto utile. Si tratta di un aspetto assolutamente cruciale dal punto di vista istituzionale. La Normativa (CEE) n° 2309/93 ai sensi della quale venne creata l’Agenzia e s’introdusse una procedura centralizzata per l’autorizzazione dei farmaci, venne adottata sulla base dell’articolo 235 del Trattato CE, sebbene non contemplasse, nel 1993, alcuna competenza specifica. Il ricorso all’“articolo finestra 235” si rivelò dunque di particolare importanza nel conferire alla Comunità competenze complementari nei suddetti ambiti. La Commissione, nel momento di presentare la sua nuova proposta, ha ritenuto che non fosse necessario alcun tipo di riferimento all’articolo 235, data l’esistenza di un fondamento giuridico ad hoc. Per questa ragione, essa fonda la propria proposta sull’articolo 95 lettera b) comma 4 dell’articolo 152 di cui al Trattato CE. L’articolo 95, il quale prevede il ricorso alla procedura di decisione congiunta dell’articolo 251, costituisce il fondamento giuridico per la realizzazione degli obiettivi enunciati all’articolo 14 del Trattato, fra i quali un cenno merita la libera circolazione dei beni (comma 2 dell’articolo 14) e, nello specifico, dei farmaci per uso umano e veterinario.

Le Modifiche

1.Cambiamenti a livello delle Procedure di Protocollo
La Commissione Europea, una volta commissionata una Relazione di valutazione esterna ed effettuate le proprie analisi circa l’esperienza acquisita, è venuta a trovarsi in una situazione piuttosto complessa, dal punto di vista della procedura legislativa. Era quanto mai palesemente manifesta le necessità di perfezionare le procedure di autorizzazione relative alla commercializzazione dei farmaci nell’ambito della Comunità, nonché di modificare determinati aspetti amministrativi dell’Agenzia Europea per la Valutazione dei Farmaci. Senza dubbio non si vedeva la necessità di apportare modifiche sostanziali alla Normativa (CEE) n° 2309/93, se non determinate correzioni di specifiche norme di funzionamento e adattamenti in direzione dell’evoluzione scientifica e tecnica, nonché del futuro allargamento dell’Unione Europea.

Dalla stessa relazione emerge l’esigenza di conservare intatti i principi generali precedentemente definiti in materia di procedura centralizzata. Dall’altra parte, si era provveduto all’adozione della Direttiva 2001/83/CE, tramite la quale si stabiliva un codice comunitario relativo a farmaci per uso umano (22), nonché della Direttiva 2001/82/CE, , tramite la quale si definiva un codice comunitario relativo a farmaci per uso veterinario (23), occorreva pertanto aggiornare l’insieme dei riferimenti effettuati nell’ambito della Normativa (CEE) nº 2309/93 alle Direttive codificate e così pure nella nuova proposta. Sul fondamento di tali presupposti, emerse la Proposta di Legge del Parlamento Europeo e del Consiglio, in virtù della quale si provvedeva alla definizione di procedure comunitarie in materia di autorizzazione, supervisione e vigilanza sui farmaci, relativamente ai farmaci per uso umano e veterinario e, ai sensi della quale si veniva a creare l’Agenzia Europea per la Valutazione dei Farmaci. Sebbene le modifiche auspicate non riguardassero l’orientamento generale e le grandi linee della Normativa (CEE) nº 2309/93 e sebbene, in linea di principio, il solo obiettivo fosse quello d’introdurre una serie di perfezionamenti conformi all’esperienza acquisita circa il funzionamento del sistema, è indubbio che il testo avrebbe dovuto essere sottoposto a numerosi adattamenti. Relativamente a questa modalità procedurale, la Commissione parla in un primo momento di “Adattamento”, per poi passare al termine di “Rifacimento”, optando, in ultima analisi, per quello più radicale di “Deroga” totale della Normativa di creazione del sistema, sostituendo quest’ultima con un nuovo atto ispirato alla vigente Normativa, seppur comprensivo di tutti i nuovi emendamenti e adattamenti alle Direttive codificate. Considerati i problemi formali con i quali si confrontava la Commissione, è senz’altro accettabile il ricorso alla Deroga totale di una norma. Ciò che non risulta coerente tuttavia è il fatto di attribuire al nuovo testo una redazione “ex novo” suscettibile d’introdurre elementi di confusione nella storia legislativa. La nuova Normativa, tanto nel titolo quanto nei considerando, deve dichiarare di derogare la Normativa del 93 e modificare le procedure di autorizzazione, nonché la struttura e le funzioni dell’Agenzia. Il fatto che si approvi una nuova Normativa non autorizza certo a negare la storia. Sebbene sia stato a lungo ripetuto, la nuova Normativa non crea l’Agenzia Europea per la valutazione dei Farmaci, la quale fu creata nel 1993. Questa mera correzione formale e di coerenza legislativa è semplice e la speranza è che nel corso del proprio iter legislativo venga corretta. Prima di tutto s’impone quindi come necessaria la correzione del titolo della nuova proposta, che potrebbe intitolarsi “Proposta di Legge con la quale si modificano le procedure comunitarie per l’autorizzazione, supervisione e vigilanza sui farmaci relativamente ai farmaci per uso umano e veterinario e si riorganizza l’Agenzia Europea per la Valutazione dei Farmaci”.

2. Si aggiorna la decisione relativa alla problematica dei prezzi
La nuova proposta dichiara tassativamente che “le disposizioni di cui alla presente Normativa non pregiudicheranno le competenze delle autorità degli Stati Membri in materia di determinazione dei prezzi dei farmaci, né tanto meno quelle relative all’inclusione di quest’ultima nell’ambito di applicazione dei sistemi nazionali di cassa malattia o dei regimi di previdenza sociale per motivi sanitari, economici e sociali. Nella fattispecie, gli Stati membri si riserveranno la facoltà di scegliere, tra gli elementi riportati nell’autorizzazione alla commercializzazione, le indicazioni terapeutiche e i formati delle confezioni che i rispettivi enti di previdenza rispetteranno”. Stante così le cose la questione delle cosiddette “importazioni parallele” rimane a tutt’oggi irrisolta e l’istanza della Corte di Giustizia della CE, circa la necessità di una misura comunitaria, dovrà attendere. Allo stesso modo continuerà a protrarsi la segmentazione dei mercati nel settore farmaceutico.

