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base ad una norma approvata dal Governo uscente in pieno clima elettorale,
dall’1 gennaio 2001 sono stati aboliti i tickets sulle prescrizioni farmaceutiche.
La stessa Norma prevedeva però un concetto di salvaguardia per la spesa pubblica
che di fatto rimetteva in forma subdola, contemporaneamente alla eliminazione
del ticket un pagamento da parte dell’assistito della differenza di prezzo
tra quello della specialità erogata e quello del farmaco generico o comunque
della specialità corrispondente con il prezzo minore.
Per motivi meramente elettorali il Governo Amato ritenne però di predisporre
la Legge con due date diverse in modo da dare la sensazione che il provvedimento
fosse limitato alla eliminazione dei tickets che aveva decorrenza 1/1/2001
mentre la decorrenza relativa al cosiddetto “rimborso di riferimento” veniva
stabilita, sin da allora, al 31/7/2001, ossia ad una data post-elettorale.
Il Ministero della Salute ha perciò dovuto dare esecuzione alla Legge, sia
pure con una proroga, emanando due decreti riferiti ai due aspetti del problema
in materia di spesa sanitaria. Il primo Decreto, già in vigore dall’1/9/2001,
si riferisce ad un aspetto limitato ai farmaci generici di cui abbiamo già
ampiamente trattato nel numero 1/2001 di Leadership medica e di Chemist e
prevede che per i farmaci inclusi nell’elenco SSN, aventi un prezzo più alto
del farmaco generico di riferimento, il cittadino dovrà corrispondere in Farmacia
, all’atto dell’acquisto, la differenza tra il rimborso di riferimento del
farmaco generico e il prezzo effettivo del “farmaco di marca”; per la differenza
pagata dal cittadino non sono previste esenzioni Il secondo Decreto-Legge
(n.347 del 18/9/2001) entrerà invece in vigore il 1° novembre 2001 e prevede
la possibilità, per il farmacista, di sostituire materialmente i medicinali
“non coperti da brevetto “ con il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile
nel normale ciclo distributivo regionale.
Qualora il medico apponga sulla ricetta l’indicazione di insostituibilità
del farmaco, la differenza di prezzo tra i due farmaci sarà a carico dell’assistito
ed anche in questo caso non sono previste esenzioni di alcun genere. La genericità
del farmaco, sancita dalla Legge Finanziaria 1996 e rielaborata con la Legge
425 dell’8/8/96, consiste solo nel fatto che non essendo più protetto da brevetto,
essendo scaduti i termini del relativo certificato protettivo complementare,
può essere prodotto da qualsiasi altra industria farmaceutica, a condizione
che si tratti di un farmaco che sia bioequivalente rispetto alla specialità
medicinale già autorizzata, abbia la stessa composizione quali-quantitativa
in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche.
Naturalmente la fabbricazione del farmaco generico non può essere fatta da
chiunque ne abbia voglia, ma necessita di una serie di approvazioni ministeriali
che vengono subordinate a una documentazione scientifica che attesti la bioequivalenza
rispetto alla specialità con il brevetto scaduto, lo stesso metodo di fabbricazione
e di officina di produzione, la stessa via di somministrazione e sopratutto
un abbassamento di prezzo di almeno il 20 per cento rispetto alla specialità
originatrice. Resta comunque acquisito il concetto che i procedimenti adottati
per la produzione e il controllo della qualità del farmaco generico, devono
rispettare tutti i principi e le norme di buona fabbricazione dando perciò
le stesse garanzie di qualità della corrispondente specialità. La presenza
di questa novità nel campo della produzione e del commercio dei farmaci sta
già portando una lievitazione del numero di farmaci generici su cui particolari
Industrie si sono lanciati nella produzione di questo tipo di farmaci, in
concorrenza con le Industrie già titolari della produzione della specialità
per la quale avevano in passato sovvenzionato ricerche o pagato royalty.
A questo punto è evidente che, a parte il nome, questo tipo di farmaci non
hanno proprio nulla di generico, ma sono delle vere e proprie specialità farmaceutiche
gettate in pasto alla concorrenza per spuntare prezzi migliori. Si tratterà
solo di riuscire a capire con quale sistema si potrà garantire che non vi
sia, nella concreta attuazione della nuova normativa, una parzialità autorizzativa
che possa prediligere una qualche industria costituita ad hoc e, nel contempo,si
potrà garantire la piena corrispondenza del prodotto alla specialità sostituita.
Ma, sopratutto la nuova disciplina del rimborso dei farmaci da parte del SSN,
ha già fatto iniziare la corsa di tutte le Industrie farmaceutiche verso una
nuova era del prezzo dei farmaci, con un calmieramento al basso di tutti i
prezzi. Già con il 1o settembre ’01 la Novartis ha infatti ridotto il prezzo
della propria specialità “mesulid” in maniera tale che non occorrerà fare
alcuna sostituzione in quanto il nuovo prezzo corrisponde a quello del farmaco
generico.
Altre industrie titolari in passato del brevetto del farmaco si apprestano
a fare altrettanto avendo già ammortizzato le spese di ricerca e lancio del
farmaco e potendosi permettere tranquillamente di ridurre i propri margini
di guadagno. E’ evidente infatti che un’altra Industria dovrà comunque affrontare
dei costi di produzione decisamente maggiori della titolare del brevetto,
dovendo attrezzarsi di sana pianta per poterla fabbricare con gli stessi metodi
di produzione e con le stesse sostanze. Alla fine tutto si sta risolvendo
con un rimescolamento dei prezzi , così come avevamo già previsto nell’articolo
del gennaio scorso, e questo, per la verità, sarà un bene per tutti.




