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Una recente sentenza della 5a Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila che aveva inflitto 5 mesi di carcere ad un medico per prescrizione di farmaci non solo senza la previa visita medica, ma addirittura in assenza del paziente. Per la verità il caso giuridico del medico dell’Aquila era legato alla prescrivibilità di farmaci in cui il pagamento veniva effettuato dal Servizio pubblico e non direttamente dal paziente, fatto che, laddove sussista, configura il reato di falso ideologico e la conseguente applicazione dell’art. 479 del Codice Penale considerandosi pubblico ufficiale il medico convenzionato con il Servizio Sanitario.
Gli articoli del Codice Penale vanno applicati al pubblico ufficiale che, in atti pubblici (479), in certificati o in autorizzazioni amministrative (480): ”nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476 (reclusione da tre mesi a due anni)”.
Nel caso in questione il medico di famiglia è stato condannato per aver compilato e firmato ricette sulla base di una prescrizione attribuita ad un medico in pensione che lo aveva preceduto nell’incarico, non avendo conoscenza diretta né del paziente né della malattia di cui soffriva. Non penso sia il caso di entrare nel merito specifico della sentenza della Suprema Corte anche perché non possiamo disporre di tutta la documentazione di tre gradi di giudizio, ma il problema è sicuramente importante per tanti risvolti che presenta nel corso della quotidianità dell’esercizio della professione medica, e non solo per quanto attiene il reato di falso ideologico per prescrizioni a carico del Servizio Sanitario. La estrema burocratizzazione dell’atto medico fa talvolta dimenticare quelli che sono i doveri specifici e le regole elementari nella compilazione di ricette, richieste di prestazioni specialistiche e certificati medici. La collegialità è sicuramente una buona base per esprimere un proprio giudizio su una prescrizione da far propria, ma allorquando si appone la propria firma in calce a un documento che può essere una ricetta per l’acquisto e soprattutto la somministrazione di un farmaco, la richiesta di una terapia radiante, la somministrazione o meno di un mezzo di contrasto, a quel punto il medico che appone la propria firma si assume in prima persona tutte le responsabilità civili, penali e professionali della prescrizione. Il fatto che, per motivi burocratici, il medico si venga a trovare dinanzi alla prescrizione di uno specialista esterno al sistema o di un paziente in cura presso un Centro Ospedaliero che ha indicato la terapia o gli accertamenti da effettuare, non deve limitarsi ad una mera trascrizione della altrui richiesta, ma deve essere fatta propria ed essere condivisa dal medico che la riscrive sul proprio ricettario assumendosene tutte le responsabilità. Purtroppo l’assillante burocrazia spinge a volta i medici a mollare i freni della propria responsabilità ritenendo sufficiente il fatto che il paziente sia stato visitato in precedenza o sia stato visitato altrove da altro medico. La responsabilità personale non può essere delegata ad altri, né tanto meno è sufficiente il fatto che il paziente effettui da anni quel trattamento e non è possibile difendersi attribuendo la responsabilità al collega che ti ha preceduto. Talvolta esiste una innata fiducia reciproca tra medico e paziente al punto che si finisce per non entrare nel merito di dichiarazioni fatte dal paziente stesso o, peggio ancora, da familiari del paziente che al momento non è presente. Gli stessi vincoli della “privacy” obbligherebbero il medico a non rilasciare mai una certificazione sulla base di quanto dichiarato da una terza persona. Oltre alla firma, la stessa data di compilazione della prescrizione ha una valenza di testimonianza che quel paziente quel giorno e a quell’ora si trovava nell’ambulatorio di quel medico. Soprattutto per problemi di giustificazione di assenze dal lavoro esiste un contenzioso enorme tra medici, Asl, Procure della Repubblica e Ordine dei Medici che talvolta sono obbligati ad applicare punizioni disciplinari in presenza di lampanti prove di discrepanza tra data dell’effettiva visita e data di rilascio della certificazione, sia pure in buona fede. Talvolta assistiamo alla domanda di trascrizione di vere e proprie richieste di accertamenti diagnostici fatte in via preventiva a livello di prenotazione della visita specialistica da parte dell’infermiera, prima ancora che lo specialista abbia materialmente visto il paziente per la prima volta. La Televisione ci ha abituato a trasmissioni televisive che vengono trasformate in vere e proprie visite mediche in cui il paziente racconta in diretta o per telefono tutti i suoi problemi medici e trasforma la domanda televisiva in una vera consultazione medica. La visita medica è invece una cosa seria e va presa seriamente, sia per quanto il medico può dare al paziente in termini di presenza e di ascolto, sia per la possibilità di rilevare con la ispezione e la visita medica tutto quanto concerne la patologia di quel paziente in quel momento che non è quella del giorno prima, né della settimana prima, né del mese prima. La prescrizione non può essere che l’atto finale di un ragionamento in cui il medico corona l’impegno della sua opera intellettiva e solo in quel momento può apporre la sua firma personalizzando la propria prescrizione medica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amedeo Pavone