3. Le Procedure di autorizzazione
La proposta prevede che la procedura centralizzata continui a essere obbligatoria per i farmaci ottenuti con procedimenti biotecnologici. La modifica principale investe l’obbligo di applicare tale procedura a tutti i nuovi principi attivi suscettibili di essere introdotti sul mercato comunitario (comma 1 dell’articolo 3 e punto 3 dell’appendice I).

Essa prevede che la procedura centralizzata sia facoltativa per gli ulteriori farmaci suscettibili di rappresentare un’innovazione terapeutica; a titolo complementare, si propone di consentire l’accesso alla procedura ai farmaci che seppur non “innovativi”, siano passibili di apportare un vantaggio alla società o ai pazienti, se autorizzati a livello comunitario. È questo il caso, in particolar modo, di determinati farmaci la cui distribuzione non è soggetta a prescrizione medica (comma 2 dell’articolo 3). In ultima istanza, la proposta prevede di offrire agli Stati membri la possibilità di autorizzare a livello nazionale i farmaci generici autorizzati dalla Comunità, fatto salvo il rispetto dell’armonizzazione acquisita a livello comunitario. I produttori dei suddetti generici avrebbero pertanto la possibilità di scegliere tra le due procedure esistenti (centralizzata e decentralizzata), allo scopo di ottenere le autorizzazioni alla commercializzazione (comma 3 dell’articolo 3). La procedura centralizzata introduce una modifica a livello della procedura di ricorso in caso d’impugnazione da parte del richiedente del contenuto della relazione scientifica della Commissione, allo scopo di ottimizzare l’efficacia di tale procedimento e nell’intento di meglio salvaguardare la posizione del richiedente (comma 1 dell’articolo 9 e secondo paragrafo del comma 1 dell’articolo 55). La procedura centralizzata per i farmaci veterinari: La maggior parte dei punti precedentemente menzionati è altresì presente nella sezione della proposta relativa ai farmaci veterinari, che non tratteremo in questo capitolo. Come esposto, si pretende di estendere la procedura centralizzata che consente di ottenere un’autorizzazione alla commercializzazione nell’ambito del mercato comunitario concessa dalla Commissione, a seguito della valutazione dell’Agenzia Europea per la Valutazione dei Farmaci. Per i restanti farmaci, per ottenere un’autorizzazione alla commercializzazione in più di uno stato membro, dal 1998, è obbligatoria la procedura di mutuo riconoscimento. Tale procedura si basa sulla valutazione effettuata ad opera di uno Stato membro, denominato “Stato membro di riferimento”, il quale ha concesso un’autorizzazione alla commercializzazione la cui validità dovrà essere debitamente riconosciuta dagli “Stati membri interessati” dalla medesima richiesta di autorizzazione. Questi ultimi, tuttavia, in pratica non la riconoscono. Il bilancio di tale procedura si è rivelato, in questi ultimi anni, assolutamente negativo. Occorre inoltre ricordare che è in fase d’attuazione la cosiddetta procedura decentralizzata.

Procedure speciali
La Procedura accelerata di valutazione risponde all’esigenza dei pazienti di accedere il più rapidamente possibile a determinate terapie innovative. Il richiedente potrà domandare che la valutazione e relativa decisione vengano fornite in forma accelerata, ovvero in modo prioritario rispetto alle altre procedure. La procedura di autorizzazione provvisoria si riferisce al caso concreto di farmaci relativamente ai quali si è in possesso di studi suscettibili di dimostrare la possibilità per questi ultimi di apportare sostanziali benefici ai pazienti e in relazione ai quali il rapporto rischi/benefici sia favorevole, tenuto conto della patologia – spesso grave – per la quale sono indicati. La proposta prevede la concessione di un’autorizzazione provvisoria di un anno, entro i termini delle condizioni scritte e soggetta a rivalutazione annuale. Allo stesso modo, si propone un intervento dell’Agenzia su scala comunitaria nell’ambito dei programmi di uso calibrato stabiliti da determinate case farmaceutiche (articolo 73) relativi a farmaci per uso umano compresi nell’ambito applicativo della Normativa.

4. Autorizzazione e supervisione
Ciascuna richiesta di autorizzazione di un farmaco per uso umano dovrà includere i dati e la documentazione richiesti dalle vigenti leggi. La Proposta dice espressamente che detti dati e documentazione terranno conto del carattere esclusivo e comunitario dell’autorizzazione richiesta e, nella fattispecie, l’impiego di un’unica denominazione per il farmaco. La richiesta dovrà essere debitamente accompagnata dal pagamento nei confronti dell’Agenzia della tassa di valutazione della richiesta. L’Agenzia farà in modo che la relazione della Commissione per i farmaci per uso umano sia emessa entro un termine di duecento giorni dalla ricezione di una qualsivoglia richiesta valida. Qualsiasi autorizzazione alla commercializzazione rilasciata conformemente alla Normativa sarà da ritenersi valida nell’ambito della Comunità.

