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 Daria Pesce................................
 
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La medicina del lavoro italiana nasce all'inizio del secolo come disciplina clinica, con un'attenzione particolare  alle patologie tipiche del mondo del lavoro. Con la Finanziaria del 1988 è stato restituito all'INAIL il compito di erogare le prestazioni medico-legali ai lavoratori. L'esigenza di realizzare condizioni di lavoro sempre più soddisfacenti  sul piano della sicurezza ha reso improrogabile il riconoscimento della necessità del controllo dell'ambiente, il monitoraggio biologico e la sorveglianza sanitaria. 
Da queste tematiche è nato il D.Lgs. 626/94, che recepisce la direttiva quadro 83/391/CEE e le direttive ad essa collegate. Tra i principi fondamentali espressi, meritano particolare attenzione: 
- l'estensione a tutti gli ambienti, e quindi a tutti i lavoratori, delle norme contenute nel decreto; 
- la verifica attraverso le medesime procedure dei potenziali rischi cui il lavoratore può essere esposto; 
- l'integrazione delle competenze individuali e delle problematiche aziendali. 
La normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro ha ribadito che la fase preliminare per avviare un'adeguata opera di prevenzione in ambiente lavorativo è costituita dalla valutazione del rischio, che consente l'elaborazione di un piano di sicurezza. In dettaglio tale fase comporta un'analisi del ciclo lavorativo, dei materiali impiegati, del funzionamento dei macchinari, dei prodotti intermedi e finali, nonché dell'organizzazione del lavoro (turni, rotazione del personale) e dei dispositivi di sicurezza o delle misure già adottate per il contenimento dei rischi. 
 Il compito specifico della sorveglianza sanitaria, secondo la normativa vigente, è affidata ad un laureato in medicina specializzato in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, tossicologia industriale o specializzazioni equivalenti. 
Secondo l'art. 16 del D. Lgs. 626/94 la sorveglianza sanitaria comprende accertamenti preventivi (esami clinici, biologici ed indagini strumentali) intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro nei lavoratori, cioé a valutare lo stato di salute degli stessi in relazione ai rischi cui sono esposti. L'art. 17 dello stesso decreto legislativo investe il medico competente di alcune particolari funzioni: 
- istruire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria di rischio da custodire presso il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale; 
- effettuare eventuali visite mediche richieste dal lavoratore (oltre alle normali visite previste dall'art. 16), qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; 
- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori; 
- collaborare all'attività di formazione e informazione dei lavoratori; 
- visitare almeno due volte l'anno gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; 
- collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso; 
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; 
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria; 
- comunicare ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato dei risultati. 
Il D. Lgs. 626/94 ha letteralmente scosso il mondo del lavoro che era stato spesso poco attento agli sviluppi ed alle evoluzioni delle discipline - mediche e non - che avevano come obiettivo la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. 
Con tale decreto sono state adeguate al progresso  tecnologico le precedenti normative in materia di sicurezza e prevenzione e sono state identificate nuove figure professionali per l'attuazione delle suddette norme.  
Alcuni provvedimenti hanno riscosso la piena approvazione da parte dei medici del lavoro, specie quelli che hanno esaltato la professionalità del medico competente, attribuendogli responsabilità ed autonomia operativa nel pieno rispetto delle norme. 
In merito alla obbligatorietà della sorveglianza sanitaria il D.Lgs. 626/94 rimanda alla legislazione vigente, ma non si può non rimarcare come il D.P.R. 305/56 mostri, sotto molti aspetti la sua datazione. Nell'arco di 40 anni le tipologie industriali, le tecnologie, i materiali e le stesse lavorazioni hanno subito una indiscussa evoluzione che non può essere ignorata dal legislatore. 
Da queste considerazioni - che non vogliono certo sminuire la validità del citato D.P.R. - scaturisce la necessità di ricorrere (ed utilizzare a pieno) il parere del medico competente in tutte le situazioni lavorative a potenziale rischio; ciò in una più moderna e realistica pratica della prevenzione nell'interesse prioritario del cittadino la cui tutela della salute è, pertanto, un diritto sancito dalla Cassazione. 
Il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, è stato modificato ed integrato con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, che ha portato sensibili cambiamenti nelle normative in materia di sicurezza finalizzati ad una verifica costante dei fattori di rischio e alla loro riduzione. 
Ad operare con compiti specifici in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro sono più soggetti: 
a) il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, inteso come “insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda ovvero unità produttiva” (art. 2 comma 1, lettera c), servizio con il vertice il responsabile; 
b) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza definito all'art. 2, comma 1, lettera f; 
c) il medico competente, il quale esercita l'attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria in alcuni settori di lavoro in cui vi è una maggiore esposizione del lavoratore a fattori di rischio per la salute e la sicurezza, come, ad esempio, nei lavori che comportano una motivazione manuale dei carichi, o l'uso di attrezzature munite di videoterminali o in cui sono presenti agenti cancerogeni o biologici o agenti chimici, fisici e biologici (D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277). 

Sorveglianza sanitaria: accertamenti preventivi e periodici. Il monitoraggio biologico 
Il termine sanitary surveillance riferito ad  ambiti lavorativi appare per la prima volta alla metà degli anni '70. In un manuale del NIOSH pubblicato nel 1973 sono contenuti due capitoli che trattano della sorveglianza sanitaria; successivamente, nel 1980 l'OSHA pubblica una serie di raccomandazioni per la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. 
La sorveglianza sanitaria si articola in accertamenti da effettuare in sede di assunzione (accertamenti preventivi) e successivamente durante l'attività lavorativa (accertamenti periodici). 
I dati che vengono raccolti in occasione del controllo preventivo hanno molteplici finalità: valutare in primo luogo l'idoneità del soggetto all'attività lavorativa che andrà a svolgere, verificando fra l'altro la funzionalità di organi ed apparati con particolare attenzione verso quelli che costituiscono possibili bersagli degli agenti nocivi presenti durante il lavoro; fornire un quadro di riferimento strettamente individuale per una corretta valutazione di possibili modifiche future (ad esempio funzionalità respiratoria in un soggetto che sarà potenzialmente esposto ad irritanti respiratori); dare indicazioni per una sorveglianza mirata in un soggetto che presenti una situazione teorica di rischio maggiore. 
In occasione dei controlli periodici andranno valutate attentamente le modifiche del quadro esistente nel momento del controllo preventivo e considerati i dati relativi al monitoraggio biologico ed ambientale (livelli di concentrazione di inquinanti presenti nell'ambiente di lavoro). 
Il monitoraggio biologico programmato in base ai rischi esistenti nell'attività lavorativa “sorvegliata” consiste in una valutazione dell'esposizione a fattori presenti nell'ambiente di lavoro attraverso la misura dei terminati in campioni biologici prelevati negli esposti secondo precise modalità.  
Il determinante può essere rappresentato dalla sostanza chimica tal quale, da un suo metabolita, da una modifica biochimica di tipo reversibile indotta dall'esposizione all'agente nocivo.  
I campioni biologici sono costituiti in prevalenza dall'aria respirata, dalle urine, dal sangue. 
In contrasto tuttavia con queste disposizioni  vi è il caso delle malattie infettive, in particolare le restrizioni che il medico deve operare per quanto concerne l'Aids, punto sul quale vi sono opinioni e posizioni discordanti. Mentre un malato di tubercolosi polmonare può essere sottoposto alle analisi cliniche necessarie, un malato di Aids, perché sia effettuato il test, deve dare il consenso.  

(segue) 
 

Daria Pesce 
Avvocato Penalista 

 
 
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