La suddetta autorizzazione conferirà, nell’ambito di ciascun Stato membro, gli stessi diritti e i medesimi obblighi conferiti da un’autorizzazione alla commercializzazione rilasciata da uno qualsiasi degli Stati membri. I farmaci per uso umano così autorizzati saranno iscritti nel Registro comunitario dei farmaci e sarà loro assegnato un numero che dovrà essere debitamente riportato sulla confezione. L’autorizzazione avrà durata indeterminata. Qualsivoglia autorizzazione alla quale non faccia seguito un’effettiva commercializzazione del farmaco per uso umano nell’ambito della Comunità, entro i due anni successivi al rispettivo rilascio, incorrerà nella decadenza. I farmaci per uso umano autorizzati in conformità a quanto disposto dalla Normativa, beneficeranno di un periodo di tutela pari a dieci anni. La relazione e il progetto di risoluzione della Commissione In caso di relazione favorevole alla concessione d’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco, alla relazione saranno allegati i seguenti documenti:
a) una bozza di sintesi delle caratteristiche del prodotto;
b) una spiegazione dettagliata delle condizioni o restrizioni applicabili alla distribuzione o all’uso del farmaco in questione, ivi incluse le condizioni di somministrazione del farmaco ai malati,
c) la bozza del testo proposto dal richiedente per l’etichettatura e il foglietto illustrativo;
d) la relazione di valutazione.
L’Agenzia provvederà alla pubblicazione della relazione di valutazione del farmaco redatta dalla Commissione per i farmaci per uso umano. Si provvede inoltre all’adeguamento del contesto di assunzione delle decisioni ad opera della Commissione. La Commissione propone di sottoporre l’assunzione di decisioni ad una procedura di consultazione, nel caso in cui il progetto presentato dalla Commissione risulti conforme alla relazione scientifica dell’Agenzia o ad una procedura di gestione relativamente alla suddetta decisione, in tutti gli altri casi. In entrambi i casi, si adegueranno i termini per ridurre la fase di consultazione degli Stati membri (articoli 10 e 77). Entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della relazione, la Commissione sarà tenuta a preparare un progetto di risoluzione relativo alla richiesta.

5. Responsabilità e supervisione
La concessione dell’autorizzazione non pregiudicherà la responsabilità civile e penale del fabbricante né del titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione, conformemente al Diritto nazionale vigente nell’ambito degli Stati membri. Le autorità incaricate della supervisione saranno le autorità competenti per lo Stato o Stati membri che abbiano richiesto l’autorizzazione alla fabbricazione. Le autorità di supervisione si faranno carico di verificare, per conto della Comunità, che il titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione di un farmaco per uso umano, nonché il fabbricante o l’importatore autorizzato entro il territorio della Comunità, adempiano ai requisiti richiesti. La Commissione potrà richiedere, previa consultazione con gli Stati membri interessati, che un ispettore dell’autorità di supervisione realizzi una nuova ispezione presso il titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione, il fabbricante o l’importatore. Tale ispettore sarà debitamente accompagnato da due ispettori degli Stati membri esterni al contenzioso o, in alternativa, da due esperti nominati dalla Commissione per i farmaci per uso umano.

6. Farmaco vigilanza
La proposta indica l’obbligo per il titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione di un farmaco per uso umano di avere a propria disposizione, in modo permanente e continuo, una persona dotata delle competenze appropriate, responsabile in materia di farmaco vigilanza. Si farà carico di elaborare relazioni dettagliate circa i presunti effetti collaterali, prodottisi tanto all’interno quanto all’esterno della Comunità, avvalendosi della competenza di un professionista dei servizi sanitari. Viceversa, gli Stati membri faranno in modo che tutti gli effetti collaterali gravi di un qualsiasi farmaco vengano immediatamente registrati e comunicati all’Agenzia, nonché al titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Sarà pertanto modificata la procedura di assunzione delle decisioni o di adozione delle misure d’emergenza ad opera della Commissione, allo scopo d’incrementarne rapidità ed efficienza. Concretamente, si propone d’incrementare la frequenza delle relazioni periodiche aggiornate in materia di sicurezza, ampliare i criteri di notifica degli effetti collaterali, generalizzare l’impiego di una terminologia comune e internazionale in materia di farmaco vigilanza, rafforzare le funzioni di coordinamento e controllo dell’Agenzia, nonché generalizzare l’utilizzo di un database relativo alle informazioni acquisite.

7. L’Agenzia europea per la valutazione dei farmaci
L’articolo 49 ricrea l’Agenzia europea per la valutazione dei farmaci. L’Agenzia, fondamentalmente, continua a conservare le competenze conferitele al momento della fondazione. L’Agenzia si farà carico del coordinamento delle risorse scientifici fornite dagli Stati membri, con particolare riferimento alla valutazione, supervisione e farmaco vigilanza sui farmaci. Compito dell’Agenzia sarà quello di fornire agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie la miglior consulenza possibile circa le eventuali questioni associate alla valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia dei farmaci per uso umano o veterinario sottopostele, conformemente a quanto disposto dalla legislazione comunitaria in materia di farmaci. L’Agenzia avrà statuto di persona giuridica.

Struttura organizzativa
Le modifiche introdotte nelle disposizioni relative all’Agenzia si riferiscono, da una parte, alle responsabilità a quest’ultima conferite e, dall’altra, all’adeguamento delle proprie strutture amministrative e scientifiche ai nuovi compiti e al futuro allargamento dell’Unione. Non vengono modificati i principi regolatori dell’Agenzia, né tanto meno la sua struttura amministrativa o il suo sistema generale di funzionamento, dal momento che l’esperienza ha dimostrato che le risoluzioni adottate nel 1993 erano più che soddisfacenti. L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 50, sarà composta da:

a) il Comitato per i farmaci per uso umano, incaricato della preparazione delle relazioni dell’Agenzia relative a qualsivoglia questione inerente la valutazione dei farmaci per uso umano;
b) il Comitato per i farmaci per uso veterinario, incaricato della preparazione delle relazioni dell’Agenzia relative a qualsivoglia questione inerente la valutazione dei farmaci per uso veterinario;
c) il Comitato per i farmaci orfani; e possibilmente
d) il Comitato per i farmaci omeopatici],nel caso in cui venga approvata una specifica disposizione successiva;
e) una Segretaria incaricata di fornire assistenza tecnica, amministrativa e scientifica nei confronti dei Comitati nonché di vigilare sull’idoneo coordinamento dei lavori di questi ultimi;
f) un Direttore esecutivo il quale eserciterà le funzioni definite all’articolo 57;
g) un Consiglio d’amministrazione il cui compito viene definita dagli articoli 58, 59 e 60;
h) un Consiglio consultivo le cui funzioni sono precisate all’articolo 59.

I membri del Consiglio d’amministrazione, i membri del Consiglio consultivo, i membri dei Comitati, nonché i relatori e gli esperti che prendano parte alle riunioni o ai gruppi di lavoro saranno tenuti a dichiarare, in occasione di ciascuna riunione, gli specifici interessi suscettibili di costituire pregiudizio alla propria indipendenza di giudizio, relativamente ai punti iscritti all’ordine del giorno. Il Direttore esecutivo sarà nominato dal Consiglio d’amministrazione, su proposta della Commissione, per un periodo di 5 anni, rinnovabile. Egli assumerà il ruolo di rappresentante legale dell’Agenzia.

I Comitati scientifici
Vengono mantenuti entrambi i Comitati tradizionali, quello relativo ai farmaci per uso umano e quello relativo ai farmaci per uso veterinario. I suddetti Comitati dipenderanno dall’Agenzia e si faranno carico di formulare la relazione dell’Agenzia relativamente a qualsivoglia questione inerente l’ammissibilità degli incartamenti presentati, nell’ambito della procedura centralizzata, la concessione, le modifiche, la sospensione o il ritiro dell’autorizzazione alla commercializzazione di un farmaco per uso umano, nonché in materia di farmaco vigilanza. La proposta prevede la modifica della composizione dei Comitati scientifici competenti nell’ambito della procedura centralizzata (articolo 5); (un rappresentante per ciascuna autorità competente) per tener conto del futuro allargamento. Allo scopo di mantenere un’idonea rappresentanza scientifica, s’introduce la possibilità di nominare membri aggiuntivi tramite cooptazione (articolo 54). S’introduce nella Normativa la facoltà del Comitato di creare gruppi di lavoro o gruppi di esperti, nonché di delegare determinati compiti a tali gruppi (comma 2 e 3 dell’articolo 50). Si presta particolare attenzione alla creazione di un gruppo di lavoro permanente in seno al Comitato, il quale sia responsabile dell’elaborazione e conseguente adozione delle relazioni scientifiche e di consulenza alle aziende. Tali proposte della Commissione parrebbero ragionevoli. Tuttavia le diverse questioni sollevate possono comportare risposte diverse. I Relatori La Normativa indica che tanto i membri dei Comitati quanto gli esperti responsabili della valutazione dei farmaci faranno affidamento sull’esperienza e sulle risorse scientifiche annoverate dagli organismi nazionali di autorizzazione alla commercializzazione. Ciascun Comitato provvederà all’elaborazione delle proprie norme procedurali. I Comitati nomineranno tra i propri membri un individuo agente in qualità di relatore e di coordinatore della procedura di valutazione. Il Comitato avrà facoltà di nominare un altro membro in qualità di relatore aggiunto. La relazione rispecchierà la posizione assunta dalla maggioranza dei membri. Gli Stati membri forniranno all’Agenzia i nominativi degli esperti nazionali di comprovata esperienza in materia di valutazione dei farmaci, i quali potranno prendere parte ai gruppi di lavoro o ai gruppi di esperti del Comitato per i farmaci per uso umano o del Comitato per i farmaci per uso veterinario, unitamente ad una relazione delle rispettive qualifiche e dello specifico settore di competenza. La composizione del Comitato sarà resa pubblica.

La competenza arbitrale dell’Agenzia
I richiedenti un’autorizzazione nell’ambito della procedura decentralizzata dovranno ricorrere all’arbitrato nel caso in cui gli Stati membri in questione non risultino in grado di risolvere la situazione relativa ai farmaci. La Commissione aggiunge che le aziende potrebbero vedersi obbligate a sostenere i costi di ricorso all’arbitrato, che potranno evitare ritirando la richiesta. Senza dubbio, tali costi saranno compensati dal fatto che le aziende avranno il permesso di commercializzare un farmaco soggetto a procedura d’arbitrato nell’ambito degli Stati membri che si siano mostrati favorevoli ad autorizzare il prodotto, cosa questa che consentirà alle aziende di recuperare i costi d’investimento più rapidamente rispetto a quanto avvenga attualmente. Ciò è possibile. Tuttavia le industrie e le amministrazioni sanitarie dovrebbero chiedersi se questo potenziale vantaggio economico sia tale da compensare l’allarme sociale che potrebbe prodursi nel caso in cui i pazienti accertino che nessuno Stato membro, nell’ambito di una procedura di mutuo riconoscimento, consenta l’autorizzazione di un determinato farmaco nell’ambito del proprio territorio, in quanto suscettibile di comportare un pericolo per la salute pubblica. Questo sarebbe di complessa spiegazione.

8. Funzioni complementari
La proposta prevede il conferimento all’Agenzia di funzioni complementari, la maggior parte delle quali esterne all’ambito di valutazione dei farmaci. L’intento è quello di rafforzare e sviluppare, in maniera sistematica, la consulenza scientifica alle aziende nelle fasi di ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci, nell’ambito di una fase di gran lunga precedente alla procedura di autorizzazione alla commercializzazione (lettera 1 dell’articolo 51). La Commissione ritiene tale aspetto di capitale importanza, soprattutto in riferimento alle nuove terapie e ai farmaci ottenuti con procedimenti biotecnologici. In questo modo si favorirà lo sviluppo delle aziende di piccole o medie dimensioni impegnate nei suddetti settori. La Commissione ritiene, a ragione, assolutamente essenziale instaurare un’autentica cooperazione, improntata al reciproco rispetto, tra queste aziende e l’autorità incaricata di valutare i futuri farmaci. L’Agenzia ha già fornito in passato questo tipo di servizio con risultati incoraggianti. Questo compito sarà affidato ad un Gruppo di lavoro permanente, allo scopo di consentire un più ampio ricorso a questo tipo di servizi. Allo stesso modo, si propone una partecipazione dell’Agenzia all’esecuzione, su scala comunitaria, di programmi ad uso calibrato.

II. Modifica della Direttiva 2001/83/CE con la quale si definisce un Codice comunitario per i farmaci per uso umano
Oltre alla Revisione della Normativa che creava l’Agenzia, nonché le procedure di registrazione dei farmaci, si è ritenuto necessario adeguare le disposizioni generali relative alla commercializzazione dei farmaci per uso umano definitivamente inclusi nella Direttiva (2001/83/CE) con la quale si definisce un codice comunitario per i farmaci per uso umano. La suddetta Direttiva ebbe il merito di codificare e raccogliere in un unico testo, i diversi testi della legislazione comunitaria in materia di farmaci per uso umano (31 testi codificati). Esiste un’espressa intenzionalità di semplificazione amministrativa e legislativa. Essa introduce, inoltre, una serie di disposizioni volte a razionalizzare e accelerare le procedure di autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci per uso umano. La nuova proposta riconosce la necessità di adottare nuove misure, allo scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione che tuttavia persistono, con il fine specifico di favorire il funzionamento del mercato interno. La legislazione comunitaria rappresenta una tappa d’indubbia importanza in vista della realizzazione di un tale obiettivo. Occorre ricordare che i valori riconosciuti nel Trattato richiedono un costante equilibrio. La salvaguardia della salute pubblica non procede di pari passo con il libero mercato. Se un prodotto viene considerato contrario alla salute pubblica nell’ambito di un determinato paese, è assolutamente inaccettabile che il Diritto comunitario consenta la commercializzazione di quest’ultimo in un altro stato e viceversa. Dal momento che il conflitto e la valutazione variano da paese a paese, s’impone, quale misura necessaria, il ricorso automatico e immediato innanzi all’Agenzia nell’ambito di una procedura di arbitrato obbligatorio. Spetta alla Commissione fare in modo che ciò avvenga.

11. Procedura decentralizzata e procedura di mutuo riconoscimento
L’ambito applicativo di tali procedimenti è interconnesso a quello della procedura centralizzata. Qualsiasi farmaco che non sia imperativamente soggetto alla procedura centralizzata, sarà automaticamente sottoposto alla procedura decentralizzata o di mutuo riconoscimento, a patto che quest’ultimo risulti destinato ai mercati di più Stati membri (46). Tali procedure rappresentano tutt’ora un’opzione per gli altri farmaci suscettibili di costituire un’innovazione terapeutica, e saranno applicabili nel caso di farmaci generici. A tale proposito, occorre segnalare che tali procedure s’intenderanno applicabili ai generici il cui farmaco di riferimento sia stato autorizzato tramite procedura centralizzata. Nell’ambito della nuova proposta vengono chiaramente definite la procedura di mutuo riconoscimento e la procedura decentralizzata. Si tratta di due procedure diverse la cui applicazione mira al superamento della reciproca sfiducia esistente, tramite il mutuo riconoscimento futuro.

Si propone, da un lato, di mantenere intatti i principi generali della procedura di mutuo riconoscimento, conformemente ai termini previsti nell’attuale Normativa per quei farmaci che già dispongano di un’autorizzazione alla commercializzazione nell’ambito di uno degli Stati membri, il cui titolare auspichi, tuttavia, ampliare la distribuzione agli altri Stati membri (comma 1 e 2 dell’articolo 28) e, dall’altro, di aggiungere una nuova procedura decentralizzata per i farmaci non ancora autorizzati nell’ambito della Comunità (comma 1 e 3 dell’articolo 28). Allo scopo di garantire, come nel caso della procedura centralizzata, la trasparenza delle procedure, si propone che le relazioni di valutazione nonché le autorizzazioni accompagnate dalle sintesi delle caratteristiche dei farmaci autorizzati tramite la procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento siano messi a disposizione degli interessati (articolo 21). La procedura di mutuo riconoscimento si basa sulla valutazione realizzata da uno Stato membro, denominato “Stato membro di riferimento”, il quale ha concesso un’autorizzazione alla commercializzazione di norma riconosciuta dagli “Stati membri interessati” dalla medesima richiesta d’autorizzazione. La procedura di mutuo riconoscimento non ha sortito gli effetti sperati. In una logica comunitaria, il sistema generale dovrebbe essere rappresentato dal mutuo riconoscimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni nazionali dei singoli paesi. Dal momento che tutti sono tenuti a compiere la medesima procedura, la quale proprio per questo è già una procedura comunitaria, si auspica senza dubbio un rafforzamento della possibilità di cooperazione tra gli Stati membri. Tale processo di cooperazione viene formalizzato tramite la creazione di un gruppo di coordinamento (articolo 27) di detta procedura e la definizione del funzionamento di quest’ultimo, allo scopo di comporre gli eventuali disaccordi nell’ambito di una procedura decentralizzata riveduto. La cooperazione tra gli Stati membri si attuerà prima dell’adozione di una risoluzione sulla base della valutazione effettuata da uno di essi. In relazione alle nuove procedure di mutuo riconoscimento o decentralizzazione, si ricorrerà allo stesso processo, in caso di disaccordo (comma 1 e 2 dell’articolo 29), mentre in caso di mancato raggiungimento di un accordo nell’ambito di tale gruppo, si dovrebbe appellarsi, in arbitrato obbligatorio, all’Agenzia Europea per la valutazione dei Farmaci (comma 3 dell’articolo 29). Si tratta in sostanza di un ampliamento della procedura. Se la finalità fosse quella di semplificare la strada, questa nuova complessità amministrativa potrebbe essere accettabile. Che sia realista, non è detto. Tale gruppo di coordinamento si farà inoltre carico di elaborare sintesi armonizzate alle caratteristiche produttive dei farmaci in possesso di un’autorizzazione da oltre dieci anni. Nessun farmaco potrà essere commercializzato se non se ne dimostrino previamente qualità, sicurezza ed efficacia. Tali garanzie dovranno essere rispettate al momento dell’effettiva commercializzazione. La nuova normativa dovrà garantire la sicurezza d’uso per il paziente, la supervisione del mercato e la farmaco-vigilanza. L’analisi del rapporto costi/benefici deve continuare a rappresentare la base di qualsivoglia decisione amministrativa relativa ad un farmaco, indipendentemente dalla procedura d’autorizzazione applicata.

12. Adeguamento delle definizioni
Al fine di considerare l’introduzione sul mercato di nuove terapie, nonché il crescente numero di prodotti denominati “di frontiera” tra il settore dei farmaci e gli altri settori era opportuno modificare la definizione di farmaco onde evitare dubbi circa la legislazione applicabile nell’eventualità in cui un prodotto rispondesse pienamente alla definizione di farmaco pur rispondendo alla definizione di altri prodotti autorizzati. Si tratta di distinguere l’accezione principale indicante che “quando una sostanza o un composto risponde alla definizione di farmaco si applicheranno le disposizioni di cui alla presente Direttiva, nonostante la sostanza o il composto sia ugualmente suscettibile di rientrare nell’ambito applicativo di ulteriori norme comunitarie”. Si tratta in sostanza d’insistere sull’interpretazione di base del concetto di farmaco “in ragione della presentazione”. Indipendentemente dalla composizione di un prodotto, se quest’ultimo “si presenta” come farmaco, significa che è un farmaco dal punto di vista giuridico. In altra analisi, qualsiasi prodotto che risulti titolare di un’autorizzazione ufficiale come farmaco, sarà da considerarsi tale, indipendentemente dalla composizione di quest’ultimo. In ragione di tale interpretazione, si può considerare colmato il possibile dualismo di alcuni prodotti denominati “prodotti di frontiera” (prodotti sanitari, cosmetici, biocidi), i quali hanno generato divergenze d’interpretazione nell’ambito della vigente legislazione, ragion per cui si propone inoltre che, in presenza di un prodotto che risponde pienamente alla definizione di farmaco, pur rispondendo alla definizione di ulteriori prodotti autorizzati, si applichi la legislazione farmaceutica (comma 2 dell’articolo 2).

13. I criteri di qualità, sicurezza ed efficacia
I criteri regolanti il rifiuto, sospensione o ritiro delle autorizzazioni alla commercializzazione sono stati adottati e armonizzati affinché i principali criteri di valutazione (qualità, sicurezza ed efficacia) si combinassero con il concetto di rapporto benefici/rischi, il quale rappresenta il fondamento dell’autorizzazione e del rispettivo mantenimento di quest’ultima (articoli 26, 116 e 117). Si dichiara perentoriamente che tali criteri di qualità, sicurezza ed efficacia devono consentire la valutazione del rapporto benefici/rischi di qualsiasi farmaco, tanto nel momento della sua commercializzazione, quanto in occasione dei controlli. A tale proposito, si provvede ad un’armonizzazione ed adeguamento dei criteri regolanti il rifiuto, la sospensione o il ritiro delle autorizzazioni alla commercializzazione.

Efficacia relativa
Alcuni Stati membri hanno implementato una valutazione dell’efficacia relativa dei farmaci, allo scopo di localizzare i nuovi farmaci rispetto a quelli attualmente presenti sul mercato. Allo stesso modo, nell’ambito delle proprie Conclusioni circa i farmaci e la salute pubblica (43), adottate in data 29 giugno 2000, il Consiglio non mancò di sottolineare l’importanza dell’individuazione dei farmaci caratterizzati da un distinto valore terapeutico aggiunto. La Commissione dal canto suo ritiene che questo tipo di valutazione non debba effettuarsi nell’ambito della procedura di concessione dell’autorizzazione alla commercializzazione, relativamente alla quale un ruolo prioritario è riservato ai criteri fondamentali (qualità, sicurezza ed efficacia). Per tanto, la Commissione non presenta al momento alcuna proposta in merito, ritenendo che un atto comunitario potrebbe rivelarsi utile.

14. La validità delle autorizzazioni
La nuova proposta indica che la validità delle autorizzazioni alla commercializzazione non deve limitarsi a cinque anni. L’autorizzazione avrà durata illimitata. A compensazione, la nuova proposta segnala un rafforzamento della vigilanza sul mercato. Inoltre, qualsivoglia autorizzazione che non si sia tradotta in un’effettiva commercializzazione del farmaco sarà da considerarsi nulla. Tale cambiamento non sarà accettato pacificamente nel corso dell’iter legislativo. Tuttavia, esistono altre alternative.

15. Farmaci generici
Tra le modifiche più importanti e opinabili che la nuova proposta intende introdurre si colloca il potenziamento dell’introduzione sul mercato di farmaci generici. Sebbene Commissione, Parlamento e Consiglio concordino ampiamente circa la validità di tale misura, esiste il dubbio che i relativi effetti possano aggravare, ancora di più, l’inarrestabile discesa della capacità d’innovazione dell’industria farmaceutica europea, registratasi in questi ultimi anni. La Commissione dichiara senza mezzi termini il proprio obiettivo: i generici rappresentano una considerevole quota del mercato dei farmaci, ragion per cui è opportuno semplificarne l’accesso al mercato comunitario. La questione dei generici, così come quella delle “importazioni parallele”, risulta falsata, sin dalla sua origine, da un fraintendimento giuridico, la cui evidenza stenta ad essere riconosciuta. Quando sussiste un mercato frazionato e, i prezzi, direttamente o indirettamente, ne fanno parte, non è possibile applicare al farmaco le norme della libera concorrenza. Si tende inoltre a dimenticare che in materia di farmaci, le politiche economiche e sanitarie presentano risposte diverse e basi nettamente distinte.

Procedura abbreviata
Relativamente alle procedure abbreviate di autorizzazione alla commercializzazione, si propone di abbandonare il concetto di farmaco “sostanzialmente simile” che di fatto viene applicato ai farmaci generici. Così facendo si mira ad introdurre una definizione di farmaco generico ed una definizione di farmaco di riferimento in relazione al quale si definisce il farmaco generico, in vista di un adeguamento alla terminologia comunemente ammessa (comma 2 dell’articolo 10). Ai sensi della proposta si definisce il farmaco generico come “qualsiasi farmaco avente la medesima composizione qualitativa a livello di principi attivi, la medesima forma farmaceutica e la cui equivalenza biologica con il farmaco di riferimento sia stata debitamente dimostrata da idonei studi di bio-disponibilità”. Il richiedente potrà essere dispensato dagli studi di bio-disponibilità, se in grado di dimostrare la soddisfazione dei criteri di cui all’appendice I. Dall’altro lato, si provvede ad un’armonizzazione del periodo di tutela amministrativa dei dati relativi al farmaco di riferimento, fissandolo a dieci anni (comma 1 dell’articolo 10). Si propone tuttavia che il richiedente possa beneficiare di un anno supplementare di tutela dei dati, nel caso d’indicazioni terapeutiche rispondenti alle summenzionati condizioni e ottenute durante detto periodo di dieci anni (comma 1 dell’articolo 10). Il richiedente di un’autorizzazione alla commercializzazione di un farmaco generico potrà effettuare le prove necessarie alla presentazione dell’incartamento prima della scadenza del periodo d’esclusiva (comma 4 dell’articolo 10).

16. Procedura di ricorso
Tali procedure si applicano nel momento in cui uno Stato membro non può accettare la relazione di valutazione, né tanto meno la sintesi delle caratteristiche del prodotto elaborate da un altro Stato membro (articolo 29), o nel caso in cui esistano discrepanze tra le risoluzioni adottate dagli Stati membri (comma 8 dell’articolo 30), o nel caso in cui entrino in gioco interessi comunitari (articolo 31).

17. Supervisione e controllo
Le garanzie di qualità includono il rispetto delle corrette pratiche di fabbricazione. L’attuale normativa investe i farmaci, pur non essendo specificatamente rivolta alle materie prime. Per questa ragione, si propone di estenderla ai principi attivi utilizzati alla stregua di materie prime nella fabbricazione dei farmaci (comma 1 dell’articolo 111). Dall’altro lato si mira ad un rafforzamento delle disposizioni generali in materia di supervisione sui farmaci e, nel caso specifico, con particolare riferimento alla Farmacopea europea (comma 1 e 5 dell’articolo 11) si propone d’incentivare il coordinamento comunitario tramite la creazione di un registro comunitario delle informazioni relative alle corrette pratiche di fabbricazione (comma 6 e 7 dell’articolo 111), da completarsi con la creazione di un sistema comunitario di dati relativi alle autorizzazioni alla fabbricazione (comma 4 dell’articolo 40). Si propone un perfezionamento del sistema di supervisione basato sul riconoscimento delle supervisioni effettuate ad opera di uno qualsiasi degli Stati membri, tramite una procedura di composizione delle vertenze eventualmente insorte tra gli Stati membri, in relazione ai risultati di una data supervisione (articolo 122). Allo stesso modo si propone di introdurre la possibilità di procedere a supervisioni laddove si siano verificati problemi di farmaco-vigilanza, nonché in paesi terzi (comma 4 dell’articolo 111). Allo scopo di chiarire le responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione Europea, nell’eventualità di un ritiro di emergenza di un farmaco, la proposta indica che nel caso in cui si rivelasse necessario agire con urgenza per proteggere la salute pubblica, lo Stato membro in questione potrà sospendere l’autorizzazione alla commercializzazione di un farmaco, previa notifica all’Agenzia e alla Commissione, nonché agli altri Stati membri, entro il primo giorno utile successivo (Articolo 101).

18. Farmaco-vigilanza
Si ritiene opportuno rafforzare la farmaco-vigilanza e, in modo più generale, la vigilanza del mercato e le sanzioni in caso mancato adempimento delle disposizioni previste. Nell’ambito della farmaco-vigilanza, occorre tenere presente le facilitazioni offerte dalle nuove tecnologie informative, allo scopo di migliorare gli interscambi tra gli Stati membri. S’insiste maggiormente sulla necessità di adottare un atteggiamento preventivo in materia di farmaco-vigilanza. Si riconoscono i considerevoli avanzamenti tecnici compiuti tanto a livello comunitario quanto a livello internazionale. Relativamente alla proposta di soppressione del rinnovamento quinquennale e allo scopo di rafforzare l’efficacia del sistema, si propone una riduzione dei termini obbligatori di presentazione delle relazioni periodiche aggiornate in materia di sicurezza (articolo 104). Dall’altro lato si propone inoltre che, nel caso di provvedimenti urgenti, la Commissione possa chiedere agli Stati membri l’adozione di misure provvisorie con effetto immediato (articolo 107). Si propone anche un rafforzamento delle ispezioni relative agli obblighi spettanti al titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione (articolo 111). In ultima analisi, si propone un perfezionamento del coordinamento tra Stati membri in materia di farmaco-vigilanza relativa a farmaci oggetto della procedura di mutuo riconoscimento o della procedura decentralizzata (comma 5 dell’articolo 104). Si tratta in sostanza di misure migliorative. Senza dubbio si auspicava che la Comunità mettesse in atto misure di “Farmaco-vigilanza positiva”.

19. Informazione ai pazienti
L’informazione sui farmaci rappresenta una dimensione essenziale tanto per il sistema quanto per i pazienti. Mai come oggi, le tecnologie sono in grado di rispondere efficacemente a tale esigenza. La Commissione propone di autorizzare l’informazione relativa a determinati farmaci, nel rispetto di condizioni severe e ad esclusivo vantaggio dei pazienti, nell’intento di rispondere alle esigenze e legittime aspettative di questi ultimi. Gli Stati membri autorizzeranno, dunque, la comunicazione dell’informazione relativa a determinati farmaci autorizzati in materia di malattie: sindrome d’immunodepressione acquisita; asma e affezioni bronco polmonari croniche; diabete. Tale tipo d’informazione sarà soggetta ai principi delle pratiche migliori che saranno adottate dalla Commissione, nonché all’elaborazione di un codice deontologico di settore. In capo a cinque anni, sarà effettuata una valutazione atta a determinare la validità di tale esperienza (comma 2 dell’articolo 88). Tale informazione non sarà da interpretarsi alla stregua di pubblicità o diretta promozione di farmaci prescrivibili. Ritengo si tratti di una misura efficace e da implementare. Non bisogna temere tanto l’informazione, quanto la disinformazione. La regola dovrebbe essere l’informazione, con accesso limitato solo in casi eccezionali. Il problema che affligge la Commissione è che quando quest’ultima propose la Direttiva sulla Pubblicità, non accettò le proposte del Parlamento Europeo, che erano assolutamente logiche e ben si adattavano a questa problematica. L’errore della commissione fu la mancata accettazione della differenziazione tra “Informazione scientifica ufficiale” e “Pubblicità”. La normativa prevede l’introduzione, all’interno della confezione dei farmaci, di un foglietto illustrativo rivolto ai pazienti. L’ordine dei punti che dovranno essere riportati nel foglietto è obbligatorio.

20. Altre variazioni significative
La Proposta in questione modifica una serie di altri punti che seppur non particolarmente innovativi, risultano estremamente significativi per lo Statuto giuridico del farmaco della UE. Sono frutto dell’esperienza e mirano al superamento di lacune e interpretazioni sovente divergenti. Non è questa la sede per un’analisi dettagliata di ciascuno di essi. Preme tuttavia sottolineare che il fatto di non menzionarli non significa privarli della giusta considerazione. Si tratta esclusivamente di una questione d’opportunità e delimitazione del campo di trattazione. Fondamentalmente ci stiamo occupando delle modifiche che coinvolgono il sistema di registrazione. Senza dubbio la Proposta contiene una serie di piccole modifiche a quasi tutti i capitoli dello Statuto del farmaco. Uno fra tutti è il problema della fabbricazione ad opera di un’industria di una formula campione. Si afferma infatti tassativamente che “il titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione sarà responsabile della commercializzazione del farmaco”. Si mira ad una riduzione dei termini di concessione dell’autorizzazione a livello nazionale. La nuova proposta intende, inoltre, occuparsi dei farmaci omeopatici. Così facendo, la Commissione si occupa una volta ancora, oltre che della legislazione dei farmaci basati sull’evidenza scientifica, anche delle problematiche sociologiche delle richieste sociali di gruppi d’individui la cui predilezione è rivolta alla medicina credenziale. Al fine d’introdurre una tappa supplementare nell’ambito della procedura d’armonizzazione di questa categoria di farmaci, la proposta prevede la definizione di una procedura limitata di mutuo riconoscimento. Inoltre, nell’intento di semplificarne la commercializzazione, sarà possibile utilizzare, nel rispetto di determinate condizioni, nomi liberamente scelti e si propone la soppressione del generico divieto di pubblicità al pubblico (articolo 100). Si generalizzano informazione e trasparenza, tramite l’estensione di pratiche consolidate del sistema centralizzato. La relazione di valutazione verrà aggiornata ogniqualvolta si disponga di nuovi dati importanti per una valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia del farmaco.

Josè-Luis Valverde
Docente di Diritto Comunitario
Jean Monnet "Europa de la Salud" (Europa della Salute)
Università di Granada

Riferimenti

(1) proposta di Direttiva a modifica della Direttiva 2001/82/CE con la quale si stabilisce un codice comunitario relativo ai farmaci per uso veterinario, nonché una Proposta di NORMATIVA con la quale si definiscono procedure comunitarie in materia di autorizzazione, supervisione e farmaco-vigilanza relativamente ai farmaci per uso umano e veterinario e in virtù della quale si crea l’Agenzia Europea per la Valutazione dei Farmaci.

(2) 2001/0253(COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO a modifica della Direttiva 2001/83/CE con la quale si stabilisce un codice comunitario relativo ai farmaci per uso umano.

(*)(Ai fini di una più semplice lettura, gli articoli citati quali riferimento fanno capo alla Direttiva 2001/83/CE, modificata dalla presente proposta)

Procedure: Rappresentando la maggior parte delle misure necessarie all’applicazione della presente Direttiva, misure di competenza individuale, si prevede il ricorso alla procedura consultiva prevista dall’articolo 3 della Risoluzione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, con la quale si definiscono le procedure necessarie all’esercizio delle funzioni esecutive attribuite alla Commissione o in alternativa alla procedura di gestione prevista dall’articolo 4 di cui alla suddetta Risoluzione. Le misure di decisione generale, ai sensi dell’articolo 2 della suddetta Risoluzione, saranno opportunamente adottate conformemente alla procedura di regolamentazione prevista dall’articolo 5 della medesima. DO L 184 del 17.7.1999, p. 23.

Josè Luis Valverde